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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/09/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 466/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania Iannetti, all'udienza del 23/09/2025 mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ex art. 429 comma 1 c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa per controversia promossa da:
, nato ad [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...] contrada Tesino, con il patrocinio dell'avv. Maria Ambra Furiani.
Ricorrente contro
Controparte_2
, con sede in Ascoli Piceno, Piazzale Giulio Pastore n. 6, c.f. , in
[...] P.IVA_1 persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta
Bruni.
Resistente
OGGETTO: Malattia professionale. Corresponsione prestazioni T.U. n. 1124/1965 succ. modif.
e int.
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'odierna udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/06/2024, notificato al resistente unitamente al decreto CP_2 di fissazione di udienza per la comparizione delle parti, ha chiesto all'intestato Controparte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' alla CP_2 corresponsione delle prestazioni di cui al T.U. 1124/1965 e succ. modif. ed integraz., previo riconoscimento della malattia professionale denunciata in data 19/01/2024 di “ernia discale multipla
L/S” che gli sarebbe stata causata dall'attività lavorativa, chiedendo il conseguente indennizzo dei postumi permanenti da riconoscersi nella misura del 10%.
Si è costituito l' ed ha resistito Controparte_3 al ricorso di cui ha, dunque, chiesto l'integrale rigetto, vinte le spese..
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, espletamento della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, sicché all'odierna udienza, dopo la discussione,
è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti a verbale, con lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
La domanda del ricorrente trova accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il C.T.U., dalla documentazione sanitaria in atti e dalle evidenze dell'esame diretto del ricorrente, ha concluso ritenendo, in capo al medesimo, l'esistenza di postumi permanenti residuati, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, valutabili nella misura del 7% per patologia di “ernia discale L5-S1”, patologia avente eziologia professionale in quanto causata all' dall'attività lavorativa “di raccolta rifiuti CP_1 porta a porta guidando camion sotto i 35 quintali, transitando anche su strade non asfaltate, da solo, provvedendo quindi al conferimento di materiali di tutti i tipi, in particolare l'indifferenziata ed il vetro che doveva essere alzato sul furgone, per 6 ore giornaliere dal lunedì al sabato compreso” apparendo “difficilmente confutabile la correlazione dell'attività lavorativa con le lesioni accertate.
La tipologia dei movimenti e l'utilizzo del mezzo in modo continuo e per un prolungato periodo di tempo hanno portato ad una sofferenza severa a carico del rachide” (cfr. C.T.U.).
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. vanno condivise perché basate su un accertamento accurato e su un'analisi metodologicamente corretta.
Il CTU ha esaurientemente risposto alle osservazioni dell' CP_2
Il “danno biologico”, definito dall'art. 13, d.l.vo n. 38/2000 (ex legge delega n. 144/1999) come
“lesione all'integrità psico-fisica”, suscettibile di valutazione medico-legale della persona, in caso di riconduzione causale a infortuni sul lavoro e a malattie professionali, viene “indennizzato”
(nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, co. 1, n. 2, DPR n. 1124/1965, dunque la “rendita per l'inabilità permanente”): a) in capitale, per le menomazioni di grado almeno pari al 6 % e inferiore al 16 %; b) dal 16 % in rendita.
Il nuovo assetto della materia decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal co. 3 (25/07/2000), introduttivo delle relative tabelle.
Va quindi dichiarata, nell'accertata complessiva misura del 7%, ai sensi del d.l.vo n. 38/2000, la menomazione dell'integrità psico-fisica derivata al ricorrente, a causa della malattia professionale in oggetto occorsa a suo carico, conseguendone la condanna dell' alla corresponsione delle CP_2 relative prestazioni oltre interessi legali sulle stesse fino al saldo, al netto di quanto già eventualmente corrisposto, con decorrenza dalla data della domanda (cfr. C.T.U.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate separatamente, sono poste definitivamente a carico del resistente CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 466/2024 così provvede:
-accerta e dichiara nella misura del 7%, la menomazione dell'integrità fisica derivata al ricorrente, a causa della malattia professionale in oggetto, come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio nel presente giudizio, conseguendone la condanna dell' alla corresponsione delle relative CP_2 prestazioni di legge, oltre interessi legali sulle stesse fino al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, con decorrenza dalla data della domanda.
-Condanna, pertanto, l' alla corresponsione, in favore del ricorrente delle relative CP_2 prestazioni oltre interessi legali sulle stesse fino al saldo, in relazione all' accertata invalidità pari al
7%, ai sensi del d.l.vo n. 38/2000, al netto di quanto già eventualmente corrisposto.
-Condanna l' a pagare al ricorrente e, per lo stesso al procuratore antistatario, le spese di CP_2 lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre il 15 % delle spese forfett., cap ed iva come per legge.
Pone, in via definitiva, a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, separatamente CP_2 liquidate.
Della presente sentenza è stata data lettura in aula.
Così deciso in Ascoli Piceno, lì 23 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore …
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania Iannetti, all'udienza del 23/09/2025 mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ex art. 429 comma 1 c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa per controversia promossa da:
, nato ad [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...] contrada Tesino, con il patrocinio dell'avv. Maria Ambra Furiani.
Ricorrente contro
Controparte_2
, con sede in Ascoli Piceno, Piazzale Giulio Pastore n. 6, c.f. , in
[...] P.IVA_1 persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta
Bruni.
Resistente
OGGETTO: Malattia professionale. Corresponsione prestazioni T.U. n. 1124/1965 succ. modif.
e int.
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'odierna udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/06/2024, notificato al resistente unitamente al decreto CP_2 di fissazione di udienza per la comparizione delle parti, ha chiesto all'intestato Controparte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' alla CP_2 corresponsione delle prestazioni di cui al T.U. 1124/1965 e succ. modif. ed integraz., previo riconoscimento della malattia professionale denunciata in data 19/01/2024 di “ernia discale multipla
L/S” che gli sarebbe stata causata dall'attività lavorativa, chiedendo il conseguente indennizzo dei postumi permanenti da riconoscersi nella misura del 10%.
Si è costituito l' ed ha resistito Controparte_3 al ricorso di cui ha, dunque, chiesto l'integrale rigetto, vinte le spese..
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, espletamento della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, sicché all'odierna udienza, dopo la discussione,
è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti a verbale, con lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
La domanda del ricorrente trova accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il C.T.U., dalla documentazione sanitaria in atti e dalle evidenze dell'esame diretto del ricorrente, ha concluso ritenendo, in capo al medesimo, l'esistenza di postumi permanenti residuati, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, valutabili nella misura del 7% per patologia di “ernia discale L5-S1”, patologia avente eziologia professionale in quanto causata all' dall'attività lavorativa “di raccolta rifiuti CP_1 porta a porta guidando camion sotto i 35 quintali, transitando anche su strade non asfaltate, da solo, provvedendo quindi al conferimento di materiali di tutti i tipi, in particolare l'indifferenziata ed il vetro che doveva essere alzato sul furgone, per 6 ore giornaliere dal lunedì al sabato compreso” apparendo “difficilmente confutabile la correlazione dell'attività lavorativa con le lesioni accertate.
La tipologia dei movimenti e l'utilizzo del mezzo in modo continuo e per un prolungato periodo di tempo hanno portato ad una sofferenza severa a carico del rachide” (cfr. C.T.U.).
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. vanno condivise perché basate su un accertamento accurato e su un'analisi metodologicamente corretta.
Il CTU ha esaurientemente risposto alle osservazioni dell' CP_2
Il “danno biologico”, definito dall'art. 13, d.l.vo n. 38/2000 (ex legge delega n. 144/1999) come
“lesione all'integrità psico-fisica”, suscettibile di valutazione medico-legale della persona, in caso di riconduzione causale a infortuni sul lavoro e a malattie professionali, viene “indennizzato”
(nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, co. 1, n. 2, DPR n. 1124/1965, dunque la “rendita per l'inabilità permanente”): a) in capitale, per le menomazioni di grado almeno pari al 6 % e inferiore al 16 %; b) dal 16 % in rendita.
Il nuovo assetto della materia decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal co. 3 (25/07/2000), introduttivo delle relative tabelle.
Va quindi dichiarata, nell'accertata complessiva misura del 7%, ai sensi del d.l.vo n. 38/2000, la menomazione dell'integrità psico-fisica derivata al ricorrente, a causa della malattia professionale in oggetto occorsa a suo carico, conseguendone la condanna dell' alla corresponsione delle CP_2 relative prestazioni oltre interessi legali sulle stesse fino al saldo, al netto di quanto già eventualmente corrisposto, con decorrenza dalla data della domanda (cfr. C.T.U.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate separatamente, sono poste definitivamente a carico del resistente CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 466/2024 così provvede:
-accerta e dichiara nella misura del 7%, la menomazione dell'integrità fisica derivata al ricorrente, a causa della malattia professionale in oggetto, come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio nel presente giudizio, conseguendone la condanna dell' alla corresponsione delle relative CP_2 prestazioni di legge, oltre interessi legali sulle stesse fino al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, con decorrenza dalla data della domanda.
-Condanna, pertanto, l' alla corresponsione, in favore del ricorrente delle relative CP_2 prestazioni oltre interessi legali sulle stesse fino al saldo, in relazione all' accertata invalidità pari al
7%, ai sensi del d.l.vo n. 38/2000, al netto di quanto già eventualmente corrisposto.
-Condanna l' a pagare al ricorrente e, per lo stesso al procuratore antistatario, le spese di CP_2 lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre il 15 % delle spese forfett., cap ed iva come per legge.
Pone, in via definitiva, a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, separatamente CP_2 liquidate.
Della presente sentenza è stata data lettura in aula.
Così deciso in Ascoli Piceno, lì 23 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore …