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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/08/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TIBERIO BARONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via F.
Crispi, n. 18
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di
( ), rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 C.F._2
disgiuntamente, dagli avv.ti DONELLA BONCIANI e ALESSANDRA NANNINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), Via Sante Tani, n.
26/4
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis.17 n.1 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “In via principale A parziale modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, fermo restando l'affido condiviso, disporre la collocazione prevalente presso
l'abitazione del Sig. disponendosi, in capo alla Sig.ra il Parte_1 CP_1
pagamento di € 225,00 mensili, riv. Istat, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, oltre al 60% delle spese straordinarie;
In via subordinata Nel caso in cui la domanda principale non dovesse essere accolta, a modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, fermo restando l'affido condiviso, disporre che il Sig. possa vedere e Parte_1
tenere con sé la figlia in pari tempo con la Sig.ra senza alcun obbligo di CP_1 versamento dell'assegno di mantenimento e spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Arezzo, al 50%; In via ulteriormente subordinata Nel caso in cui le domande così come formulate non dovessero essere accolte, a modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, disporre che il Sig. posse vedere e tenere con sé la figlia Parte_1
il martedì e il giovedì oltre i fine settimana alternati dalle h. 13 (uscita di scuola) fino alla mattina del giorno successivo, allorché il padre avrà cura di portare la figlia a scuola o, nei periodi di vacanza, presso la casa della madre. Stabilire che il Sig. Parte_1 provveda solo al pagamento di tutte le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del
Tribunale di Arezzo.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, rigettate le domande formulate dal ricorrente sia in via principale che in via subordinata, confermare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1097/2022 del 21.10.2022 del Tribunale di Arezzo. Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
2 e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 05.03.2024, il ricorrente Parte_1
ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui alla sentenza
[...]
n. 1097/2022, pubblicata in data 25.10.2022, emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento r.g. n. 3546/2021, nei confronti della figlia minore , nata a Persona_1
Montevarchi (AR) il 01.03.2012, dal matrimonio tra il ricorrente e la resistente . CP_1
Nello specifico, il ricorrente ha chiesto, in via principale, che venisse disposto il collocamento prevalente della figlia minore presso l'abitazione paterna nonché un contributo mensile a titolo di mantenimento ordinario in capo alla resistente pari ad euro 225,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto, in denegata ipotesi, che venisse disposto un determinato regime di frequentazione genitori – figlia oltre che il pagamento a suo carico di tutte le spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
A sostegno delle sue istanze, il ha rappresentato che le esigenze della figlia Parte_1 Per_1
sarebbero mutate e che necessiterebbero di modifica non solo i tempi di permanenza presso i genitori ma anche l'assegno di mantenimento stabilito per la stessa.
Al riguardo ha specificato di essersi sempre occupato della cura e del benessere della figlia e di aver intensificato il suo impegno nei confronti della stessa soprattutto dopo il divorzio, sia per l'avanzare dell'età della minore e sia per lo scarso interesse mostrato dalla madre verso quest'ultima.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato di essersi occupato da solo di durante il suo Per_1
periodo di malattia dovuta al Covid perché la madre si sarebbe rifiutata di tenerla con sé.
Quanto alla scuola, sarebbe il solo a recarsi ai colloqui scolastici, ad acquistare il Parte_1
materiale scolastico e il vestiario ordinario della minore.
Ed ancora, il padre asseconderebbe le richieste della figlia anche in ordine alle attività extrascolastiche.
Per tutte queste attenzioni dimostrate dal ricorrente nei confronti della figlia, il rapporto tra i due sarebbe diventato molto affettuoso e sembrerebbe apprezzare sempre di più la Per_1
presenza del padre anche per il modello educativo che le propone.
Tale modello educativo rispecchierebbe le esigenze della minore e sarebbe fondato non solo
3 sul rispetto reciproco e sul rispetto delle regole, ma anche sulla valorizzazione della socialità.
Il ricorrente, in ordine alla valorizzazione della socialità, ha dedotto che la resistente spesso lascerebbe presso l'abitazione dei nonni materni e negherebbe alla minore qualsiasi Per_1
attività extrascolastica.
Inoltre, la non avrebbe predisposto presso la propria abitazione una cameretta per la CP_1
figlia e pertanto non le consentirebbe di avere lo spazio di cui avrebbe bisogno alla sua età.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che la in occasione della Comunione, non CP_1 avrebbe permesso alla stessa di festeggiare insieme ai parenti, andando via subito dopo la messa e portando con sé la minore.
Secondo il ricorrente, i dinieghi della resistente verrebbero meno solo quando lo stesso si offrirebbe di pagare per intero quanto necessario per consentire alla figlia di svolgere tutte le attività proprie di una ragazzina della sua età.
Dunque, allo stato dei fatti, secondo fermo restando l'affidamento condiviso della Parte_1 minore ad entrambi i genitori, sarebbe più opportuno collocare prevalentemente la stessa presso l'abitazione paterna, posto che tale abitazione sarebbe più grande oltre che vicina anche all'abitazione della nonna e dello zio paterno.
In ordine alle questioni economiche, ha asserito che la non avrebbe mai provveduto a CP_1
versare alcunché in questi anni, benché fossero spese concordate, e il ricorrente se ne sarebbe fatto carico da solo.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.05.2024, la resistente CP_1
contestando tutto quanto dedotto da controparte, ha chiesto il rigetto integrale del
[...] ricorso e la conferma delle condizioni stabilite in sede di divorzio.
A sostegno delle sue istanze, ha rappresentato che la ricostruzione dei fatti effettuata dal ricorrente sarebbe totalmente falsa e che sarebbe stata la resistente ad acquistare per la minore il necessario per le sue esigenze educative oltre che ad essere stata l'unica ad occuparsi per anni delle spese odontoiatriche della figlia.
Ha altresì rappresentato di essersi sempre adoperata affinché la figlia svolgesse e partecipasse ad attività ricreative oltre che ai compleanni, dichiarando poi che il ricorrente sarebbe stato poco attento e superficiale nello svolgere il suo ruolo genitoriale.
Ha contestato quanto dedotto dal sia in ordine al periodo di malattia di , Parte_1 Per_1 dovuto al Covid, sia in ordine alla cameretta dedicata alla minore presso l'abitazione materna.
4 Inoltre, per quanto concerne l'episodio attinente alla festa per la Comunione, la resistente ha eccepito di aver preferito una celebrazione intima in famiglia, in ragione dell'epidemia Covid, alla quale il non avrebbe voluto partecipare, nonostante l'invito fatto dalla Parte_1
resistente.
Riguardo le questioni economiche, ha segnalato di aver invitato il ad effettuare una Parte_1
precisa rendicontazione delle spese straordinarie sostenute da entrambi i genitori al fine di procedere ai dovuti rimborsi, ma il ricorrente non avrebbe dato seguito ai suddetti inviti.
All'udienza del 16.07.2024, su richiesta concorde di entrambe le parti, è stata sentita la minore e all'esito il Giudice, preso atto di quanto dichiarato dalla minore, si è Persona_1 riservato.
Con ordinanza del 26.08.2024, a scioglimento della riserva, è stato nominato quale CTU il
Dott. al fine di valutare la personalità, le capacità genitoriali ed i limiti di Persona_2
ciascun genitore, nonché le loro capacità di interrelazione quanto al comune ruolo genitoriale, nonché circa la loro rispettiva adeguatezza a comprendere e valutare le necessità e le inclinazioni naturali della figlia.
All'udienza del 17.06.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
***
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Nel merito, relativamente all'affido della minore deve essere rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore
, nata a Montevarchi (AR) il [...], ad [...] i genitori, il quale Persona_1 dunque deve essere confermato.
In ordine alla domanda di modifica del collocamento prevalente della minore, come formulata dal ricorrente, preso atto della relazione redatta dal C.T.U. incaricato nonché della relazione conclusiva del Coordinatore Genitoriale e dell'audizione di si ritiene di rigettare Per_1 quanto richiesto dallo stesso in quanto non risultano provate le mutate esigenze della minore né tantomeno i vantaggi educativi che potrebbe trarre dall'eventuale collocazione Per_1
prevalente presso l'abitazione paterna.
A ben vedere, la minore non ha dato modo, né a questo Giudice né al CTU incaricato, di
5 percepire un disagio per il collocamento attualmente in atto, descrivendo in maniera pressoché simile non solo la relazione tra lei e i due genitori ma anche i due contesti sociali che le parti le propongono presso le due diverse abitazioni.
L'unico disagio mostrato da sembrerebbe risiedere nell'alta conflittualità presente tra Per_1 le parti oltre che nel diverso modello educativo che le stesse le offrono.
In questo contesto la figura più problematica sembrerebbe proprio quella paterna, non solo perché meno disponibile a cercare un confronto pacifico con la madre di sua figlia ma anche perché, per la grande disponibilità ad accontentare tutti desideri della stessa oltre che per la continua denigrazione della figura materna, farebbe percepire a il mondo femminile Per_1 come impotente e poco autonomo, bisognoso della presenza costante di figure maschili.
Tutto ciò potrebbe compromettere seriamente la corretta e serena crescita di Per_1 soprattutto in vista della imminente fase adolescenziale oltre che in vista di una futura ed eventuale relazione.
Al riguardo, il C.T.U. incaricato, il dott. ha rilevato che: “Emerge dal colloquio che Per_2 il padre appare a come una figura disponibile ad accontentare le sue richieste di Per_1
oggetti, regali mentre la madre tende a riflettere sulla richiesta della figlia prima accontentarla. Questa è l'unica differenza che esplicita. In tutti gli altri casi (permessi Per_1
per uscire, orari per andare a letto o svegliarsi, possibilità di incontrare coetanee ecc.) per la ragazzina non ci sono differenze tra i due genitori. Tranne che per l'acquisto di oggetti la minore non sa dare una spiegazione allo “stare meglio” dal padre. Il tema del “comprare” accontentando le richieste di questa preadolescente è uno dei temi di discussione e scontro tra padre e madre nel primo colloquio di coppia. Il padre racconta che soffre per tutte Per_1
le cose che le vengono negate perché la madre è troppo parsimoniosa. La madre nega che questa affermazione sia vera e sostiene che bisogna pensare anche al futuro della figlia e che per questo occorrono senza esagerare anche alcune rinunce. Padre e madre hanno progetti di vita e impegni molto diversi. Il padre di ha comprato alcuni anni fa un mini Per_1
appartamento ad Arezzo, città dove lavora come autista. Si tratta di un appartamento monocamera dove non è mai stata e dove, esplicita il genitore, non verrà mai. Dunque Per_1 di un investimento funzionale all'uomo, non ad una eventuale famiglia ricomposta o alla convivenza con la figlia. La madre di invece è al momento impegnata nella Per_1 costruzione di una casa pensata per lei e la figlia, una casa “di famiglia” che motiva
6 probabilmente la sua parsimonia o quanto meno la sua riflessività sugli acquisti. Il signor nel corso dello stesso colloquio attacca con forza il progetto della signora Parte_1 CP_1 sostenendo che una nuova casa è “inutile” perché la figlia potrà contare in futuro su diverse proprietà immobiliari provenienti dalle due famiglie. La signora invece fa notare che si tratta della prima casa che sarà di sua proprietà, una abitazione che la rende autonoma dai suoi genitori, proprietari della abitazione dove al momento e la vivono. La signora Per_1 CP_1 sottolinea poi che in passato il signor si era rifiutato di acquistare in comune con Parte_1 lei una casa a prezzo favorevole da intestare a , una scelta che avrebbe posto la minore Per_1
a riparo da eventuali cambiamenti degli assetti familiari futuri, ad esempio dalla nascita di nuovi figli. La discussione aggiunge nuovi elementi che permettono di formulare una ipotesi sulla riaccesa conflittualità tra gli ex coniugi. La madre di sta progressivamente Per_1 costruendo una sua autonomia personale, prima superando con la immissione in ruolo la condizione di insegnante precaria, poi avviando la costruzione di una propria casa pensata per se stessa e la figlia. Gli attacchi del signor che fanno perno e sulle Parte_1 Per_1 capacità genitoriali della signora potrebbero essere motivati dal tentativo di CP_1
ridimensionare l'immagine della madre agli occhi della minore.”(cfr. pagina 12 della CTU).
In ordine alla denigrazione della figura materna oltre che dell'implicita denigrazione del mondo femminile, il CTU ha evidenziato anche l'episodio relativo all'acquisto del cellulare per da parte del osservando quanto segue: “Il padre compra un cellulare Per_1 Parte_1
alla figlia e non comunica alla signora la password per la sua gestione, non CP_1 intervenendo quando si rifiuta di comunicarlo alla madre. Di fatto il signor Per_1 Parte_1 con questo comportamento ostacola la madre in diverse funzioni genitoriali tra le più rilevanti4. Il padre progetta di concedere alla figlia l'utilizzo del ciclomotore usato dalla nonna paterna. L'uomo non avverte la madre di che viene a conoscenza di questo Per_1
piano solo nel corso della seduta con il CTU. Il signor non parla più con la ex moglie CP_1 se non per messaggi e riserva tutte le comunicazioni e le informazioni alla figlia. Questa condotta porta alla esclusione della signora dai processi familiari e costituisce di CP_1 fatto una costante denigrazione della sua figura come madre. La signora, posta in una difficile condizione emotiva, appare sempre di più agli occhi della figlia come una persona fragile, emotiva5.Viceversa il signor costruisce giorno dopo giorno una immagine Parte_1 di sé come persona stabile e sicura del suo fare, anche avviando una azione legale per far
7 trasferire la figlia a casa sua o addirittura ostacolando quanto disposto dal giudice con la nomina di un CTU, non portando la figlia ad un fondamentale appuntamento della consulenza. Il signor si mostra a come una figura potente e capace di Parte_1 Per_1
continuarle ad assicurare il suo ruolo di “principessina” che per anni ha fantasticamente compensato la condizione di figlia di genitori separati. La signora si dimostra CP_1
impotente di fronte a questi continui attacchi alla sua immagine di madre. La giovanissima
non è in grado di comprendere tutto quanto sta accadendo e semplicemente decide di Per_1 porsi all'ombra del potente padre, anche se non è in grado di spiegare il perché.” (cfr. pagina
14 e 15 della CTU).
Emerge dunque una chiara e comprensibile difficoltà della minore nel gestire e nel comprendere i differenti approcci dei due genitori, portandola ad una visione disequilibrata dei ruoli genitoriali in quanto probabilmente influenzata dalla predominanza caratteriale del padre.
Sul punto, il CTU ha asserito che: “Questa condizione relazionale sta in realtà creando dei danni nella minore che attraversa un delicato momento dello sviluppo psicofisico durante il quale la costruzione della identità personale costituisce un fondamentale compito evolutivo.
La figura materna, svilita e comunque in difficoltà nella relazione conflittuale con il padre, non consente a di rafforzare la sua identità con delle identificazioni sane e costruttive Per_1 con la madre. La minore sembra aver formulato una immagine del mondo femminile come impotente e poco autonomo, e dunque sempre più vede se stessa come limitata e dipendente dalle figure maschili. Questa condizione potrebbe costituire una potenziale fonte di malessere personale e causare difficoltà future nella costruzione di relazioni di coppia soddisfacenti.
La valutazione psicodiagnostica mette in evidenza la condizione di disagio vissuta al momento dalla minore.” (cfr. pagina 15 della CTU).
Come evidenziato anche dal Dott. nelle sue considerazioni conclusive, la richiesta di Per_2 modifica del domicilio prevalente della minore, avanzata dal ricorrente, non si basa sulle difficoltà della minore nella convivenza con la madre anche perché appare molto Per_1 legata a quest'ultima ed esprime un forte affetto nei suoi confronti.
Il vero motivo della richiesta del sembrerebbe risiedere in un motivo più egoistico Parte_1
e legato perlopiù al suo benessere e non a quello della minore.
Per tutto quanto sopra, si dispone e si conferma il collocamento prevalente della minore presso
8 l'abitazione materna.
Per quanto concerne il diritto di visita padre – figlia, si conferma il calendario proposto dal
Dott. in quanto più confacente al caso di specie, ovvero il seguente: Per_2
1) La minore trascorrerà un fine settimana alternato presso il padre con l'orario già in essere (dalle ore 16,00 del venerdì pomeriggio alle ore 19,00 della domenica – ore
22,00 nel periodo di vacanze scolastiche);
2) Nella settimana in cui la minore rimarrà con la madre nel week end, il padre potrà incontrare Per_1
a. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo
(mercoledì) a scuola o a casa della madre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (pernotto);
b. il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo
(venerdì) a scuola o a casa della madre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (pernotto);
3) Nella settimana in cui la minore rimarrà con il padre nel week end, il padre potrà incontrare Per_1
a. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola a casa della madre all'ora di cena;
b. Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola a casa della madre all'ora di cena;
4) Restano invariate le condizioni previste dalla sentenza di divorzio e in essere relative a vacanze natalizie e pasquali.
Per quanto concerne le vacanze estive, preso atto della relazione conclusiva redatta dal
Coordinatore Genitoriale, si dispone che trascorrerà un periodo di tre settimane anche Per_1
non consecutive con ciascuno dei due genitori, i quali provvederanno a comunicare le relative ferie estive entro il 31 maggio di ogni anno.
Ed ancora, considerata l'impossibilità di continuare un percorso di coordinamento genitoriale a causa dei comportamenti ostruzionistici del ricorrente, si conferisce incarico ai Servizi
Sociali del Comune di Montevarchi per monitoraggio delle condizioni della minore al fine di arginare il rischio di pregiudizio, intervenendo con i mezzi ritenuti necessari in caso di difficoltà o rischio evolutivo.
9 In ordine alle questioni economiche, considerato il collocamento prevalente della minore quale oggetto principale del presente procedimento e ritenuto che non vi siano state modifiche peggiorative e/o migliorative della situazione reddituale e/o patrimoniale delle parti, si conferma quanto già precedentemente stabilito in sede di divorzio.
Pertanto, si dispone a carico del ricorrente un contributo a titolo di mantenimento per la figlia pari ad euro 225,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da Per_1 versare alla resistente entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre che le stesse siano poste a carico del ricorrente Parte_1
.
[...]
Per quanto concerne le spese di CTU, si dispone che le stesse siano poste definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza n. 1097/2022, pubblicata in data 25.10.2022, emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento r.g. n. 3546/2021, così dispone:
1) Conferma l'affidamento condiviso della minore , nata a [...] Persona_1
(AR) il 01.03.2012, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna;
2) Dispone il seguente regime di visita padre – figlia:
2.1 La minore trascorrerà un fine settimana alternato presso il padre con l'orario già in essere
(dalle ore 16,00 del venerdì pomeriggio alle ore 19,00 della domenica – ore 22,00 nel periodo di vacanze scolastiche);
2.2 Nella settimana in cui la minore rimarrà con la madre nel week end, il padre potrà incontrare Per_1
a. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo
(mercoledì) a scuola o a casa della madre entro le 9,00 nel periodo di vacanze
10 scolastiche (pernotto);
b. il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo
(venerdì) a scuola o a casa della madre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche
(pernotto);
2.3 Nella settimana in cui la minore rimarrà con il padre nel week end, il padre potrà incontrare
Per_1
a. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola a casa della madre all'ora di cena;
b. Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola a casa della madre all'ora di cena;
2.4) Restano invariate le condizioni previste dalla sentenza di divorzio e in essere relative a vacanze natalizie e pasquali.
2.5) Per quanto concerne le vacanze estive, trascorrerà un periodo di tre settimane Per_1 anche non consecutive con ciascuno dei due genitori, i quali provvederanno a comunicare le relative ferie estive entro il 31 maggio di ogni anno;
3) dispone a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario Parte_1 per la figlia pari ad euro 225,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla resistente entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
4) conferisce incarico ai Servizi Sociali del Comune di Montevarchi per monitoraggio delle condizioni della minore al fine di arginare il rischio di pregiudizio, intervenendo con i mezzi ritenuti necessari in caso di difficoltà o rischio evolutivo;
5) pone le spese di lite a carico del ricorrente;
Parte_1
6) pone definitivamente a carico solidale delle parti le già liquidate spese di ctu.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione a Servizi Sociali del Comune di Montevarchi.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
11
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TIBERIO BARONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via F.
Crispi, n. 18
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di
( ), rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 C.F._2
disgiuntamente, dagli avv.ti DONELLA BONCIANI e ALESSANDRA NANNINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), Via Sante Tani, n.
26/4
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis.17 n.1 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “In via principale A parziale modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, fermo restando l'affido condiviso, disporre la collocazione prevalente presso
l'abitazione del Sig. disponendosi, in capo alla Sig.ra il Parte_1 CP_1
pagamento di € 225,00 mensili, riv. Istat, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, oltre al 60% delle spese straordinarie;
In via subordinata Nel caso in cui la domanda principale non dovesse essere accolta, a modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, fermo restando l'affido condiviso, disporre che il Sig. possa vedere e Parte_1
tenere con sé la figlia in pari tempo con la Sig.ra senza alcun obbligo di CP_1 versamento dell'assegno di mantenimento e spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Arezzo, al 50%; In via ulteriormente subordinata Nel caso in cui le domande così come formulate non dovessero essere accolte, a modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, disporre che il Sig. posse vedere e tenere con sé la figlia Parte_1
il martedì e il giovedì oltre i fine settimana alternati dalle h. 13 (uscita di scuola) fino alla mattina del giorno successivo, allorché il padre avrà cura di portare la figlia a scuola o, nei periodi di vacanza, presso la casa della madre. Stabilire che il Sig. Parte_1 provveda solo al pagamento di tutte le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del
Tribunale di Arezzo.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, rigettate le domande formulate dal ricorrente sia in via principale che in via subordinata, confermare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1097/2022 del 21.10.2022 del Tribunale di Arezzo. Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
2 e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 05.03.2024, il ricorrente Parte_1
ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui alla sentenza
[...]
n. 1097/2022, pubblicata in data 25.10.2022, emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento r.g. n. 3546/2021, nei confronti della figlia minore , nata a Persona_1
Montevarchi (AR) il 01.03.2012, dal matrimonio tra il ricorrente e la resistente . CP_1
Nello specifico, il ricorrente ha chiesto, in via principale, che venisse disposto il collocamento prevalente della figlia minore presso l'abitazione paterna nonché un contributo mensile a titolo di mantenimento ordinario in capo alla resistente pari ad euro 225,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto, in denegata ipotesi, che venisse disposto un determinato regime di frequentazione genitori – figlia oltre che il pagamento a suo carico di tutte le spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
A sostegno delle sue istanze, il ha rappresentato che le esigenze della figlia Parte_1 Per_1
sarebbero mutate e che necessiterebbero di modifica non solo i tempi di permanenza presso i genitori ma anche l'assegno di mantenimento stabilito per la stessa.
Al riguardo ha specificato di essersi sempre occupato della cura e del benessere della figlia e di aver intensificato il suo impegno nei confronti della stessa soprattutto dopo il divorzio, sia per l'avanzare dell'età della minore e sia per lo scarso interesse mostrato dalla madre verso quest'ultima.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato di essersi occupato da solo di durante il suo Per_1
periodo di malattia dovuta al Covid perché la madre si sarebbe rifiutata di tenerla con sé.
Quanto alla scuola, sarebbe il solo a recarsi ai colloqui scolastici, ad acquistare il Parte_1
materiale scolastico e il vestiario ordinario della minore.
Ed ancora, il padre asseconderebbe le richieste della figlia anche in ordine alle attività extrascolastiche.
Per tutte queste attenzioni dimostrate dal ricorrente nei confronti della figlia, il rapporto tra i due sarebbe diventato molto affettuoso e sembrerebbe apprezzare sempre di più la Per_1
presenza del padre anche per il modello educativo che le propone.
Tale modello educativo rispecchierebbe le esigenze della minore e sarebbe fondato non solo
3 sul rispetto reciproco e sul rispetto delle regole, ma anche sulla valorizzazione della socialità.
Il ricorrente, in ordine alla valorizzazione della socialità, ha dedotto che la resistente spesso lascerebbe presso l'abitazione dei nonni materni e negherebbe alla minore qualsiasi Per_1
attività extrascolastica.
Inoltre, la non avrebbe predisposto presso la propria abitazione una cameretta per la CP_1
figlia e pertanto non le consentirebbe di avere lo spazio di cui avrebbe bisogno alla sua età.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che la in occasione della Comunione, non CP_1 avrebbe permesso alla stessa di festeggiare insieme ai parenti, andando via subito dopo la messa e portando con sé la minore.
Secondo il ricorrente, i dinieghi della resistente verrebbero meno solo quando lo stesso si offrirebbe di pagare per intero quanto necessario per consentire alla figlia di svolgere tutte le attività proprie di una ragazzina della sua età.
Dunque, allo stato dei fatti, secondo fermo restando l'affidamento condiviso della Parte_1 minore ad entrambi i genitori, sarebbe più opportuno collocare prevalentemente la stessa presso l'abitazione paterna, posto che tale abitazione sarebbe più grande oltre che vicina anche all'abitazione della nonna e dello zio paterno.
In ordine alle questioni economiche, ha asserito che la non avrebbe mai provveduto a CP_1
versare alcunché in questi anni, benché fossero spese concordate, e il ricorrente se ne sarebbe fatto carico da solo.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.05.2024, la resistente CP_1
contestando tutto quanto dedotto da controparte, ha chiesto il rigetto integrale del
[...] ricorso e la conferma delle condizioni stabilite in sede di divorzio.
A sostegno delle sue istanze, ha rappresentato che la ricostruzione dei fatti effettuata dal ricorrente sarebbe totalmente falsa e che sarebbe stata la resistente ad acquistare per la minore il necessario per le sue esigenze educative oltre che ad essere stata l'unica ad occuparsi per anni delle spese odontoiatriche della figlia.
Ha altresì rappresentato di essersi sempre adoperata affinché la figlia svolgesse e partecipasse ad attività ricreative oltre che ai compleanni, dichiarando poi che il ricorrente sarebbe stato poco attento e superficiale nello svolgere il suo ruolo genitoriale.
Ha contestato quanto dedotto dal sia in ordine al periodo di malattia di , Parte_1 Per_1 dovuto al Covid, sia in ordine alla cameretta dedicata alla minore presso l'abitazione materna.
4 Inoltre, per quanto concerne l'episodio attinente alla festa per la Comunione, la resistente ha eccepito di aver preferito una celebrazione intima in famiglia, in ragione dell'epidemia Covid, alla quale il non avrebbe voluto partecipare, nonostante l'invito fatto dalla Parte_1
resistente.
Riguardo le questioni economiche, ha segnalato di aver invitato il ad effettuare una Parte_1
precisa rendicontazione delle spese straordinarie sostenute da entrambi i genitori al fine di procedere ai dovuti rimborsi, ma il ricorrente non avrebbe dato seguito ai suddetti inviti.
All'udienza del 16.07.2024, su richiesta concorde di entrambe le parti, è stata sentita la minore e all'esito il Giudice, preso atto di quanto dichiarato dalla minore, si è Persona_1 riservato.
Con ordinanza del 26.08.2024, a scioglimento della riserva, è stato nominato quale CTU il
Dott. al fine di valutare la personalità, le capacità genitoriali ed i limiti di Persona_2
ciascun genitore, nonché le loro capacità di interrelazione quanto al comune ruolo genitoriale, nonché circa la loro rispettiva adeguatezza a comprendere e valutare le necessità e le inclinazioni naturali della figlia.
All'udienza del 17.06.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
***
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Nel merito, relativamente all'affido della minore deve essere rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore
, nata a Montevarchi (AR) il [...], ad [...] i genitori, il quale Persona_1 dunque deve essere confermato.
In ordine alla domanda di modifica del collocamento prevalente della minore, come formulata dal ricorrente, preso atto della relazione redatta dal C.T.U. incaricato nonché della relazione conclusiva del Coordinatore Genitoriale e dell'audizione di si ritiene di rigettare Per_1 quanto richiesto dallo stesso in quanto non risultano provate le mutate esigenze della minore né tantomeno i vantaggi educativi che potrebbe trarre dall'eventuale collocazione Per_1
prevalente presso l'abitazione paterna.
A ben vedere, la minore non ha dato modo, né a questo Giudice né al CTU incaricato, di
5 percepire un disagio per il collocamento attualmente in atto, descrivendo in maniera pressoché simile non solo la relazione tra lei e i due genitori ma anche i due contesti sociali che le parti le propongono presso le due diverse abitazioni.
L'unico disagio mostrato da sembrerebbe risiedere nell'alta conflittualità presente tra Per_1 le parti oltre che nel diverso modello educativo che le stesse le offrono.
In questo contesto la figura più problematica sembrerebbe proprio quella paterna, non solo perché meno disponibile a cercare un confronto pacifico con la madre di sua figlia ma anche perché, per la grande disponibilità ad accontentare tutti desideri della stessa oltre che per la continua denigrazione della figura materna, farebbe percepire a il mondo femminile Per_1 come impotente e poco autonomo, bisognoso della presenza costante di figure maschili.
Tutto ciò potrebbe compromettere seriamente la corretta e serena crescita di Per_1 soprattutto in vista della imminente fase adolescenziale oltre che in vista di una futura ed eventuale relazione.
Al riguardo, il C.T.U. incaricato, il dott. ha rilevato che: “Emerge dal colloquio che Per_2 il padre appare a come una figura disponibile ad accontentare le sue richieste di Per_1
oggetti, regali mentre la madre tende a riflettere sulla richiesta della figlia prima accontentarla. Questa è l'unica differenza che esplicita. In tutti gli altri casi (permessi Per_1
per uscire, orari per andare a letto o svegliarsi, possibilità di incontrare coetanee ecc.) per la ragazzina non ci sono differenze tra i due genitori. Tranne che per l'acquisto di oggetti la minore non sa dare una spiegazione allo “stare meglio” dal padre. Il tema del “comprare” accontentando le richieste di questa preadolescente è uno dei temi di discussione e scontro tra padre e madre nel primo colloquio di coppia. Il padre racconta che soffre per tutte Per_1
le cose che le vengono negate perché la madre è troppo parsimoniosa. La madre nega che questa affermazione sia vera e sostiene che bisogna pensare anche al futuro della figlia e che per questo occorrono senza esagerare anche alcune rinunce. Padre e madre hanno progetti di vita e impegni molto diversi. Il padre di ha comprato alcuni anni fa un mini Per_1
appartamento ad Arezzo, città dove lavora come autista. Si tratta di un appartamento monocamera dove non è mai stata e dove, esplicita il genitore, non verrà mai. Dunque Per_1 di un investimento funzionale all'uomo, non ad una eventuale famiglia ricomposta o alla convivenza con la figlia. La madre di invece è al momento impegnata nella Per_1 costruzione di una casa pensata per lei e la figlia, una casa “di famiglia” che motiva
6 probabilmente la sua parsimonia o quanto meno la sua riflessività sugli acquisti. Il signor nel corso dello stesso colloquio attacca con forza il progetto della signora Parte_1 CP_1 sostenendo che una nuova casa è “inutile” perché la figlia potrà contare in futuro su diverse proprietà immobiliari provenienti dalle due famiglie. La signora invece fa notare che si tratta della prima casa che sarà di sua proprietà, una abitazione che la rende autonoma dai suoi genitori, proprietari della abitazione dove al momento e la vivono. La signora Per_1 CP_1 sottolinea poi che in passato il signor si era rifiutato di acquistare in comune con Parte_1 lei una casa a prezzo favorevole da intestare a , una scelta che avrebbe posto la minore Per_1
a riparo da eventuali cambiamenti degli assetti familiari futuri, ad esempio dalla nascita di nuovi figli. La discussione aggiunge nuovi elementi che permettono di formulare una ipotesi sulla riaccesa conflittualità tra gli ex coniugi. La madre di sta progressivamente Per_1 costruendo una sua autonomia personale, prima superando con la immissione in ruolo la condizione di insegnante precaria, poi avviando la costruzione di una propria casa pensata per se stessa e la figlia. Gli attacchi del signor che fanno perno e sulle Parte_1 Per_1 capacità genitoriali della signora potrebbero essere motivati dal tentativo di CP_1
ridimensionare l'immagine della madre agli occhi della minore.”(cfr. pagina 12 della CTU).
In ordine alla denigrazione della figura materna oltre che dell'implicita denigrazione del mondo femminile, il CTU ha evidenziato anche l'episodio relativo all'acquisto del cellulare per da parte del osservando quanto segue: “Il padre compra un cellulare Per_1 Parte_1
alla figlia e non comunica alla signora la password per la sua gestione, non CP_1 intervenendo quando si rifiuta di comunicarlo alla madre. Di fatto il signor Per_1 Parte_1 con questo comportamento ostacola la madre in diverse funzioni genitoriali tra le più rilevanti4. Il padre progetta di concedere alla figlia l'utilizzo del ciclomotore usato dalla nonna paterna. L'uomo non avverte la madre di che viene a conoscenza di questo Per_1
piano solo nel corso della seduta con il CTU. Il signor non parla più con la ex moglie CP_1 se non per messaggi e riserva tutte le comunicazioni e le informazioni alla figlia. Questa condotta porta alla esclusione della signora dai processi familiari e costituisce di CP_1 fatto una costante denigrazione della sua figura come madre. La signora, posta in una difficile condizione emotiva, appare sempre di più agli occhi della figlia come una persona fragile, emotiva5.Viceversa il signor costruisce giorno dopo giorno una immagine Parte_1 di sé come persona stabile e sicura del suo fare, anche avviando una azione legale per far
7 trasferire la figlia a casa sua o addirittura ostacolando quanto disposto dal giudice con la nomina di un CTU, non portando la figlia ad un fondamentale appuntamento della consulenza. Il signor si mostra a come una figura potente e capace di Parte_1 Per_1
continuarle ad assicurare il suo ruolo di “principessina” che per anni ha fantasticamente compensato la condizione di figlia di genitori separati. La signora si dimostra CP_1
impotente di fronte a questi continui attacchi alla sua immagine di madre. La giovanissima
non è in grado di comprendere tutto quanto sta accadendo e semplicemente decide di Per_1 porsi all'ombra del potente padre, anche se non è in grado di spiegare il perché.” (cfr. pagina
14 e 15 della CTU).
Emerge dunque una chiara e comprensibile difficoltà della minore nel gestire e nel comprendere i differenti approcci dei due genitori, portandola ad una visione disequilibrata dei ruoli genitoriali in quanto probabilmente influenzata dalla predominanza caratteriale del padre.
Sul punto, il CTU ha asserito che: “Questa condizione relazionale sta in realtà creando dei danni nella minore che attraversa un delicato momento dello sviluppo psicofisico durante il quale la costruzione della identità personale costituisce un fondamentale compito evolutivo.
La figura materna, svilita e comunque in difficoltà nella relazione conflittuale con il padre, non consente a di rafforzare la sua identità con delle identificazioni sane e costruttive Per_1 con la madre. La minore sembra aver formulato una immagine del mondo femminile come impotente e poco autonomo, e dunque sempre più vede se stessa come limitata e dipendente dalle figure maschili. Questa condizione potrebbe costituire una potenziale fonte di malessere personale e causare difficoltà future nella costruzione di relazioni di coppia soddisfacenti.
La valutazione psicodiagnostica mette in evidenza la condizione di disagio vissuta al momento dalla minore.” (cfr. pagina 15 della CTU).
Come evidenziato anche dal Dott. nelle sue considerazioni conclusive, la richiesta di Per_2 modifica del domicilio prevalente della minore, avanzata dal ricorrente, non si basa sulle difficoltà della minore nella convivenza con la madre anche perché appare molto Per_1 legata a quest'ultima ed esprime un forte affetto nei suoi confronti.
Il vero motivo della richiesta del sembrerebbe risiedere in un motivo più egoistico Parte_1
e legato perlopiù al suo benessere e non a quello della minore.
Per tutto quanto sopra, si dispone e si conferma il collocamento prevalente della minore presso
8 l'abitazione materna.
Per quanto concerne il diritto di visita padre – figlia, si conferma il calendario proposto dal
Dott. in quanto più confacente al caso di specie, ovvero il seguente: Per_2
1) La minore trascorrerà un fine settimana alternato presso il padre con l'orario già in essere (dalle ore 16,00 del venerdì pomeriggio alle ore 19,00 della domenica – ore
22,00 nel periodo di vacanze scolastiche);
2) Nella settimana in cui la minore rimarrà con la madre nel week end, il padre potrà incontrare Per_1
a. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo
(mercoledì) a scuola o a casa della madre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (pernotto);
b. il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo
(venerdì) a scuola o a casa della madre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (pernotto);
3) Nella settimana in cui la minore rimarrà con il padre nel week end, il padre potrà incontrare Per_1
a. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola a casa della madre all'ora di cena;
b. Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola a casa della madre all'ora di cena;
4) Restano invariate le condizioni previste dalla sentenza di divorzio e in essere relative a vacanze natalizie e pasquali.
Per quanto concerne le vacanze estive, preso atto della relazione conclusiva redatta dal
Coordinatore Genitoriale, si dispone che trascorrerà un periodo di tre settimane anche Per_1
non consecutive con ciascuno dei due genitori, i quali provvederanno a comunicare le relative ferie estive entro il 31 maggio di ogni anno.
Ed ancora, considerata l'impossibilità di continuare un percorso di coordinamento genitoriale a causa dei comportamenti ostruzionistici del ricorrente, si conferisce incarico ai Servizi
Sociali del Comune di Montevarchi per monitoraggio delle condizioni della minore al fine di arginare il rischio di pregiudizio, intervenendo con i mezzi ritenuti necessari in caso di difficoltà o rischio evolutivo.
9 In ordine alle questioni economiche, considerato il collocamento prevalente della minore quale oggetto principale del presente procedimento e ritenuto che non vi siano state modifiche peggiorative e/o migliorative della situazione reddituale e/o patrimoniale delle parti, si conferma quanto già precedentemente stabilito in sede di divorzio.
Pertanto, si dispone a carico del ricorrente un contributo a titolo di mantenimento per la figlia pari ad euro 225,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da Per_1 versare alla resistente entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre che le stesse siano poste a carico del ricorrente Parte_1
.
[...]
Per quanto concerne le spese di CTU, si dispone che le stesse siano poste definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza n. 1097/2022, pubblicata in data 25.10.2022, emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento r.g. n. 3546/2021, così dispone:
1) Conferma l'affidamento condiviso della minore , nata a [...] Persona_1
(AR) il 01.03.2012, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna;
2) Dispone il seguente regime di visita padre – figlia:
2.1 La minore trascorrerà un fine settimana alternato presso il padre con l'orario già in essere
(dalle ore 16,00 del venerdì pomeriggio alle ore 19,00 della domenica – ore 22,00 nel periodo di vacanze scolastiche);
2.2 Nella settimana in cui la minore rimarrà con la madre nel week end, il padre potrà incontrare Per_1
a. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo
(mercoledì) a scuola o a casa della madre entro le 9,00 nel periodo di vacanze
10 scolastiche (pernotto);
b. il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo
(venerdì) a scuola o a casa della madre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche
(pernotto);
2.3 Nella settimana in cui la minore rimarrà con il padre nel week end, il padre potrà incontrare
Per_1
a. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola a casa della madre all'ora di cena;
b. Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola a casa della madre all'ora di cena;
2.4) Restano invariate le condizioni previste dalla sentenza di divorzio e in essere relative a vacanze natalizie e pasquali.
2.5) Per quanto concerne le vacanze estive, trascorrerà un periodo di tre settimane Per_1 anche non consecutive con ciascuno dei due genitori, i quali provvederanno a comunicare le relative ferie estive entro il 31 maggio di ogni anno;
3) dispone a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario Parte_1 per la figlia pari ad euro 225,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla resistente entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
4) conferisce incarico ai Servizi Sociali del Comune di Montevarchi per monitoraggio delle condizioni della minore al fine di arginare il rischio di pregiudizio, intervenendo con i mezzi ritenuti necessari in caso di difficoltà o rischio evolutivo;
5) pone le spese di lite a carico del ricorrente;
Parte_1
6) pone definitivamente a carico solidale delle parti le già liquidate spese di ctu.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione a Servizi Sociali del Comune di Montevarchi.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
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