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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/11/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel./est.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 396/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Gimigliano (CZ) al Viale IV Novembre Parte_1
n. 274, presso e nello studio dell'Avv. Gianni Ferrara, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Corace n. 46, presso e Controparte_1 nello studio dell'Avv. Arturo Bova, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia in accoglimento dei sueposti motivi,
1 riformare la sentenza n. 1736/2024, emessa dal Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio dell'11.07.2024 pubbl. il 10.09.2024, nel procedimento civile n.
4077/2019 R.G., e specificamente: dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione all'esponente, sia perché i rapporti tra i coniugi erano ormai degradati e sia per tutti gli altri motivi sopra specificati.
Dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di mantenimento a favore della ricorrente (odierna resistente) , nonché a titolo di mantenimento della figlia . Controparte_1 Persona_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali IVA e CAP come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore anticipatario”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita integralmente rigettare l'appello proposto da , con integrale conferma delle statuizioni già rese in primo grado, Parte_1
particolarmente nella richiesta di addebito della separazione a carico di e Parte_1
nella fissazione di assegno di mantenimento a carico dello stesso e a favore di e Controparte_1 della figlia ”. Persona_1
Per il Procuratore Generale: “Il PG conclude per il rigetto dell'appello e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29 luglio 2019, , premesso: - di aver contratto Controparte_1
matrimonio concordatario con , nel comune di Borgia, in data 10 agosto 1989; Parte_1
- che dall'unione sono nati i figli (il 21 aprile 1993) e (l'11 agosto Persona_2 Per_1
1994); - che da diverso tempo l'unione versa in uno stato di profonda crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale aveva poggiato la loro unione matrimoniale;
- che, in effetti, dopo un primo periodo felice, la convivenza è divenuta intollerabile a causa della progressiva e sempre più grave e sistematica violazione dei doveri coniugali da parte del marito culminata nella relazione extraconiugale da questo coltivata con la sig.ra sottacendo il possesso anche di un cellulare dedito alle Controparte_2 comunicazioni con quest'ultima: tutte circostanze che portarono al venire meno dell'affectio coniugalis ed a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, pur dopo il vano tentativo di riavvicinamento della coppia mediante l'abbandono di un precedente giudizio di separazione.
Tanto premesso ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) porre a carico del sig.
, per il mantenimento della ricorrente e dei figli, un assegno mensile Parte_1
2 dell'importo di euro 1.200,00, di cui euro 400,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro
800,00 a titolo di mantenimento dei figli (euro 400,00 cadauno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, con decorrenza dal dì della domanda e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltreché il 50% delle spese straordinarie;
b) assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Catanzaro alla via Contessa Clemenza n. 9”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio che, pur aderendo alla Parte_1
domanda di separazione, chiedeva tuttavia l'addebito alla moglie, evidenziando come, a dispetto del narrato della controparte, il rapporto tra i coniugi era divenuto insostenibile a causa della gelosia della , dapprima sopportabile, in seguito totalmente inaccettabile;
evidenziava CP_1
come numerosi erano stati i litigi furibondi per la gelosia e, in particolare, narrava che in occasione dell'ultimo litigio, rientrato a casa dopo che se ne era allontanato per far calmare gli animi, trovava i propri vestiti fuori dalla porta e il cilindretto della porta sostituito.
Contestava, infine, la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente, stante la sua integrale capacità lavorativa, e quella avanzata nell'interesse dei figli, in quanto entrambi maggiorenni ed autonomi economicamente, essendo titolare di attività commerciale e Persona_2 Per_1
laureata in giurisprudenza;
contestava, altresì, la richiesta della ricorrente di continuare ad abitare la casa coniugale con i figli e chiedeva dichiararsi l'addebito della separazione alla moglie.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'esito il Presidente del Tribunale con ordinanza depositata il 17 febbraio 2021 dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ritenuto il solo primogenito ( economicamente indipendente in quanto titolare Persona_2 di un negozio di abbigliamento, disponeva a carico del resistente la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia (maggiorenne, ma non autonoma economicamente) Per_1 nella misura di euro 300,00 e dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di euro 300,00; veniva, dunque, nominato il giudice istruttore e fissata la successiva udienza per il giorno 4 maggio 2021.
Quindi, la causa, istruita documentalmente e con prove dichiarative (interrogatorio formale della ricorrente e per testi), è stata decisa con la sentenza n. 1736/2024 resa l'11 luglio 2024 e pubblicata il 10 settembre 2024, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha così provveduto:
“A. dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Controparte_1
13.5.1969 (C.F. ), e , nato a [...] l'[...] (C.F. C.F._1 Parte_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Borgia C.F._2
(CZ) in data 10.8.1989, Registro Atti Matrimonio del medesimo Comune, Anno 1989, parte II, serie A, numero 25, con addebito della stessa al resistente;
3 B. rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dal resistente;
C. dispone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente, Parte_1
per il mantenimento della figlia , entro il 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di Per_1
euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
D. dispone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore di , entro Controparte_1
il 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento della medesima pari ad euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
E. dispone l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, sita in Catanzaro, via Contessa
Clemenza n.9, che la abiterà insieme alla figlia;
Per_1
F. nulla dispone circa il mantenimento del figlio maggiorenne ed autonomo Persona_2
economicamente;
G. condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite che si liquidano in € 3.808,00 per compenso professionale (importo già dimezzato), oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti, come per legge;
H. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgia (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)”.
§ 2. L'appello
Avverso la suddetta sentenza, non notificata, ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato, telematicamente, il 10 marzo 2025, per i motivi che si esamineranno.
Con decreto presidenziale del 20 marzo 2025 è stata fissata per la comparizione e trattazione l'udienza del 23 ottobre 2025.
Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto l'infondatezza dell'appello. Controparte_1
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei motivi di appello.
L'udienza del 23 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Quindi, la Corte – viste le note – ha assegnato la causa in decisione, con ordinanza del 13 novembre 2025.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Omesso esame di un fatto decisivo della controversia”, l'appellante adduce che il Tribunale ha omesso di considerare che la sig.ra CP_1 ha avviato un primo ricorso di separazione nell'anno 2017 abbandonato (rinunciato) nel 2018, per come contestato sin dalla comparsa di costituzione dal ed in tutti gli scritti successivi, Pt_1
4 fatto questo pacifico, in quanto confermato dalla stessa anche in sede di interrogatorio CP_1 formale. Pertanto, prosegue l'appellante, “il nuovo ricorso poteva essere riproposto solo per fatti
e comportamenti nuovi, che sarebbero intervenuti dopo l'abbandono del primo. Ne consegue, che la domanda di separazione introdotta con il nuovo ricorso del 26.07.2019 procedimento n.
4077/2019, deciso con la sentenza oggi impugnata, è inammissibile, nonché destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto, e/o comunque nulla e/o comunque destituita di fondamento” (cfr. ricorso in appello, pag. 8).
Il motivo è inammissibile poiché viola il divieto di novaposto dall'art. 345 c.p.c., introducendo una domanda nuova, non esplicata in primo grado.
Il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio di appello da mera revisio prioris istantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Come affermato dalla Suprema Corte, “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello … possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio, Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000” (cfr. Cass. civ., 13 ottobre 2015, n. 20502; conf. Cass. civ., 1 febbraio 2018, n. 2529). Trattasi di principio vigente anche nel rito del lavoro, avendo il Supremo Collegio precisato che “nel rito del lavoro, il divieto di “nova” in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario” (cfr. Cass. civ., 28 febbraio 2014, n. 4854).
La domanda di inammissibilità della domanda di separazione personale va dunque dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta dal che, in primo grado, aveva addirittura Pt_1 aderito alla domanda di separazione proposta dalla chiedendo l'addebito della separazione CP_1 alla moglie (circostanza del resto confermata nel ricorso in appello, a pag. 4: “Si costituiva il sig.
, il quale aderiva alla domanda di separazione …”). Parte_1
5 3.2 Con il secondo motivo, così rubricato: “Erronea interpretazione delle prove orali espletate ed erronea dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione”, si duole di addebito della separazione personale.
Rileva che il Tribunale è pervenuto ad addebitare la separazione al marito valorizzando un quadro probatorio costituito da una asserita telefonata la cui registrazione non è mai stata prodotta in atti.
Rappresenta, altresì, che il Tribunale “né peraltro, tiene conto che non sono stati chiamati in giudizio a testimoniare i figli ed il cognato del , vale a dire coloro che avrebbero fatto Parte_1 saltare l'asserito incontro di cui riferisce il teste che avrebbe ascoltato la telefonata” CP_2
(cfr. ricorso in appello, pag. 9).
Rimprovera al Tribunale di non aver considerato che “il e la non sono stati Pt_1 Parte_2
mai visti scambiarsi una carezza, un bacio, ma addirittura non sono stati neppure solo visti fare una semplice passeggiata” e che, anzi, la , escussa nella qualità di teste all'udienza Parte_2 dell'8 giugno 2023, non soltanto ha negato di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con il ma ha dichiarato di aver querelato, nel 2018, il la e la loro figlia, oltre Pt_1 Pt_1 CP_1
che la suocera, perché si sentiva perseguita, e che sapeva, peraltro, che il e la si Pt_1 CP_1
erano ricongiunti.
Col medesimo motivo censura la sentenza nella parte in cui riconosce alla un assegno di CP_1
mantenimento senza opportunamente considerare che la sig.ra , è di giovane età; non è CP_1
affetta da menomazioni e/o patologie che abbiano ridotto o escluso la capacità lavorativa: la stessa, pertanto, “è assolutamente in grado di contribuire al proprio mantenimento, esprimendo una capacità lavorativa integrale” (cfr. ricorso, pag. 11).
Riguardo poi, la richiesta di mantenimento della figlia si ritiene che il Tribunale non ha Per_1
considerato che la richiesta non è stata posta in essere dalla medesima poiché maggiorenne.
In ogni caso la stessa è laureata in giurisprudenza, ha svolto pratica forense per la quale è prevista, comunque, la remunerazione, ed in ogni caso, prestava lavoro subordinato in un negozio presso il
Parco Commerciale Le Fontane, oltre ad aver intrapreso, anche, una convivenza con un ragazzo e vive in luogo diverso dalla casa coniugale sita in Via Contessa Clemenza n. 9. Ma vi è di più, successivamente alla sentenza per cui oggi è causa, la stessa risulta che lavora presso il Tribunale di Catanzaro come Assistente Giudiziario, per cui dipendente del Ministero della Giustizia.
Il motivo è fondato nei termini che si passa immediatamente ad esporre.
Muovendo dall'addebito al marito per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, giova rammentare che, in tema di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al
6 comportamento di uno o di entrambi i coniugi “consapevolmente e volontariamente contrario” ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass. civ., 20 dicembre 2021, n. 40795; Cass. civ., 27 giugno 2006, n. 14840; Cass. civ., 11 giugno 2005, n.
12383). In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cass. civ., 20 agosto 2014, n. 18074; in termini anche Cass. civ.,5 agosto 2020,
n. 16691).
Questo principio è stato ritenuto applicabile anche alla inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso una indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass. civ., 14 agosto 2015, n. 16859; Cass. civ., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass. civ., 12 giugno 2006, n.
13592). In tale ottica, la Suprema Corte ha precisato che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. civ, 7 luglio 2017, n. 21657; Cass. civ. 12 aprile 2013, n. 8929;
Cass. civ., 11 giugno 2008, n. 15557).
Grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficienza causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità della infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. civ., 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. civ., 14 febbraio 2012, n. 2059).
7 Nel caso di specie, tali principi risultano pienamente osservati dal Tribunale di Catanzaro laddove, nel valutare le risultanze processuali (prove testimoniali e documentali) ha ritenuto provata la relazione extraconiugale del marito con la sig.ra , e, viceversa, priva di Parte_3
riscontro probatoria le condotte addebitate alla . CP_1
Si tratta di decisione indubbiamente conforme alle evidenze istruttorie, che resiste, pertanto, alle censure della appellante.
Invero, relativamente alla domanda di addebito avanzata da , il Tribunale ha Controparte_1
opportunamente valorizzato il narrato testimoniale.
Viene in rilievo in primo luogo la deposizione testimoniale resa da , marito di Testimone_1
, il quale è stato esaminato all'udienza del 2 marzo 2023 sui capitoli n. 6 Parte_3
(“Vero che in data 05.03.2017 , avendo appreso da che Testimone_1 Controparte_1
era solito recarsi presso nei momenti in cui il resto Parte_1 Controparte_3
della di lei famiglia era assente, faceva in modo di ascoltare una telefonata in cui CP_3
si rivolgeva a tale “ ” facendo espresso e accorato riferimento alla relazione
[...] Parte_1
sentimentale e ai rapporti intimi intrattenuti con lo stesso, e specificando che tale legame si protraeva da due anni”), n. 7 (“Vero che nella telefonata ascoltata da in Testimone_1 data 05.03.2017, si lamentava col suo interlocutore “ ” del Controparte_3 Parte_1 mancato incontro di quel giorno, disertato dallo stesso all'ultimo momento, poiché resosi conto di essere stato seguito dalla di lui moglie, dai figli e dal cognato”), n. 9 (“Vero che, nelle occasioni in cui si reca a prelevare il figlio presso l'abitazione di Testimone_1 Per_3 [...]
, lo stesso constata abitualmente la presenza del furgone di Controparte_3 Parte_1 nelle adiacenze dell'immobile”, della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte ricorrente.
Il teste ha riferito: CP_2
“Conosco il sig. ; siamo amici dal 2015 circa e l'ho conosciuto in occasione Parte_1
del cambio degli pneumatici alla sua autovettura anni pima;
dal 2015 ci siamo frequentati. Ad oggi non ho più rapporti con il sig. in quanto mia moglie mi ha tradito con lo stesso ed Pt_1 ho avuto anche il riconoscimento dell'addebito nella separazione in sede giudiziale”.
Sul capitolo 6): “Confermo la circostanza;
posso riferire che più volte la sig.ra mi aveva CP_1 riferito dell'infedeltà di mia moglie e della sua frequentazione con suo marito. Voglio precisare che la domenica prima del 05.03.2017 nel mentre ero allo stadio con mio figlio a Crotone, ricevetti delle telefonate anonime alle quali non risposi perché ero nella curva allo stadio. Tornato a casa trovai mia moglie che discuteva con il vicino, con il quale smistava dei pacchi di generi alimentari per l'associazione della quale mia moglie era associata. Resomi conto del comportamento teso
8 tenuto da mia moglie e dal vicino, entrambi mi raccontarono che, intorno alle 15 dello stesso giorno molti componenti della famiglia del sig. si erano recati presso l'abitazione Pt_1
coniugale per inveire contro mia moglie;
mi è stato riferito che hanno anche lanciato delle pietre verso il cancello d'ingresso. Un episodio analogo si era verificato 4 -5 mesi prima, non ricordo di preciso, mentre ero in casa con la mia ex moglie ed in quella occasione chiamai i carabinieri.
Preciso che il giorno5 marzo dopo l'accaduto della domenica precedente, ritornai allo stadio con mio figlio e lasciai un cellulare in casa in modalità registrazione e di lì appresi il contenuto la sera al ritorno;
voglio precisare che dopo circa 30 minuti uscito di casa, la mia ex moglie intrattenne una telefonata con tale anche con toni accesi riferendosi all'episodio della Parte_1 domenica precedente”.
Sul capitolo 7): “Confermo la circostanza;
preciso che la telefonata registrata iniziava con un diverbio come ho già detto, per poi rimproverarlo di averla lasciata sola nella domenica precedente”.
Sul capitolo 9): “Confermo la circostanza;
posso dire di aver visto il furgone sia nelle immediate vicinanze dell'abitazione che nel giardino;
di preciso nel giardino il 18.08.2018 e di recente altre volte in seguito”.
Ebbene, l'esame del narrato testimoniale, consente di ritenere acclarato che, di vero, in costanza di matrimonio, il intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra donna. Parte_1
È certamente vero che, siccome obiettato dall'appellante, la circostanza è stata negata dalla che, esaminata all'udienza dell'8 giugno 2023, ha escluso di avere mai Controparte_3 intrattenuto una relazione extraconiugale con il (cfr. verbale di udienza: “A.d.r. sul Pt_1 capitolo 1 “Vero che nell'anno 2018 intratteneva un rapporto sentimentale con il sig. Parte_1
”: “No, la circostanza non è vera, infatti nel 2018 denunciai sia lui che la moglie e la
[...]
figlia, oltreché la suocera, perché mi sentivo perseguitata. Questa denuncia l'ho fatta durante il giudizio di separazione e io sapevo che in quel periodo e si erano ricongiunti;
Pt_1 CP_1
in tali occasioni ho anche tentato di far capire alla che non ci fosse alcuna intesa fra me CP_1
ed il marito. Preciso che nei miei confronti è stata dichiarata l'addebito della separazione con mio marito per un errore del mio ex legale. Voglio precisare che la querela sporta
contro
Pt_1
è scaturita da una serie di fatti sfociati in un episodio nella mia proprietà dopoché l'avevo comunque avvertito di stare lontano da me per evitare qualsiasi forma di episodi spiacevoli già verificatisi;
l'ho querelato perché ho saputo, mentre ero a Castrovillari con mio figlio che lo stesso insieme alla moglie si è recato nella mia proprietà avendo un alterco tra loro due, ovvero tra la
ed il davanti vari ospiti di casa”). Purtuttavia, le affermazioni della , CP_1 Pt_1 Parte_2
9 oltre che sconfessate dal suo ex marito, , che ha convincentemente confermato Testimone_1
di essere a conoscenza della relazione sentimentale intrattenuta dalla (ex) moglie con il Pt_1
trova preciso riscontro nella produzione documentale della e, in special modo, nella CP_1
sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 998/2019 del 31 maggio 2019, dichiarativa della separazione personale dei coniugi e addebitabile a Parte_3 Testimone_1
. Nella sentenza, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con Parte_3
sentenza n. 1461 pubblicata il 29 ottobre 2020, si dà atto che la intratteneva Parte_3
una stabile relazione extraconiugale con tale . Parte_1
Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. Nel novero delle prove precostituite e atipiche rientrano certamente le sentenze assunte in un precedente processo, ancorché prive di formale efficacia di giudicato, se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti.
Da ultimo, è appena il caso di evidenziare l'infondatezza della doglianza dell'appellante circa la omessa produzione in giudizio della registrazione della telefonata del 5 marzo 2017, cui ha fatto riferimento il teste nella sua deposizione. CP_2
Adduce l'appellante che “Il Tribunale non tiene conto che il quadro probatorio si limita ad una asserita telefonata la cui registrazione non è mai stata prodotta in atti” (cfr. ricorso, pag. 9).
Ora, in disparte il fatto che il quadro probatorio è ben più ampio e articolato, vi è che a registrare la telefonata del 5 marzo 2017, tra il e la , fu il marito di quest'ultima e non Pt_1 Parte_2
una delle parti in causa, le quali, presumibilmente non hanno mai avuto a disposizione la registrazione, sicché non può essere loro rimproverato l'omesso deposito.
Quanto alla circostanza per cui, sempre a dire dell'appellante “In definitiva, il Tribunale non tiene conto che il e la non sono stati mai visti scambiarsi una carezza, un bacio, Pt_1 Parte_2
ma addirittura non sono stati neppure solo visti fare una semplice passeggiata” (cfr. ricorso, pag.
10), è appena il caso di evidenziare che, il fatto che non siano state riferite effusioni in pubblico non esclude, evidentemente, la relazione sentimentale.
Può dunque ritenersi dimostrata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del Pt_1
Trattandosi, come sopra già detto, di una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, essa è sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al marito, non essendo rimasto accertato che l'infedeltà non ha costituito la causa
10 efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale.
Al contrario, la ha fornito la prova che la crisi coniugale è insorta proprio a causa delle CP_1
condotte poste in essere dal marito che, intrattenendo, in costanza di matrimonio una stabile relazione extraconiugale – circostanza nota in famiglia e fonte, pertanto, di litigi e discussioni familiari – ha reso intollerabile la prosecuzione dell'ulteriore convivenza, ponendosi quale causa efficiente della crisi coniugale e del fallimento della convivenza.
Fermo l'addebito della separazione giudiziale al va altresì confermata la statuizione di Pt_1 rigetto dell'addebito alla , dovendosi escludere che siano stati dimostrati i comportamenti CP_1
addebitati alla moglie (gelosia, dapprima, relativamente sopportabile, in seguito totalmente inaccettabile).
La doglianza del circa l'assegno di mantenimento riconosciuto a e alla Pt_1 Controparte_1
figlia è invece fondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Per_1
In effetti, il Giudice di prime cure ha riconosciuto alla moglie del un assegno di Pt_1 mantenimento di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Nell'accogliere la domanda, il Tribunale ha tenuto conto “delle condizioni reddituali dei coniugi così come risultanti dalle indicazioni fornite negli scritti difensivi e dalla documentazione offerta in atti”, nonché del “tenore di vita presumibilmente goduto durante il matrimonio”, “della propria capacità lavorativa dimostrata in comparsa conclusionale” e “dell'assegnazione della casa coniugale” (cfr. sentenza, pag. 6).
Obietta l'appellante che, in realtà, il Tribunale non ha considerato che la sig.ra è di giovane CP_1
età; non è affetta da menomazioni o patologie che abbiano ridotto o escluso la capacità lavorativa.
La stessa, pertanto, è assolutamente in grado di contribuire al proprio mantenimento, esprimendo una capacità lavorativa integrale. La , inoltre, ha dichiarato nella comparsa conclusionale CP_1 di percepire euro 600,00 e, in ogni caso, “ove avesse avuto difficoltà a trovare un lavoro per come
è stato evidenziato in comparsa conclusionale, avrebbe potuto, comunque, fare richiesta del reddito di cittadinanza, ed oggi di quello di inclusione” (cfr. ricorso in appello, pag. 12).
Preliminarmente, è opportuno rammentare che l'art. 156, comma 1, c.c. dispone che pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri>>.
11 I <> cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. civ., 6 settembre 2021, n. 24049; Cass. civ., 24 giugno 2019, n.
16809; Cass. civ., 16 maggio 2017, n. 12196. Cfr. da ultimo Cass. civ., 20 febbraio 2025, n. 4530:
“Poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (ex multis, Cass. civ., 6 settembre 2021, n. 24049; Cass. civ., 9 marzo 2018, n. 5817; Cass. civ., 4 aprile 2016, n.
6427).
Ora, al contrario di quanto infondatamente sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha mancato di verificare se, in concreto, esistesse la possibilità, da parte della moglie separata, di intraprendere una tale attività lavorativa. Tanto lo si evince – inequivocabilmente – dal richiamo operato dal
Tribunale alla capacità lavorativa della resistente “dimostrata in comparsa conclusionale” (cfr. sentenza, pag. 6), chiaro riferimento a quanto dedotto dalla sig.ra nella comparsa CP_1
conclusionale presentata, telematicamente, il 21 gennaio 2024, ove è dato atto del reperimento, da parte della , di un modesto impiego come operatrice presso un'impresa di pulizie, per una CP_1
retribuzione mensile di € 600,00, con contratto in scadenza al 31 gennaio 2024 (all.1 alla comparsa conclusionale in primo grado).
È dunque evidente che, il Tribunale ha tenuto in debita considerazione l'attività lavorativa concretamente espletata dalla sig.ra e, ritenuto che il reddito conseguito in forza di tale CP_1
attività non sia idoneo ad assicurare alla moglie il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ha comunque posto un assegno di mantenimento in capo al quantificato tenendo conto Pt_1
12 dei redditi dell'onerato, avendo il dichiarato un reddito pari ad euro 16.407,00 per l'anno Pt_1
2020, euro 11.384,00 per l'anno 2021 e euro 9.780,00 per l'anno 2022.
Peraltro, è necessario evidenziare come, nelle more del giudizio, la situazione economico- patrimoniale della sig.ra abbia subito un modesto, ma significativo, miglioramento. La CP_1
stessa ha infatti dichiarato di essere impiegata con mansioni di addetta alle pulizie presso la società
Meridionale Servizi Scarl, con contratto part-time per il quale percepisce uno stipendio mensile di euro 750,00 circa e di essere intestataria di due autovetture, di cui una in uso alla figlia Per_1
È evidente che, il miglioramento in questione giustifica la riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro 100,00, a far data dalla presente pronuncia.
Allo stesso modo, il Tribunale ha correttamente riconosciuto in favore della figlia Per_1
maggiorenne ma non autonoma economicamente e convivente con la madre, un assegno per il mantenimento, di importo pari ad euro 250,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie), “non essendo stata dimostrata la sua autonomia economica e non essendo stato provato che la stessa svolge attività lavorativa” (cfr. sentenza, pag. 6).
Obietta l'appellante che, invero, il Tribunale non ha tenuto conto che è laureata;
Persona_1
per come evidenziato al Tribunale nelle note del 9 novembre 2023, ella prestava lavoro subordinato in un negozio presso il Parco commerciale “Le Fontane” oltre ad aver intrapreso, anche, una convivenza con un ragazzo e vive in luogo diverso dalla casa coniugale sita in Via Contessa
Clemenza n.
9. Inoltre, successivamente alla sentenza per cui oggi è causa, la stessa risulta che lavora presso il Tribunale di Catanzaro come Assistente Giudiziario, per cui dipendente del
Ministero della Giustizia.
In primo luogo, va evidenziato come il Tribunale abbia accolto la domanda di mantenimento a carico di in favore della figlia non essendo stata dimostrata la sua Parte_1 Per_1
autonomia economica e non essendo stato provato che la stessa svolge attività lavorativa
(circostanza ampiamente dimostrata dalla allegando in primo grado certificazione CP_1 rilasciata dal Centro per l'impiego relativo alla posizione di , attestante plurimi Persona_1
tentativi della stessa di inserirsi nel mondo del lavoro, occorsi negli ultimi anni, purtroppo esauritisi in tempi estremamente brevi).
Questa statuizione non è stata efficacemente censurata dal che si è limitato a riproporre Pt_1
i propri assunti difensivi senza contrapporre alle argomentazioni del Tribunale proprie argomentazioni in grado di incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Purtuttavia, la sig.ra ha documentato l'avvenuta stipulazione, in data 5 novembre 2024, in CP_1
epoca dunque successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado quivi impugnata, di un
13 “Contratto individuale di lavoro relativo a … assunzione a tempo determinato Persona_1
con scadenza improrogabile al 30 giugno 2024”, in forza del quale è stata Persona_1 assegnata al Tribunale di Catanzaro ed inquadrata nell'Area terza, fascia economica F1 - profilo professionale Tecnico di amministrazione, del C.C.N.L. 2016/2018-2019/2021, con il seguente trattamento economico: stipendio tabellare, euro 23.501,93 annui lordi;
differenziale retributivo euro 202,31 annui lordi;
indennità di amministrazione, euro 5.097,60 annui lordi, oltre a rateo di tredicesima e indennità di vacanza contrattuale.
Orbene, con riferimento ai fatti sopravvenuti la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente precisato che la domanda di modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c. “è improponibile anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che pronunci la separazione stessa, poiché mancherebbe la stessa statuizione da modificare, ed il giudizio sarebbe privo di oggetto difettando il presupposto – v. S.U. n. 8389/1993, Cass. n. 5861/2002, n. 16398/2007.
Inerisce alla natura ed alla funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra
i coniugi in conseguenza della separazione la possibilità di correlare l'ammontare del contributo alle condizioni patrimoniali o reddituali emergenti in corso di giudizio, “anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda”. Ciò impone al giudice di prendere in considerazione tutte le circostanze sopravvenute nelle more del giudizio, per tutto il corso del giudizio, sino alla sua conclusione con sentenza definitiva” (cfr. Cass. civ., 14 ottobre
2010, n. 21245).
In maniera del tutto corretta, pertanto, il ha fatto valere nel giudizio di appello la Pt_1 circostanza sopravvenuta dell'assunzione della figlia da parte del Ministero della Giustizia.
Obietta la sig.ra che, malgrado la stipulazione del citato contratto di lavoro, la figlia CP_1 Per_1
non può dirsi economicamente autosufficiente, trattandosi di un contratto a tempo determinato, senza alcuna prospettiva di rinnovo.
Ora, è ben noto il principio per cui l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (per tutte: Cass. 8 febbraio 2012, n.
1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337 septies c.c., il quale, così come, in precedenza, l'abrogato art. 155 quinquies c.c., prevede che il
14 giudice economicamente il pagamento di un assegno periodico>>.
Lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire, in tal senso, un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica). Se, infatti, “quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare, in via generale e astratta, che il diritto del detto soggetto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine. Ai fini che qui interessano, conta, infatti, l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico. In tale prospettiva, la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza di questa Corte reputa escludano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (cfr. Cass. civ., 15 dicembre 2021, n.40282).
Chiarisce, poi, la Suprema Corte come, naturalmente, non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione (cfr. in tema Cass. 11 gennaio 2007, n. 407, se pure con riferimento al rapporto di apprendistato, la quale pone in risalto il tema dell'adeguatezza del trattamento economico, nel preciso senso dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, la nominata autosufficienza economica).
Nella fattispecie, la durata del rapporto non è esigua, notorio essendo, peraltro, che per il personale dell'Ufficio per il Processo (UPP) è prevista a partire dal 1° luglio 2026 la possibilità della stabilizzazione, né esso si connota per la esiguità della retribuzione, che, viceversa, appare di apprezzabile entità.
15 Consegue, la revoca dell'assegno di mantenimento previsto per la figlia a far data dalla Per_1 presente sentenza, e, di conseguenza, la revoca della casa familiare, noto essendo che “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art.
6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 – analogamente a quanto previsto, in materia di separazione dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora
337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 –, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale
“ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass. civ., 7 febbraio 2018, n. 3015; conf. Cass. civ., 24 giugno 2022, n. 20452).
In questi termini l'appello è accolto.
§ 5. Le spese di lite
5.1 La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
5.2 In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del d.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della insussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 10 marzo 2025 nei confronti di Parte_1
e con l'intervento del P.G., e avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro Controparte_1
n. 1736/2024 resa l'11 luglio 2024 e pubblicata il 10 settembre 2024, non notificata, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) ridetermina in euro 100,00 a far data dalla presente sentenza l'assegno di mantenimento in favore di;
2) revoca l'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1
a far data dalla presente sentenza;
3) revoca l'assegnazione a Persona_1 Controparte_1
della casa coniugale sita in Catanzaro alla via Contessa Clemenza n. 9;
2) conferma nel resto;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
4) dispone che in caso di diffusione del presente decreto siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
16 Così deciso da remoto nella camera di consiglio della camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro del 13 novembre 2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà
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