Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01611/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2022, proposto da
AR PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Galluzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Emilia Romagna, in persona del Ministero pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di attribuzione del punteggio nel concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. n. 23/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
il ricorrente, con ricorso depositato in data 3 ottobre 2022, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione per resistere al ricorso;
con ordinanza n. 520/22, pubblicata il 27 ottobre 2022, l’intestato Tar ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;
all’esito dell’udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
con memoria depositata in data 11 dicembre 2025 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente giudizio;
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
le spese di lite devono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO CA, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
LO SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO SI | LO CA |
IL SEGRETARIO