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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/07/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 09 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al 3424 del Ruolo generale degli affari conteziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati Antonio Rosario BONGARZONE,
Paolo ZINZI e Giovanni Andrea CONDEMI ed elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi telematici, pec: Email_1
Email_2 Email_3
- Ricorrente -
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
, in persona del pro tempore legale
[...] Controparte_3 CP_4
rappresentante, domiciliato in in Via del Plebiscito n. 15 presso l'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di che lo rappresenta e difende ex lege, pec: Controparte_3
Email_4
- Resistente -
Oggetto: inserimento GPS
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come atti, formula le seguenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato contestualmente alla domanda cautelare il 25 novembre 2024,
Pag. 1 a 9 , premesso di essere docente precaria, ha esposto che ha conseguito Parte_1
l'abilitazione all'insegnamento in Romania presso l'Università Dimitrie Cantemir di Targu
Mures in data 25.05.2023; che ha presentato formale istanza di riconoscimento, per le classi di concorso A001 I fascia, A016 I fascia, A017 I fascia, A037 I fascia, A060 I fascia, in data
14.09.2023, presso la competente direzione generale del , ad oggi ancora in attesa CP_1
di riconoscimento;
che in forza del O.M. 88/2024 ha presentato formale domanda di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze nei termini di legge;
che, nonostante il diritto dell'istante alla permanenza nelle graduatorie cod. GPS in prima Cont fascia, per come sancito dall'ordinanza ministeriale, l' resistente, con decreto del
06.08.2024, ha escluso la ricorrente dalle dette graduatorie motivandolo “art. 7 co. 12 O.M.
88/2024 Mancata allegazione titolo di accesso”; che, ritenendo illegittimo il decreto di Contr esclusione, provvedeva ad inoltrare reclamo scritto all' di e, che sono Controparte_3
risultati infruttuosi i rimedi amministrativi tempestivamente esperiti;
che con nota pec, ad oggi senza esito, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con formale diffida e richiesta di accesso agli atti anche dei nominativi e indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;
che successivamente, ella ha proposto ricorso collettivo al Tar del Lazio Contr avverso il decreto di esclusione emanato dall' di , con richiesta di misura Controparte_3
cautelare monocratica e collegiale;
che il TAR del Lazio, esaminata la richiesta cautelare monocratica, in accoglimento della domanda ha sospeso l'efficacia del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie GPS e, così, la ricorrente, non solo è stata regolarmente inserita in graduatoria, ma è risulta destinataria di contratto di lavoro presso l'I.C. “ di AC (RC) e presso l' Controparte_5 Controparte_6
“” di PL (RC); che successivamente, all'esito della camera di consiglio fissata Per_1 dal TAR del Lazio per discutere circa la richiesta cautelare collegiale, i Giudici
Amministrativi respingevano la relativa istanza con ordinanza n. 4551 del 10.10.2024; che l , in esecuzione dell'ordinanza cautelare Controparte_7
del TAR, provvedeva, con decreto N. 19031 pubblicato in data 18.10.2024, ad escludere nuovamente la ricorrente dalle graduatorie provinciali e di istituto per la provincia di
[...]
, valide per il biennio 2024/2026, Fascia I, classi di concorso A001, A016, A017, CP_3
A037, A060, con l'immediata risoluzione dei rapporti lavorativi;
che il giudizio pendente innanzi al TAR per il Lazio si estingueva con decreto del 20.11.2024, per rinuncia al ricorso
Pag. 2 a 9 collettivo da parte degli interessati. In diritto ha dedotto, in merito al fumus, l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo e la violazione del soccorso istruttorio;
l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie per eccesso di potere, ha illustrato la mera irregolarità formale della domanda ed ha rilevato l'errata interpretazione dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024; ha pertanto richiesto la disapplicazione dell'OM 88/2024 nella parte in cui contrasta con gli artt. 4, 35 e 97 Costituzione e la disapplicazione dell'ordinanza ministeriale nella parte in cui impone l'allegazione di documenti che non possono essere valutati dall' ; ha eccepito la Controparte_7
Cont nullità per incompetenza funzionale dell' a valutare il titolo di studio conseguito all'estero essendo di esclusiva competenza del;
ha dedotto la Controparte_1
disparità di trattamento tra docenti inseriti nelle medesime graduatorie GPS ai sensi dell'O.M.
88/2024 abilitati all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento rispetto all'istante che si trova nella medesima situazione giuridica di aver conseguito il titolo estero e di aver presentato istanza di riconoscimento alla competente autorità italiana;
ha illustrato la violazione della normativa nazionale e comunitaria in ordine al riconoscimento dei titoli esteri e l'impossibilità per il di non inserirla nella prima fascia GPS Controparte_1 aggiuntiva in attesa della definizione del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo estero, pena la violazione dei principi di accesso alla professione regolamentati dall'Unione Europea;
ha rilevato il difetto assoluto di motivazione, ha esposto che l'impugnato decreto di depennamento ha determinato, non solo la risoluzione dei contratti CP_ lavorativi in essere con l “ di AC (RC) e Controparte_5
l' “” di ma anche l'impossibilità di stipula di altri futuri Controparte_6 Per_1 CP_6
contratti a tempo determinato, ed ha dedotto che il permanere dell'esclusione determina, irreparabilmente, l'impossibilità di prestare servizio e di percepire lo stipendio. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel merito. Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato inserimento nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia della
Provincia di per le classi di concorso A001, A016, A017, A037, A060 sulla Controparte_3 base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando la continuazione del rapporto lavorativo interrotto con il provvedimento di esclusione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone”.
Pag. 3 a 9 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il convenuto ed ha CP_1
contestato la fondatezza della domanda, anche in sede cautelare, ed ha pertanto chiesto il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, ha eccepito che la parte ricorrente ha già rivendicato il medesimo diritto con ricorso al Tar del Lazio- Sezione Terza bis -, N.R.G.
9044/2024 deciso favorevolmente all'Amministrazione Scolastica con Ordinanza n.
4551/2024 dell'8.10.2024; che la ricorrente ha mancato di allegare il titolo estero dichiarato;
che l'art. 7, comma 12, del D.M. 88/2024, non lascia alcun dubbio nella sua applicazione, poiché prevede esplicitamente l'esclusione del candidato qualora questo sia in possesso di titolo di studio estero e non l'allega; che pertanto l'Amministrazione ha agito correttamente;
che inoltre in materia di omessa indicazione dei titoli nella domanda di partecipazione ad un concorso pubblico non può sopperirsi con il soccorso istruttorio, come da giurisprudenza indicata, ed ha così concluso: “voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, rigettare il ricorso avversario siccome inammissibile e comunque infondato. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza odierna, ascoltata la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda non è fondata e non come tale non può essere accolta.
Giova premettere che, con ordinanza del 7 febbraio 2025, questo giudice ha respinto la domanda cautelare per assenza del requisito del fumus boni iuris.
L'ordinanza pronunciata ex art. 700 non è stata oggetto di reclamo.
La fase di merito non si è arricchita di nuovi elementi istruttori, eccetto la produzione sul fascicolo telematico dei titoli vantati ed oggetto di causa da parte ricorrente, dei quali si darà opportuno conto. Allo stesso tempo, la parte ricorrente ha reiterato le questioni già sollevate ed ha integralmente richiamato le proprie argomentazioni.
Per quanto concerne la domanda, occorre dunque riportarsi a quanto già deciso in fase cautelare, anche in ragione di quanto ampiamente illustrato in merito alla sua fondatezza.
RAGIONI DELLE DECISIONI
§ 1. In tal senso, va ribadito che la parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto all'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie GPS per gli anni 2024/2026, per le
Pag. 4 a 9 quali ha inoltrato tempestiva domanda ritenendo di essere in possesso dei requisiti prescritti.
Espone a tal fine che è illegittima l'esclusione operata dall'Amministrazione a causa dell'omessa allegazione del titolo abilitativo all'insegnamento, conseguito in Romania presso l'Università Dimitrie Cantemir di Targu Mures in data 25.05.2023.
Posto quanto sopra, è necessario premettere che la domanda, intesa come diretta all'accertamento ed alla dichiarazione di illegittimità del provvedimento con il quale è stato disposto il depennamento dalle GPS, non può certamente trovare esame in questa sede.
§ 2. Ed infatti essa è stata, per come esposto dalla stessa parte ricorrente, già esperita innanzi la giurisdizione amministrativa.
Tale giurisdizione si è dunque definitivamente radicata, ed a nulla vale che il relativo giudizio innanzi al TAR Lazio si sia estinto per rinuncia al ricorso, come dichiarato con decreto del 20.11.2024. Da tale definizione del giudizio amministrativo non deriva infatti che la parte possa liberamente agire per la medesima causa petendi ed il medesimo petitum dinanzi il giudice ordinario.
Due sono le ragioni che conducono a tale considerazione.
§ 2.1. Dapprima occorre considerare che la rinuncia al ricorso rappresenta una forma di rinuncia agli atti del giudizio, dalla quale deriva la pronuncia di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, potendo essere la domanda riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale.
Ne consegue pertanto che la giurisdizione amministrativa conserva in astratto la potestà di jus dicere (cfr., al riguardo, Consiglio di Stato sez. III 21 giugno 2017 n. 3058).
Allo stesso tempo la domanda, intesa nei predetti termini, non potrebbe comunque essere soggetta alla cognizione del giudice ordinario.
In via generale infatti va posto che l'art. 63 del d.lgs. 165/2001 al comma 4 statuisce che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti della pubblica amministrazione”. Il legislatore ha dunque confermato la giurisdizione amministrativa generale di legittimità per le controversie in materia di procedure concorsuali, ed ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. La scelta riproduce il criterio di riparto fondato sulla causa petendi, in quanto, come disposto dall'art. 97 Cost.,
Pag. 5 a 9 non vi è dubbio che la procedura concorsuale è indefettibile ai fini dell'accesso al pubblico impiego.
É, del resto, noto che la nozione di procedura concorsuale include sia le selezioni che si contraddistinguono per le prove d'esame, sia i concorsi per meri titoli, e comprende il complesso degli atti che inizia con il bando e che termina con l'approvazione della graduatoria finale, atti rispetto ai quali i partecipanti non rivestono alcuna posizione di diritto soggettivo e restano titolari di soli interessi legittimi al corretto esercizio dei poteri e dunque della selezione. Quanto detto condurrebbe dunque ad evidenziare che la clausola lesiva dell'interesse del partecipante è già essa stessa contenuta nel bando di gara, all'art. 7 comma
12, di talchè ciò che si censurerebbe è direttamente l'esercizio del potere amministrativo, a fronte del quale non residua alcuna posizione di diritto ma solo di diritto.
Tuttavia, va considerato che nel caso di specie la formazione di tali graduatorie non presuppone alcuna procedura concorsuale, scaturendo la stessa direttamente dalla normazione primaria e da quella regolamentare attuativa della prima (così, appunto, l'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, il D.M. n. 430/2000) nonché, quanto ad esempio alla validità temporale ed alle modalità di aggiornamento, da specifiche ordinanze ministeriali.
Inoltre, a tali graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina, essendo la formazione determinata dall'attribuzione di punteggi sulla base di previsioni già assunte.
§ 2.2. La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale, configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie, per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo.
Non può dunque rinvenirsi alcun procedimento di tipo selettivo, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto dell'aspirante ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria d'istituto (cfr. Cass. Sez. Un. sent.
n. 9330/2023).
Pag. 6 a 9 § 2.3. Conseguentemente, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto
- di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al Giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (cfr. Cass., Sez. Un., 26 giugno
2019, n. 17123).
Ebbene, la domanda proposta, ove interpretata come diretta a censurare la legittimità dell'atto amministrativo regolamentare (id est l'Ordinanza Ministeriale 88/2024) resta inesorabilmente attratta davanti il giudice amministrativo in applicazione del criterio del
"petitum" sostanziale, posto che ciò che si censura è la validità dell'atto amministrativo che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (ed a tanto paiono diretti i motivi di ricorso II, III, IV e V).
§ 3. Chiarito quanto sopra, va da ultimo rilevato che anche ove volesse intendersi la domanda quale richiesta di accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie, per la quale il giudice adito è, in ragione di quanto premesso, munito di giurisdizione, essa è del pari infondata.
A tal riguardo, è utile chiarire che l'art. 7 comma 12 dell'OM 88/2024 stabilisce la seguente clausola escludente: “Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all'estero”.
L'interpretazione della norma impedisce il riscontro di elementi a sostegno della fondatezza della domanda. Ed infatti è la stessa ordinanza ministeriale a richiedere che venga prodotto, contestualmente al momento della domanda, il titolo di studio conseguito all'estero.
Pag. 7 a 9 § 3.1. Tale operazione non è stata effettuata dalla ricorrente, né del resto la produzione in corso di questo giudizio può ritenersi utile a sanare l'errata compilazione della domanda, con la conseguenza che i documenti prodotti in data 8 luglio 2025 dalla ricorrente non possono modificare ex post la regolarità della domanda i cui termini di presentazione sono ampiamente spirati, e rispetto ai quali, in ragione di quanto disposto dal predetto art. 7, non è ammissibile alcuna deroga.
A tal riguardo va infatti precisato che è pacifico il possesso della parte attrice del titolo di studio estero legittimante l'abilitazione, di talchè a nulla rileva la distinzione tra la definizione di titolo di studio e titolo di accesso che la ricorrente cerca di proporre.
Posto, infatti, per quanto qui rileva, che non vi è necessariamente un rapporto di esclusione tra i due concetti, va evidenziato che ben può essere, come nel caso in esame, che il titolo di accesso sia costituito da un titolo di studio. In questa sede è sufficiente evidenziare che il titolo di accesso alle GPS può essere conseguito o mediante le procedure formative previste dalla normativa vigente o per mezzo del superamento del concorso pubblico, senza divenire di ruolo (cfr., ex multis., Cass. sez. IV, sent. n. 7084/2024).
§ 3.2. Nel caso di specie la ricorrente indica per esso il conseguimento del titolo formativo romeno e ritiene che esso non possa essere considerato quale titolo di studio.
L'assunto è, per quanto detto, errato.
Quanto disposto dall'art. 7 comma 12 dell'O.M. 88/2024, che è lex specialis per la disciplina della formazione delle GPS, esclude del resto l'applicazione dell'invocato soccorso istruttorio, il cui rango di norma generale è derogato in forza del principio di specialità. Ove, del resto, la parte ricorrente intendesse censurare la legittimità della relativa disciplina, la giurisdizione apparterrebbe di nuovo a quella amministrativa.
§ 4. Orbene, osserva il giudicante che, trattandosi di un giudizio di natura documentale, da decidere allo stato degli atti, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, le medesime ragioni alla base del rigetto, in punto di fumus boni iuris, della domanda cautelare possono essere utilmente qui integralmente richiamate, trovando conferma nelle allegazioni in atti, non essendosi la fase di merito arricchita di nuovi elementi istruttori tali da confutare quanto ampiamente illustrato in merito alla fondatezza della domanda.
Ed infatti, è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in applicazione dell'art. 118 disp, att. c.p.c., è possibile motivare un
Pag. 8 a 9 provvedimento mediante il richiamo ad un altro precedente dello stesso ufficio, o dello stesso giudice, come nel caso in esame, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile: in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17640 del 06/09/2016; Sez. 3 - , Ordinanza n. 29017 del 20/10/2021).
Il ricorso, pertanto, è respinto.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza ed esse sono liquidate, sia per la fase cautelare che per la fase di merito, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura della materia trattata, dello scaglione di riferimento e della reciproca condizione delle parti, in complessivi €3.101,55, di cui €2.700,00 per compensi ed €401,55 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- rigetta il ricorso;
2.- condanna alla refusione delle spese di lite che si Parte_1
quantificano in complessivi €3.101,55, di cui €2.700,00 per compensi ed €401,55 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 09 luglio 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 9 a 9