Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2886 /2023
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 14/03/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 2886 dell'anno 2023 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
P.O. “ ”
[...] Controparte_2
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv. personalmente insiste in ricorso Parte_1
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 9.42 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 12.14
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2886 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 CodiceFiscale_1
TAORMINA 6 90018 presso il proprio studio professionale, Controparte_2 rappresentato e difeso da se medesimo avendone titolo ricorrente
CONTRO
Controparte_1 resistente contumace
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato in data 29.11.2023 l'Avv. , esponendo di Parte_1 aver svolto dinanzi a questo Tribunale attività professionale in rappresentanza e difesa di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Persona_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di del 23.04.2018, proponeva Controparte_2 opposizione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Termini Imerese e pronunciato in data 16.11.2023, con il quale era stata liquidata in suo favore la somma di € 1.690,00 oltre accessori, per l'attività difensiva prestata in favore del proprio assistito.
Il ricorrente si doleva dell'illegittimità del decreto di liquidazione delle spese di lite a carico dell'Erario, avendo il Tribunale applicato la disposizione di cui all'art.130
D.P.R. n. 115/2002 e liquidato un importo pari alla metà della somma cui era stata condannata la parte soccombente.
In particolare, l'istante sosteneva l'erronea quantificazione dei compensi dovuti al
Pagina 2 di 5 difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in seno al decreto opposto, alla stregua dell'orientamento di legittimità a mente del quale le spese legali che il giudice pone a carico della parte soccombente ed a favore dello Stato (in luogo della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) devono corrispondere alle spese liquidate in favore del difensore della parte non abbiente (cfr. Cass. n. 18167/2016).
Chiedeva, dunque, la riforma del provvedimento impugnato e, per l'effetto, la liquidazione dell'attività prestata, nella misura di € 3.380,00 oltre accessori, corrispondente all'importo già liquidato in favore dello Stato, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014; con vittoria di spese del giudizio.
Il , pure regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva. Controparte_1
2. Merito della lite.
Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Giova, anzitutto, richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento.
Ebbene, la disciplina dettata dal D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) prevede che "L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità" (art. 82), mentre, l'art. 130 aggiunge: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà".
In altri termini, onorario e spese del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate in base alla tariffa professionale vigente, non possono essere superiori ai valori medi e devono essere ridotti alla metà.
L'art. 133 del medesimo decreto disciplina, infine, l'ipotesi in cui la parte ammessa al patrocinio vinca la causa, prevedendo che il giudice, con il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, senza, tuttavia, regolare espressamente il rapporto tra la quantificazione delle spese all'esito del giudizio innanzi al giudice adito e la liquidazione a favore della parte ammessa al patrocinio a spese dell'Erario.
Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte, ritenendo opportuno chiarire il principio espresso dalla sezione penale della Corte – e occasionalmente ripreso dalla sezione civile – a mente del quale ove risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice quantifica in eguale misura le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore della parte ammessa al beneficio, al fine di evitare che un eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto
Pagina 3 di 5 dello Stato a discapito del soccombente o, al contrario, di danno erariale (cfr. Cass.
n.18167/2016; Cass. n. 46537/2011).
Va dato atto che successivamente, con la pronuncia n. 22017 del 11/09/2018, i giudici di legittimità hanno modificato il proprio orientamento, precisando che la richiamata affermazione di principio viene fatta “sulla base di un'analisi del rapporto imputato – parte civile – Stato – difensore quale risulta dalle disposizioni specificamente dettate per il processo penale” e, nel cui ambito, d'altra parte, è prevista la contestualità della condanna alla refusione delle spese in favore dello Stato
e della liquidazione dei compensi in favore del difensore, che devono avvenire nel medesimo dispositivo, meccanismo che non opera nel sistema processuale civile.
La S.C. ha, così, ritenuto di non potere estendere l'applicazione di quanto statuito in ambito penalistico al processo civile, non potendo considerare il succitato orientamento espressione di un principio generale che si presta a trovare applicazione anche nei giudizi civili, poiché tale principio “non considera le peculiarità del sistema processulapenalistico di patrocinio a spese dello Stato;
dall'altro lato, estendendo il principio della coincidenza degli importi al sistema del processo civile, che distingue tra condanna alle spese in favore dello Stato e decreto di liquidazione in favore del difensore, indipendentemente dall'applicazione dei compensi, porta ad una sostanziale disapplicazione dell'art. 130.”
La pronuncia in esame non ha, altresì, mancato di indagare l'aspetto decisivo costituito dal vantaggio che deriverebbe allo Stato dalla percezione di compensi doppi rispetto a quelli spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rilevando che "la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità". (cfr. Cass., supra).
In tal modo, oltre ad escludere l'ipotesi di un ingiusto arricchimento a vantaggio dell'Erario, il più recente orientamento della Cassazione, evita il verificarsi di una grave incongruenza all'interno del sistema costituita dal fatto che la parte che perde verrebbe condannata al pagamento delle metà delle spese per il solo fatto, del tutto casuale, che la controparte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con un' evidente violazione del principio di uguaglianza, poiché la parte che nel giudizio civile risulta soccombente nei confronti di una parte non abbiente risulterebbe avvantaggiata rispetto alle altre parti soccombenti.
Venendo, quindi, all'esame dell'odierna questione controversa, applicando il principio di diritto espresso dal più recente orientamento della Suprema Corte, al quale il
Tribunale aderisce, deve ritenersi che, nel caso di specie, il giudice civile ha
Pagina 4 di 5 correttamente condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, disponendo che il pagamento fosse eseguito, a norma dell'art. 133 T.U., a favore dello
Stato, e, successivamente, provveduto alla liquidazione in euro 1.690,00 dei compensi spettanti al difensore della parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese delle Stato, seguendo il meccanismo previsto dagli artt. 82 e 130 T.U. che comporta l'abbattimento nella misura della metà della somma risultante sulla base delle tariffe professionali.
3. Spese di lite.
In considerazione della contumacia del resistente di parte resistente nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall'Avv. , Parte_1 avverso il decreto di liquidazione reso, dallo stesso, in data 16.11.2023 (r.g. 3949/2018):
-dichiara la contumacia del , in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
-rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese 14/03/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
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