Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Mancuso Ivana Francesca Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1863/2024 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Agrigento, C.F._1
via Dante, n. 150 presso lo studio dell'Avv. Laura Rizzo (C.F.:
[...]
, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
C.F._2
– parte appellante –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, viale C.F._3
Francesco Scaduto, n. 2/d presso lo studio dell'Avv. Filippo Tortorici
(C.F.: , che lo rappresenta e difende per mandato C.F._4
in atti;
– parte appellata –
E CON L'INTERVENTO
Corte di Appello Palermo sez. II civile
del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello
– interveniente necessario –
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MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con sentenza n. 591/2024, pubblicata il 12.04.2024 e non notificata, il Tribunale di Agrigento, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio per effetto della sopravvenuta sentenza resa dal Tribunale tedesco di Herne in data 17.01.2023, passata in giudicato e riconosciu- ta produttiva di effetti nell'ordinamento italiano, rigettò il ricorso pro- posto da contro , conferman- Parte_1 Controparte_1
do la revoca tanto dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, oramai trentenne ritenuta autosufficiente, quanto dell'assegno di man- tenimento in favore della ricorrente;
compensò, per l'effetto, le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1
(di seguito, per brevità, ”), chiedendone la riforma
[...] Parte_1
nella sola parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda volta a ottenere l'assegno divorzile.
Con memoria reiettiva dell'avverso appello, si costituiva CP_2
(di seguito, per brevità, “ ”), il quale chiedeva la conferma
[...] CP_1
dell'impugnata sentenza sul presupposto della mancata prova circa la ricerca, da parte dell'ex coniuge, di un impiego lavorativo, circostanza che escluderebbe il diritto di controparte di vedersi erogato l'invocato
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assegno divorzile.
In qualità di interveniente necessario, il Procuratore generale ha fatto pervenire le proprie conclusioni, esprimendo, in particolare, pa- rere contrario all'accoglimento del ricorso in appello.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 14.3.2025 trattata con le forme “cartolari”, con ordi- nanza del 17.03.2025 la causa è stata posta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura la senten- za nella sola parte in cui il Tribunale ha ritenuto di non porre a carico dell'ex coniuge l'obbligo di corrispondere, in suo favore, l'assegno di- vorzile nella misura di € 350,00 mensili. Espone, al riguardo, che il giudice di primo grado non ha ammesso la chiesta prova per testi con la figlia, circostanza che non le ha consentito di fornire la prova di es- sersi attivata nella ricerca di un impiego, salvo poi fondare il suo con- vincimento, tra l'altro, proprio sulla mancanza di prova di essersi ado- perata per trovare lavoro nel corso degli anni successivi alla separa- zione. Il Tribunale, soggiunge l'appellante, ha omesso di tenere conto, nel vagliare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, dei seguenti elementi: le violenze e i maltratta- menti perpetrati a suo danno;
la sua età e condizione sociale, il forzoso trasferimento dalla Germania in Sicilia per sfuggire ai maltrattamenti dell'ex coniuge con la conseguenza di avere dovuto rinunciare alla propria realizzazione personale, pur essendosi messa alla ricerca di
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un'occupazione; della mancata produzione, negli atti di causa, di do- cumentazione attestante la situazione economico-reddituale aggiorna- ta dell'ex marito, che ha riferito di percepire un'indennità di disoccu- pazione pari a € 1.400,00 mensili a seguito della cessazione di un rap- porto di lavoro durato soltanto sei mesi.
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L'appello proposto da è fondato e, pertanto, merita di Parte_1
essere accolto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
Va in via preliminare rilevato che, investendo di gravame l'appello il solo capo relativo all'obbligo di corrispondere l'assegno di- vorzile, le ulteriori statuizioni, concernenti lo status delle parti, la re- voca dell'obbligo del di corrispondere l'assegno di mantenimen- CP_1
to in favore della figlia e il concorso alle spese straordinarie sostenute in favore di quest'ultima, non attinte da alcuna contestazione, sono ormai passate in giudicato.
Tanto premesso, passando al vaglio del merito, dagli atti di cau- sa emerge che, in data 10.04.1992, ha contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in CA, con atto trascritto nel registro CP_1
degli Atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 14 parte II serie A dell'anno 1992 (cfr. atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo di primo grado). Dall'unione dei coniugi è nata, in data 15.05.1993, una sola figlia, , ormai maggiorenne. La residenza Persona_1
familiare venne stabilita presso Herne, in Germania, dove i coniugi hanno vissuto fino al 2008, momento in cui è intervenuta la separazio- ne in ragione delle violenze e dei maltrattamenti, fisici e psicologici,
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perpetrati dal ai danni tanto della coniuge quanto della figlia. CP_1
Proprio a causa di tale situazione, abbandonò il domicilio Parte_1
coniugale per cercare protezione presso una casa - famiglia, sita in
Herne, per poi lasciare la Germania definitivamente e ritrasferirsi con la figlia in Sicilia, a CA ove viveva la famiglia di origine.
Nell'anno 2008, adiva il Tribunale di Agrigento pro- Parte_1
ponendo ricorso per la separazione personale, definito con sentenza del 29.07.2010 (cfr. doc. 3 depositata in questo giudizio in data
05.11.2024), con cui il giudice, accertate le gravi condotte violente e i maltrattanti poste in essere da , pronunciò la separazione dei co- CP_1
niugi, con addebito a carico del resistente e con affidamento della fi- glia, allora minore, alla madre, ponendo l'obbligo a carico del di CP_1
corrispondere alla , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
della figlia, ed entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di €
350,00, rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT, e di concor- rere alle spese straordinarie nella misura del 50%, nonché di corri- spondere alla , a titolo di mantenimento della stessa ed entro Parte_1
il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile pari a € 250,00, obbli- go tuttavia non ottemperato tanto che in capo a venne accertata CP_1
la responsabilità per il reato previsto e punito ai sensi dell'art. 570, co.
I e II, c.p. con sentenza n. 90/2011 emessa il 31 maggio 2011 dal Tri- bunale di Agrigento – Sezione distaccata di CA, per essersi sot- tratto dal 2009 fino alla data della predetta pronuncia, agli obblighi di mantenimento posti a suo carico nei confronti dell'ex coniuge e della figlia, facendo loro mancare i necessari mezzi di sostentamento (cfr.
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doc. 4, prodotto in atti in data 05.11.2024).
Nelle more del giudizio di primo grado, è intervenuta la senten- za di divorzio pronunziata dal Tribunale di Herne il 17.01.2023 (cfr. sentenza, nella traduzione italiana, prodotta nel giudizio di primo gra- do il 16.06.2023), già passata in giudicato in data 21.04.2023 (come ri- sulta dalla sentenza, in lingua tedesca, prodotta nel giudizio di primo grado il 13.07.2023), tanto che ha condotto alla declaratoria della ces- sazione della materia del contendere in ordine alla domanda sullo sta- tus delle parti.
In ordine al diritto a percepire l'assegno divorzile, unica parte della sentenza di primo grado investita da gravame, giova rammentare che, come ha insegnato la giurisprudenza di legittimità con l'intervento a Sezioni Unite (SS.UU. 11 luglio 2018, n. 18287), che ha segnato il su- peramento del precedente orientamento sul punto, il diritto all'assegno divorzile è riconosciuto in due ipotesi: quando l'ex coniuge richiedente non disponga dei mezzi necessari per vivere autonoma- mente e dignitosamente e non possa procurarseli per ragioni oggetti- ve, nel qual caso esso assolve a una funzione squisitamente assisten- ziale;
qualora l'istante alleghi e provi di versare in una situazione eco- nomica squilibrata rispetto a quella dell'altro ex coniuge per effetto di sacrifici compiuti in costanza di matrimonio nell'ambito del concorda- to progetto di vita familiare. In tal caso, il richiedente è onerato di comprovare il nesso causale che deve avvincere lo squilibrio patrimo- niale, da un lato, e le rinunce fatte nell'ambito del progetto di vita fami- liare, dall'altro. In questa seconda ipotesi, l'assegno divorzile svolge
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una funzione di tipo compensativo-perequativo, in quanto volto a compensare, appunto, l'ex coniuge dei compiuti sacrifici, senza che oc- corra il contestuale bisogno assistenziale, con la conseguenza che ben può vedersi erogato un siffatto assegno anche chi sia economicamente benestante e, tuttavia, goda di una situazione patrimoniale meno agia- ta rispetto a quella dell'altro per le rinunce effettuate nell'ambito e nel- la prospettiva del progetto di vita comune. Sotto quest'ultimo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, più di recente, avuto modo di chia- rire che “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'appor- to fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse perso- nali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, re- stando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assi- stenziale” (cfr., in questi termini, Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 24795 del 16/09/2024).
L'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma pari- menti anche compensativa e perequativa, come indicato dalle Sezioni unite del 2018, e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle
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parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei compo- nenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (cfr. ordinanza del 30 agosto 2019, n.
21926).
Sul tema della pariordinazione dei criteri di cui all'art. 5, comma
6, della l. n. 898 del 1970, si sofferma poi Cass. 17 febbraio 2021, n.
4215, a mente della quale, posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, il giudice:
a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri parior- dinati di cui all'art. 5, 6° comma, prima parte, tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio;
b) procede pertanto ad una complessi- va ponderazione «dell'intera storia familiare», in relazione al contesto specifico;
in particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex co- niuge richiedente - anche sotto il profilo della prognosi futura - un li- vello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge, accerta previamente non so- lo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due;
verifica, infine, se siffatto contri- buto sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato, fermo che, nel patrimonio del coniuge richiedente l'assegno, non devono compu-
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tarsi anche gli importi dell'assegno di separazione, percepiti dal mede- simo in unica soluzione, in forza di azione esecutiva svolta con succes- so, in ragione dell'inadempimento dell'altro coniuge.
Orbene, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rico- noscimento dell'assegno divorzile con funzione sia assistenziale che compensativo-perequativa a vantaggio dell'ex coniuge, con l'effetto che l'appello è da accogliere con riforma della sentenza impugnata.
Va innanzi tutto chiarito che, avuto riguardo al compendio ac- quisito in atti, emerge chiaramente uno squilibrio economico- patrimoniale tra le parti. È quanto è dato rilevare dagli estratti conto prodotti nel presente grado di giudizio da , dai quali si evince che CP_1
lo stesso, il quale svolge la professione di ingegnere, percepisce men- silmente uno stipendio che ammonta a più di € 3.000,00 mensili (cfr. si veda documentazione depositata in data 11.02.2025 e, in particolare, gli estratti conto dell'anno 2024 da cui si desume che lo stesso perce- pisce un emolumento fisso mensile che va da € 3022,00 ad € 3.244,00 erogato dalla società oltre ad altri importi fissi versati CP_3
una tantum).
Ben diversa è invece la situazione economica nella quale versa
, la quale ha documentato un indicatore della situazione eco- Parte_1
nomica equivalente (ISEE) pari a soli € 3.360,00 annuali (cfr. docu- mentazione versata in atti in data 11.03.2025), ancorché abbia omesso di versare documentazione reddituale completa.
Quanto alla funzione perequativo-compensativa, accertato l'evidente squilibrio patrimoniale delle parti, come sopra ricostruito
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alla stregua della documentazione reddituale prodotta, occorre verifi- care se sussista un nesso causale tale da imputare la situazione eco- nomica della parte più debole ai sacrifici dalla stessa compiuti nella prospettiva del progetto di vita in comune con l'ex coniuge.
Muovendo dal compendio probatorio versato in atti e dagli eventi che hanno visto le parti protagoniste, emerge chiaramente che ha assolto alle esigenze di accudimento della figlia per es- Parte_1
sersi da sola occupata della crescita della stessa e avere surrogato alla mancanza del marito come emerge chiaramente dalla motivazione del- la sentenza di separazione ove sono riportate le dichiarazioni rese dal- la figlia, all'epoca dei fatti ancora minorenne, la quale ha riferito dei maltrattamenti, vessazioni e violenze psicologiche inflitte dal padre non solo nei confronti della madre, vittima anche di aggressioni fisiche, ma anche nei suoi confronti, tant'è che entrambe sono state costrette a rifugiarsi dapprima presso una casa famiglia e successivamente a ri- trasferirsi definitivamente in Sicilia facendo rientro a CA, comu- ne ove risiede la famiglia di origine.
Per altro verso, all'epoca della separazione, avvenuta nel 2008,
aveva circa quarantaquattro anni e risponde a un fatto noto- Parte_1
rio che a quell'età non è agevole inserirsi in modo stabile nel mondo del lavoro, presunzioni che ben può il giudice valorizzare e porre a fondamento della propria decisione, sia pure in concorso con le ulte- riori risultanze processuali. Difatti, proprio il trasferimento forzoso in un comune siciliano economicamente depresso, causato dalla condotta violenta dell'ex coniuge, ha ostato ad un proficuo reinserimento della
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– già in età matura, priva di un titolo di studi e di pregressa CP_1
esperienza professionale – nel mondo del lavoro.
Passando alla determinazione del quantum dell'assegno divor- zile, va osservato che, in applicazione dei principi sopra declinati, tenu- to pertanto conto della situazione reddituale delle parti e della durata del matrimonio (contratto in data 10.04.1992 e sciolto con sentenza del 17.01.2023, previa separazione giudiziale dell'anno 2010), appare congruo fissarlo nella misura di € 300,00 mensili a vantaggio dell'appellante, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., da porsi a carico del . CP_1
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello è, pertanto, accolto con riforma, sul punto, della sentenza impugnata.
***
In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellato deve essere condannato al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudi- zio che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al
D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, importi da versare in favore dell'Erario per essere stata parte appellante am- messa al patrocinio a spese dello Stato, con delibera del COA di Paler- mo del 28.10.2024, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, confermando la compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado, con- forme al principio della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte
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d'appello di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
nei confronti di , e in parziale ri- Parte_2 Controparte_1
forma della sentenza n. 591/2024 emessa dal Tribunale di Agrigento il
12.04.2024: pone a carico di l'obbligo di corrispondere € 300,00 Controparte_1
mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., in fa- vore di , a titolo di assegno divorzile;
Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite che liqui- Controparte_1
da in € 3500,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali iva e cpa come per legge, il cui pagamento è disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 28.3.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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