Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9906 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Per_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. RUBINACCI GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. RUSSO PAOLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/05/2024 e - premesso che Per_1 Controparte_1
dalla loro unione è nato il figlio (24.01.2019) riconosciuto da entrambi i genitori- Per_2
esponevano che il Tribunale di Napoli, con decreto n. 4882/2020 del 01.07.2020 su ricorso congiunto dei sigg. e disciplinava la responsabilità genitoriale sul minore alle Per_1 CP_1 Per_2 seguenti condizioni: A) i Sig.ri e , come in atti rapp.ti difesi e dom.ti Controparte_1 Parte_1 chiedono stabilirsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_3 collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Napoli alla
Via Titina De Filippo, 18. B) I ricorrenti convengono che le decisioni nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla salute ed alla futura formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo tra entrambi i genitori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà
1
C) Il sig. in considerazione dell'età del piccolo ed al fine di evitargli temporalmente CP_1 Per_2 troppi spostamenti dalla residenza della madre, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio per due giorni alla settimana, preferibilmente il Martedi ed il Giovedi dalla ore 16.30 alle 20.00. D) Il sig. avrà altresì la facoltà di aver con se il figlio per due giorni festivi al mese, il Sabato o la CP_1
Domenica (dalle ore 16.30 alle 20.00), da concordarsi di volta in volta in base ai reciproci impegni dei genitori. E) Inoltre, il sig. avrà la possibilità di recuperate giorni e ore da concordate CP_1 con la madre in caso di malattia o impedimento di qualsiasi tipo per vedere il piccolo;
î F) Per_2
Nei giorni in cui il padre avrà con sé il figlio, i ricorrenti autorizzano la sig.ra , madre CP_2 del oltre allo stesso, a prelevare il piccolo presso l'abitazione materna pet CP_1 Per_2 accompagnarlo presso quella paterna o la sua, per poi riportarlo alla madre all'orario concordato;
G) Per quanto concerne le festività natalizie a partire dall'anno 2019 1l sig. avrà la facoltà CP_1 di trascorrere con il figlio il giorno del 25 dicembre del 01 gennaio e del 6 gennaio dalle ore 14.30 alle 20.00. Relativamente alle vacanze pasquali anno 2020, il Sig, avrà la facoltà di CP_1 trascorrere con il figlio un giorno dalle ore 13.00 alle 20,00 in modo che possa trascorrere Per_2 alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre e viceversa l'anno successivo;
H) I sig. potrà altresì, prelevare il figlio nelle ore concordate il giorno della CP_1 festa del papi e del suo compleanno. mentre per il giorno del compleanno del piccolo , (anno Per_2
2020) festeggerà con la madre, il giorno 24 gennaio ed il padre avrà diritto a trascorrere con il figlio per i relativi festeggiamenti il giorno successivo o altro da concordare, sempre dalle ore 16:30 alle 20:00; D) In ordine al periodo estivo, in considerazione dell'età del bambino che non consente per il momento il pernottamento con il padre, la sig.a si impegna a comunicare al il Per_1 CP_1 luogo e la durata del soggiorno dove trascorrerà con il figlio le vacanze per garantirgli l relativo diritto di vista da concordarsi di volta in volta in base alle esigenze reciproche;
a partite dal periodo estivo (estate 2020) il sig. nei giorni festivi stabiliti, potrà prelevare il piccolo dalle ore CP_1
10:30 del mattino e riaccompagnarlo alle ore 14:30, oppure dalle ore 16:30 alle ore 20:00; K) Il sig. a decorrere dal mese di dicembre 2019 compreso, si impegna a corrispondere CP_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto sulla Postpay della sigra n. 5333171076483219 entro e non oltre il giorno 4 di ogni Per_1 mese. 11) Il Sig. rimborserà , altresì, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte CP_1 Per_1 le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio, dietro semplice presentazione
Cu i del documento fiscale comprovante la relativa spesa. A titolo meramente esemplificativo e non
2 esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse j d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione,
Sportive Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e/o ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura patema e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. M) Le parti si impegnano a comunicare all'altro eventuali cambi di residenza ¢ prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì Che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. N) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano ¢ sottoscrivono impegnandosi infine nel rivedere i patti e le condizioni in virtù del percorso di crescita del figlio nel rispetto della sua evoluzione cognitiva e di un progressivo consolidamento dei rapporti affettivi”.
In particolare, sul presupposto che con la crescita del figlio sono mutate anche le sue Per_2
esigenze per cui i patti non sono più adeguati alle esigenze del minore, chiedevano modificarsi le condizioni di cui al decreto n. 4882/2020 del Tribunale di Napoli.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 30.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di modificare il decreto del Tribunale di Napoli alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
In merito alla modifica delle condizioni di cui al Decreto n. 4882/2020, le parti stabilivano quanto segue:
3 a) confermare l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_3 collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Napoli alla
Via Nuova Poggioreale ,n.156.
b) I ricorrenti convengono che le decisioni nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla salute ed alla futura formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo tra entrambi i genitori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
c)il diritto di visita ed i rapporti padre-figlio, in virtù delle reciproche esigenze e degli impegni lavorativi dei ricorrenti sono così regolamentati: -il pernottamento infrasettimanale di Per_2 presso il padre è previsto il martedì della settimana in cui non vi è la permanenza del minore con il sig. nel fine settimana;
pertanto, in detto giorno, il padre preleverà il figlio presso CP_1
l'abitazione materna nel tardo pomeriggio (18.00-19.00) e lo accompagnerà a scuola il giorno seguente;
-nella stessa settimana, il padre avrà con sé il figlio il Giovedì dall'uscita di scuola fino alle 19.00, mentre il venerdì dall'uscita da scuola fino alle17.00 -17.30; - il padre avrà altresì la facoltà di aver con sé il figlio per due week-end al mese, nella cui settimana non è previsto il pernottamento settimanale presso la sua abitazione, dal venerdì tardo pomeriggio tra le ore 18.00-
19.00 andrà a prelevare il minore presso la casa materna e lo riaccompagnerà la domenica sera tra le ore 19.00-20.00; -nella stessa settimana, il padre avrà con sé il figlio il martedi dall'uscita di scuola fino alle 19.00, mentre il Giovedi fino alle 17.00 -17.30;
d)Nei giorni di permanenza del figlio presso il padre, quest' ultimo si impegna a fare osservare a il corretto svolgimento dei compiti assegnati o ad accompagnarlo per svolgere attività Per_2 sportive. Sarà inoltre cura del padre al termine, accompagnare il figlio presso l'abitazione materna;
e) oltre al padre il minore potrà essere prelevato da scuola e prelevato e Controparte_1 riaccompagnato presso l'abitazione della sig.ra anche dalla madre di costui, sig.ra Per_1 CP_2
e in casi eccezionali dalla sua compagna,
[...] Controparte_3
f) Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, il minore le trascorrerà coni genitori, seguendo un criterio di alternanza di giorni. Pertanto, ad anni alterni, trascorreranno il giorno del
24 o del 25 dicembre, del 31 dicembre o del 1 gennaio e il giorno del sei Gennaio.
g) In ordine al periodo estivo, ovvero per il mese di Luglio od Agosto, il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo non inferiore a dieci giorni consecutivi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
Sarà cura di entrambe i genitori, comunicare all'altro l'indirizzo in cui il minore sta trascorrendo le vacanze estive e rendersi reperibile telefonicamente,
4 h) il minore, trascorrerà il giorno della festa del papà e quello del compleanno con il papà; mentre, il giorno dell'onomastico e del compleanno di ad anni alterni;
Per_2
h) Il padre, in considerazione della sua capacità reddituale, si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto sulla Postpay della sig.ra avente il seguente IBAN [...] Per_1 entro e non oltre il giorno 4 di ogni mese. Il padre rimborserà, altresì, alla Sig.ra il 50% Per_1
(cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio
, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. A titolo Per_2 meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
i) Il avrò infine la facoltà, nei giorni in cui non ha con sé il figlio, di effettuare, nel rispetto CP_1 della privacy della madre e della sua famiglia, una sola telefonata, ovvero video-chiamata nella fascia oraria tra le ore19.0 0 -20.00 sulla seguente utenza telefonica n.351.0550536;
l) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
m) Le parti si impegnano a comunicare all'altro eventuali cambi di residenza e prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
5 n) I genitori del minore si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni Persona_3 che accettano e sottoscrivono”.
Orbene, in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, gli stessi non sono contrari a norme imperative,
e rispondenti agli interessi del minore;
il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Carla Hubler
6