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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. US AO Presidente
Dott. DA FE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 586/24 R.G.
d a
in persona del Parroco pro tempore Parte_1
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO Parte_2
Altri contratti d'opera elettivamente domiciliata in PIAZZALE CREMONA 12 Parte_3
25121 BRESCIA presso il difensore avv. ROMANO ALESSANDRO, come da procura in calce
APPELLANTE
c o n t r o
pagina 1 di 7 rappresentata e difesa dall'avv. PERONI CESARE e dall'avv. CP_1
ON ES ( ) VIA ZANELLI 19 25124 C.F._1
BRESCIA; elettivamente domiciliata in VIA ZANELLI 19 25124 BRESCIA
presso il difensore avv. PERONI CESARE, come da procura allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Terza Sezione Civile) n.
1727/24.
CONCLUSIONI: come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1727/24 il Tribunale di Brescia respingeva l'opposizione proposta dalla avverso il decreto con cui, Parte_4
su ricorso di ( cessionaria del credito vantato da , le CP_1 Controparte_2
era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 22.154, a titolo di corrispettivo per l'opera professionale svolta ( redazione di progetti esecutivi e comparativi per il rinforzo estradossale e collegamento in sommità dei muri della chiesa); l'opponente veniva condannata a rifondere in favore dell'opposta le spese di lite.
Argomentava il primo giudice che la prova del rapporto contrattuale inter
partes, contestato dall'opponente, era evincibile dalla lettera inviata dal parroco al Vescovo di Brescia nella quale il primo lamentava la criticità delle condizioni in cui versava la chiesa così come documentata nella relazione metodologica redatta, tra gli altri, dall'arch. all'epoca dei fatti Direttore Testimone_1
pagina 2 di 7 tecnico di nonchè dalle sottoscrizioni apposte dal Parroco Controparte_2
sui frontespizi dei progetti e dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'arch.
e dall'arch. Tes_1 Tes_2
Per la riforma della sentenza e l'accoglimento dell'opposizione ha proposto appello la . Parte_4
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 29 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure non articolate in motivi possono essere così individuate:
a) errata applicazione del principio dell'onere della prova, per avere il primo giudice gravato parte opponente dell'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale.
Assume l'appellante che l'esistenza di tale rapporto era stata erroneamente desunta dalla sottoscrizione apposta sul frontespizio del progetto esecutivo per il rinforzo estradossale delle volte della chiesa e non dalla dimostrazione del conferimento di uno specifico incarico.
Rileva che una volta esauritosi il rapporto con la redazione da parte di
[...]
del progetto diagnostico ed il pagamento del corrispettivo da Controparte_2
parte della Parrocchia, parte appellata non aveva dimostrato il conferimento di un nuovo incarico.
pagina 3 di 7 b) omessa valutazione dell'eccezione sollevata in ordine alla natura di obbligazione di risultato nascente dal contratto d'opera professionale.
Deduce che la risoluzione dei problemi statici della copertura della chiesa ed il
Parte conseguimento del finanziamento da parte della necessitavano dell'autorizzazione della Sovrintendenza e della Curia che, nella specie, non era stata rilasciata come confermato in sede testimoniale dall'arch. e Per_1
dell'arch. Per_2
Assume che la irrealizzabilità del progetto redatto dall'opposta/appellata costituiva inadempimento della prestazione
------------------------
Diversamente da quanto prospettato dall'opponente il primo giudice riteneva provato il rapporto contrattuale inter partes sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall'opposta nonché dalle risultanze della prova testimoniale e, segnatamente, dalle dichiarazioni rese dai testi e Tes_1
Tes_2
Il teste , socio di minoranza di nonché direttore tecnico della Tes_2 CP_1
stessa, riferiva di aver presenziato all'incontro del 14 settembre 2015 in cui il aveva conferito l'incarico al prof. e allo Controparte_3 Per_3
di redigere una relazione tecnica strutturale e Parte_6
quattro progetti esecutivi, così come era stato richiesto dall'ing. della Per_4
Sovrintendenza dei Beni Culturali;
progetti che furono realizzati dai tre professionisti, ciascuno per la propria competenza.
pagina 4 di 7 In relazione al medesimo incontro del 14 settembre 2015 il teste riferiva Tes_1
che l'incontro si era svolto nel suo studio e che dopo aver illustrato a
[...]
le richieste dell'arch. responsabile della Sovrintendenza, ( ossia CP_3 Per_4
la redazione di n. 4 progetti esecutivi) “ lo stesso assentiva affinchè venissero
predisposti i quattro progetti esecutivi e la relazione tecnica esecutiva”.
Il Tribunale ai fini della prova del conferimento dell'incarico valorizzava,
altresì, la sottoscrizione apposta da legale rappresentante Controparte_4
della Parrocchia, sui quattro progetti, nello spazio riservato al “ committente”,
nonché la lettera del 14 settembre 2015, inviata dal Parroco al Vescovo di
Parte Brescia, nella quale dichiarava che le diverse ipotesi Controparte_4
esecutive d'intervento “ sono state redatte a seguito degli accordi intercorsi
nell'incontro del 30 giugno 2015 tra i progettisti incaricati dalla e Parte_4
l'arch. in qualità di responsabile dell'istruttoria per conto della Per_4
Soprintendenza” così esplicitamente riconoscendo il conferimento dell'incarico.
La seconda censura è infondata.
Nell'atto di opposizione la difesa della dava atto che la Parte_4
Sovrintendenza aveva subordinato l'assenso all'esecuzione dell'intervento con l'utilizzo di fibe di carbonio “ alla redazione di n. 4 progetti esecutivi, due
riferiti all'uso di fibre di carbonio e due che contemplassero, oltre alle fibre di
carbonio, anche un cordolo in acciaio sommitale alle murature perimetrali
pagina 5 di 7 unitamente al rifacimento della copertura per la realizzazione di una nuova
copertura rigida scatolare” (Pag. 3 dell'atto di opposizione).
Veniva, pertanto, esplicitamente, ammesso che la redazione dei n. 4 progetti esecutivi, di cui la società appellata veniva incaricata, costituiva un passaggio obbligato, per la Sovrintendenza, prodromico all'assenso all'esecuzione degli interventi.
La circostanza che, successivamente, la Sovrintendenza richiese la redazione di altri progetti, di cui approvò soltanto l'ultimo, non può essere valorizzata per negare il compenso per l'attività svolta in precedenza poiché tale attività formò
oggetto di uno specifico incarico, in conformità a quello che era il volere della
Sovrintendenza.
L'appello va pertanto respinto.
L'appellante va condannata a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello; pagina 6 di 7 condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DA FE US AO
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. US AO Presidente
Dott. DA FE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 586/24 R.G.
d a
in persona del Parroco pro tempore Parte_1
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO Parte_2
Altri contratti d'opera elettivamente domiciliata in PIAZZALE CREMONA 12 Parte_3
25121 BRESCIA presso il difensore avv. ROMANO ALESSANDRO, come da procura in calce
APPELLANTE
c o n t r o
pagina 1 di 7 rappresentata e difesa dall'avv. PERONI CESARE e dall'avv. CP_1
ON ES ( ) VIA ZANELLI 19 25124 C.F._1
BRESCIA; elettivamente domiciliata in VIA ZANELLI 19 25124 BRESCIA
presso il difensore avv. PERONI CESARE, come da procura allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Terza Sezione Civile) n.
1727/24.
CONCLUSIONI: come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1727/24 il Tribunale di Brescia respingeva l'opposizione proposta dalla avverso il decreto con cui, Parte_4
su ricorso di ( cessionaria del credito vantato da , le CP_1 Controparte_2
era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 22.154, a titolo di corrispettivo per l'opera professionale svolta ( redazione di progetti esecutivi e comparativi per il rinforzo estradossale e collegamento in sommità dei muri della chiesa); l'opponente veniva condannata a rifondere in favore dell'opposta le spese di lite.
Argomentava il primo giudice che la prova del rapporto contrattuale inter
partes, contestato dall'opponente, era evincibile dalla lettera inviata dal parroco al Vescovo di Brescia nella quale il primo lamentava la criticità delle condizioni in cui versava la chiesa così come documentata nella relazione metodologica redatta, tra gli altri, dall'arch. all'epoca dei fatti Direttore Testimone_1
pagina 2 di 7 tecnico di nonchè dalle sottoscrizioni apposte dal Parroco Controparte_2
sui frontespizi dei progetti e dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'arch.
e dall'arch. Tes_1 Tes_2
Per la riforma della sentenza e l'accoglimento dell'opposizione ha proposto appello la . Parte_4
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 29 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure non articolate in motivi possono essere così individuate:
a) errata applicazione del principio dell'onere della prova, per avere il primo giudice gravato parte opponente dell'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale.
Assume l'appellante che l'esistenza di tale rapporto era stata erroneamente desunta dalla sottoscrizione apposta sul frontespizio del progetto esecutivo per il rinforzo estradossale delle volte della chiesa e non dalla dimostrazione del conferimento di uno specifico incarico.
Rileva che una volta esauritosi il rapporto con la redazione da parte di
[...]
del progetto diagnostico ed il pagamento del corrispettivo da Controparte_2
parte della Parrocchia, parte appellata non aveva dimostrato il conferimento di un nuovo incarico.
pagina 3 di 7 b) omessa valutazione dell'eccezione sollevata in ordine alla natura di obbligazione di risultato nascente dal contratto d'opera professionale.
Deduce che la risoluzione dei problemi statici della copertura della chiesa ed il
Parte conseguimento del finanziamento da parte della necessitavano dell'autorizzazione della Sovrintendenza e della Curia che, nella specie, non era stata rilasciata come confermato in sede testimoniale dall'arch. e Per_1
dell'arch. Per_2
Assume che la irrealizzabilità del progetto redatto dall'opposta/appellata costituiva inadempimento della prestazione
------------------------
Diversamente da quanto prospettato dall'opponente il primo giudice riteneva provato il rapporto contrattuale inter partes sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall'opposta nonché dalle risultanze della prova testimoniale e, segnatamente, dalle dichiarazioni rese dai testi e Tes_1
Tes_2
Il teste , socio di minoranza di nonché direttore tecnico della Tes_2 CP_1
stessa, riferiva di aver presenziato all'incontro del 14 settembre 2015 in cui il aveva conferito l'incarico al prof. e allo Controparte_3 Per_3
di redigere una relazione tecnica strutturale e Parte_6
quattro progetti esecutivi, così come era stato richiesto dall'ing. della Per_4
Sovrintendenza dei Beni Culturali;
progetti che furono realizzati dai tre professionisti, ciascuno per la propria competenza.
pagina 4 di 7 In relazione al medesimo incontro del 14 settembre 2015 il teste riferiva Tes_1
che l'incontro si era svolto nel suo studio e che dopo aver illustrato a
[...]
le richieste dell'arch. responsabile della Sovrintendenza, ( ossia CP_3 Per_4
la redazione di n. 4 progetti esecutivi) “ lo stesso assentiva affinchè venissero
predisposti i quattro progetti esecutivi e la relazione tecnica esecutiva”.
Il Tribunale ai fini della prova del conferimento dell'incarico valorizzava,
altresì, la sottoscrizione apposta da legale rappresentante Controparte_4
della Parrocchia, sui quattro progetti, nello spazio riservato al “ committente”,
nonché la lettera del 14 settembre 2015, inviata dal Parroco al Vescovo di
Parte Brescia, nella quale dichiarava che le diverse ipotesi Controparte_4
esecutive d'intervento “ sono state redatte a seguito degli accordi intercorsi
nell'incontro del 30 giugno 2015 tra i progettisti incaricati dalla e Parte_4
l'arch. in qualità di responsabile dell'istruttoria per conto della Per_4
Soprintendenza” così esplicitamente riconoscendo il conferimento dell'incarico.
La seconda censura è infondata.
Nell'atto di opposizione la difesa della dava atto che la Parte_4
Sovrintendenza aveva subordinato l'assenso all'esecuzione dell'intervento con l'utilizzo di fibe di carbonio “ alla redazione di n. 4 progetti esecutivi, due
riferiti all'uso di fibre di carbonio e due che contemplassero, oltre alle fibre di
carbonio, anche un cordolo in acciaio sommitale alle murature perimetrali
pagina 5 di 7 unitamente al rifacimento della copertura per la realizzazione di una nuova
copertura rigida scatolare” (Pag. 3 dell'atto di opposizione).
Veniva, pertanto, esplicitamente, ammesso che la redazione dei n. 4 progetti esecutivi, di cui la società appellata veniva incaricata, costituiva un passaggio obbligato, per la Sovrintendenza, prodromico all'assenso all'esecuzione degli interventi.
La circostanza che, successivamente, la Sovrintendenza richiese la redazione di altri progetti, di cui approvò soltanto l'ultimo, non può essere valorizzata per negare il compenso per l'attività svolta in precedenza poiché tale attività formò
oggetto di uno specifico incarico, in conformità a quello che era il volere della
Sovrintendenza.
L'appello va pertanto respinto.
L'appellante va condannata a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello; pagina 6 di 7 condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DA FE US AO
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