Art. 33.
Agli effetti della graduale riduzione della circolazione richiesta dall' art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , il termine di 4 anni di cui nei comma 2 e 3 del detto articolo, e quello di 14 anni, di cui nei comma 3, 4, 6 e 7 dello stesso articolo, sono rispettivamente prolungati di un anno.
Agli effetti della graduale riduzione della circolazione richiesta dall' art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , il termine di 4 anni di cui nei comma 2 e 3 del detto articolo, e quello di 14 anni, di cui nei comma 3, 4, 6 e 7 dello stesso articolo, sono rispettivamente prolungati di un anno.