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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 976/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminata la nota di trattazione
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa IA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona del dott. Diego Dinardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 976/2022 R.G., avente ad oggetto: vertente tra
nato a [...] in data [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
, residente in [...]. CodiceFiscale_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Alberto Verrengia e presso di lui dom.to in Sessa Aurunca alla Via Santa Caterina 3 attore
e
(P. IVA: con sede in Roma al Viale Controparte_1 P.IVA_1
SA PA n. 385, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti e rap- presentanza processuale per atto Notaio di Roma del Persona_1
31.05.2021 repertorio n. 90561 racc. n. 26619, dall'Avv. Domenico Caiafa,
C.F.: ; C.F._2 convenuto nonché
, elett. dom/to in Arienzo, Corso Europa snc, nello studio dell'Avv. CP_2
RM EL CA ( C.F.: ), che lo rappresenta e difende C.F._3 per mandato in atti;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi- mento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ.,
Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Va dichiarata la cessazione della materia della contendere in ordine alla presente con- troversia.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice
2
d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entram- be le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamen- te la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia
(Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie, alla scorsa udienza, parte attrice ha evidenziato la cessazione della mate- ria del contendere per aver raggiunto un accordo transattivo con la Controparte_3
ritualmente documentato con deposito del 12 settembre 2025.
[...]
Sul punto occorre osservare che non osta alla presente pronuncia di cessazione della materia del contendere il disposto di cui all'art 1304 c.c. in base al quale La transa- zione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei con- fronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare , avendo con la transa- zione in atti l'attore espresso anche rinuncia a ogni pretesa risarcitoria nei confronti di
“chicchessia”. Sicchè, anche se l'accordo non può ritenersi esteso nei confronti di
[...]
, in ogni caso è in atti la rinuncia alla azione nei suoi confronti, rilevante Parte_2 per la presente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Ciò posto occorre provvedere sulla spese, atteso che in tali casi le spese processuali vanno regolate secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” (tra le tante, cfr. Cass. Civ. I, 28.3.2001, n. 4442).
Si reputa che le spese possano essere dichiarate compensate, stante la avvenuta transa- zione della lite con una delle parti obbligate in solido e la rinuncia all'azione nei con- fronti di . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, co- sì provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso, in S.M.C.V. 11 dicembre 2025
Il Giudice Dott. Diego Dinardo
3
n. 976/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminata la nota di trattazione
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa IA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona del dott. Diego Dinardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 976/2022 R.G., avente ad oggetto: vertente tra
nato a [...] in data [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
, residente in [...]. CodiceFiscale_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Alberto Verrengia e presso di lui dom.to in Sessa Aurunca alla Via Santa Caterina 3 attore
e
(P. IVA: con sede in Roma al Viale Controparte_1 P.IVA_1
SA PA n. 385, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti e rap- presentanza processuale per atto Notaio di Roma del Persona_1
31.05.2021 repertorio n. 90561 racc. n. 26619, dall'Avv. Domenico Caiafa,
C.F.: ; C.F._2 convenuto nonché
, elett. dom/to in Arienzo, Corso Europa snc, nello studio dell'Avv. CP_2
RM EL CA ( C.F.: ), che lo rappresenta e difende C.F._3 per mandato in atti;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi- mento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ.,
Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Va dichiarata la cessazione della materia della contendere in ordine alla presente con- troversia.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice
2
d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entram- be le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamen- te la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia
(Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie, alla scorsa udienza, parte attrice ha evidenziato la cessazione della mate- ria del contendere per aver raggiunto un accordo transattivo con la Controparte_3
ritualmente documentato con deposito del 12 settembre 2025.
[...]
Sul punto occorre osservare che non osta alla presente pronuncia di cessazione della materia del contendere il disposto di cui all'art 1304 c.c. in base al quale La transa- zione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei con- fronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare , avendo con la transa- zione in atti l'attore espresso anche rinuncia a ogni pretesa risarcitoria nei confronti di
“chicchessia”. Sicchè, anche se l'accordo non può ritenersi esteso nei confronti di
[...]
, in ogni caso è in atti la rinuncia alla azione nei suoi confronti, rilevante Parte_2 per la presente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Ciò posto occorre provvedere sulla spese, atteso che in tali casi le spese processuali vanno regolate secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” (tra le tante, cfr. Cass. Civ. I, 28.3.2001, n. 4442).
Si reputa che le spese possano essere dichiarate compensate, stante la avvenuta transa- zione della lite con una delle parti obbligate in solido e la rinuncia all'azione nei con- fronti di . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, co- sì provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso, in S.M.C.V. 11 dicembre 2025
Il Giudice Dott. Diego Dinardo
3