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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai signori magistrati:
dr. Raffaele Califano Presidente
dott.ssa Michela Palladino Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3452/2023 RG, avente ad oggetto “Mutamento di sesso”
e vertente
TRA
nata in [...] il [...], (CF: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Forino
ricorrente
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO
Interventore ex lege
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.2.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. In data 27.8.2024 PM esprimeva il proprio nulla osta.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.10.2023, ha esposto di aver manifestato, sin dalla Parte_1
fase della pubertà, un profondo disagio e malessere anche di relazione sociale derivante dalla discordanza tra le caratteristiche anatomiche del proprio sesso femminile e il vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale maschile. Tale condizione ha indotto l'istante ad intraprendere l'iter previsto per le “disforia di genere da a ”; che nel 2019 si è rivolta all'Unità Per_1 Per_2 operativa complessa di psichiatria e psicologia dell'Azienda ospedaliera Universitaria Federico II in
Napoli ed è stata presa in carico dalla psicoterapeutica, dott.ssa , con colloqui individuali Persona_3
e con i genitori;
che nel mese di febbraio 2021 ha effettuato un ciclo di quattro colloqui psicologici a cadenza annuale a seguito dei quali sulla base del profilo psicopatologico e di personalità sono state valutate le terapie mediche che avrebbero potuto lenire la componente disforia di genere e, dunque, sarebbero state in grado di migliorare il benessere psicofisico dell'istante; che ne è conseguita l'autorizzazione al percorso farmacologico per il cambio di genere, come da relazione della dott.ssa del 14.6.2021 prot n. 42; che l'istante ha iniziato sempre presso Parte_2 [...]
materno Infantile il percorso per il cambiamento del Controparte_1
sesso con la terapia farmacologica, consistente in somministrazione di testosterone per ottenere l'inibizione dei caratteri sessuali secondari del genere assegnato e l'affermazione dei caratteri sessuali secondari del genere desiderato, come da cartella DH del 28.7.2021, del 1.12.2021, del 13.6.2022 e
Con relative addendum della dott.ssa , Dott.ssa ; che Parte_3 CP_3 CP_4 Per_4
l'istante si riconosce nel genere maschile e ha scelto di essere chiamato;
che frequenta il Per_5
V° anno presso l'istituto scolastico ISISS DE LUCA – liceo artistico di Avellino e in data 5.10.2021 ha chiesto l'attivazione della carriera “ALIAS” per il collegamento tra i dati anagrafici e l'identità
prescelta chiedendo che per i corsi, i progetti in corso e per quelli futuri ove ci fosse stata CP_5 la partecipazione dell'istante venisse adottato solo il nome prescelto, ; che lavora presso Persona_6
“la locanda degli artisti” con sede in C,so Umberto n. 136 con mansione di cameriera e sul posto di Per_ lavoro chiede di essere chiamata , diminutivo ”; che non è coniugata, non ha figli e, Per_5
attualmente, vive con la madre e con la sorella di anni 27 in Avellino in C. da Persona_8
n. 31; che in tutte le attività lavorative, ludiche e scolastiche esercita in maniera definitiva il Per_9 proprio diritto all'identità di genere, riconoscendosi nel genere maschile, facendosi chiamare da tutti con risvolti positivi nell'umore e nei rapporti personali e familiari;
che necessita Parte_4
del riconoscimento formale di una situazione consolidatasi sia a livello personale che sociale nel pieno esercizio del diritto alla identità personale.
Tanto premesso, considerata l'attivazione del percorso di transazione di genere con terapia farmacologica e la ferma volontà transgender dell'istante, come rappresentata e difesa ha chiesto che il Tribunale “accertata l'esistenza della volontà del soggetto anche attraverso indagini sui fattori psicologici dell'istante ed esaminando la documentazione medica in atti, provveda alla riattribuzione del sesso anagrafico da femminile a maschile e del prenome con attribuzione all'istante del prenome
in luogo di;
con conseguente ordine rivolto all'Ufficiale dello Stato civile del comune Per_5 Pt_1 di Avellino di rettificare il sesso anagrafico da a e il prenome da a Per_10 Per_11 Pt_1
procedendo altresì a tutte le eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi Per_5 necessarie ai sensi e per gli effetti della L n. 164 del 1982 e D.L.vo n°150/2011”.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato ritualmente notificato al PM in sede.
Il tribunale ha poi disposto una consulenza al fine di accertare le condizioni psicosessuali della parte istante poiché la documentazione prodotta era solo di carattere pediatrico.
La causa è stata assegnata in decisione in data 21 Febbraio 2025.
***
Sotto il profilo normativo, la fattispecie è regolamentata dalla L. n. 164 del 1982, come modificata e integrata dall' art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011. L' art. 1 della L. n. 164 del 1982 prevede che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". L' art. 31 co. 4 D.Lgs. n. 150 del 2011 prescrive, invece, che "quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato".
Premesso che il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base ad un esame morfologico degli organi genitali (artt. 28 ss. D.P.R. n. 396 del 2000), può darsi il caso - come nella specie - di una non coincidenza tra il dato biologico e quello psicologico ossia una disforia di genere.
In tali ipotesi si è di fronte ad un individuo transessuale ovvero colui che "secondo la dottrina medico- legale, viene considerato il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di "genere") sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio" (Corte Cost. n. 161/85).
Orbene, ritiene questo Tribunale che il diritto all'effettiva identità sessuale costituisce chiara specificazione del più ampio diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost., in quanto tale diritto non è più da intendersi circoscritto alla sola integrità fisica, ma riguarda, senza dubbio alcuno, anche il benessere psichico, occorrendo considerare la persona in tutte le sue componenti, anche quella fondamentale del suo equilibrio psichico e relazionale in genere. La salute, infatti, è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e l'intervento richiesto rientra senza alcun dubbio nell'ambito di un trattamento sanitario volto al raggiungimento dell'integrità psicofisica. Si ritiene dunque che la domanda qui proposta risponda ad una ineludibile esigenza di tutela della personalità del richiedente e, quindi, della sua identità.
Ciò posto, il Tribunale evidenzia che, nel caso di specie, non sussistono incertezze sulla volontà manifestata da , alias , e sulla ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento Parte_1 Per_5
della domanda.
In base alla documentazione medica versata in atti ed, in particolare, secondo quanto emerge dalla relazione della dr.ssa del 14.6.2021, al ricorrente è stata effettivamente Persona_12 diagnosticata una disforia di genere;
e, infatti, “sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui psicologici, le terapie mediche cui l'utente chiede di sottoporsi sembrerebbero allo stato potersi valutare come potenzialmente in grado di lenire la componente disforica di genere e dunque in grado di migliorare il benessere psicofisico del soggetto interessato”.
In data 5.12.2023, è stato disposto il proseguimento presso il reparto di endocrinologia dell'adulto permanendo in capo a il desiderio di proseguire il percorso intrapreso. Parte_1
Inoltre, la relazione della consulente nominata dal Tribunale, dottoressa , è emerso Persona_13 che “il profilo psicologico dell'interessato è sicuramente molto complesso. E' una persona che ha un profilo della personalità di tipo depressivo dovuto ai suoi traumi sorvolati ma mai elaborati, affrontati con un percorso psicologico. Le figure genitoriali di riferimento, la relazione molto conflittuale con la sorella, una famiglia disfunzionale soprattutto dal punto di vista emozionale.
2. Ha una buona capacità comunicativa, socievole, riesce facilmente ad instaurare relazioni significative. Non nasconde il suo stato di trans in quanto lo vive come un passaggio, un momento della sua vita che poi non ci sarà più. Soddisfacente è il suo esame della realtà. Ha una buona progettualità rispetto al suo futuro, vorrebbe iscriversi alla facoltà di giurisprudenza, per poi lavorare come avvocato penalista piuttosto che come PM. Il suo profilo psicologico è di tipo depressivo. Da piccola per sopperire al suo dolore si faceva autolesionismo. Adesso si sente fragile ma determinato. Sessualmente ha sempre compiuto delle scelte in linea con il suo stato eterosessuale,
e nello specifico cercando e amando ragazze essendosi sempre sentito un maschio.
3. Il è sempre stato molto consapevole del suo appartenere al genere maschile vivendo Parte_1
sin da subito, dallo sviluppo ormonale e sessuale, una disforia sessuale alla quale non ha saputo in principio attribuirgli un nome ed un significato ma ben presto, attraverso la ricerca del suo Io sessuale, è riuscita a definirsi e a sentirsi integrato nella parte maschile. Oggi si sente a tutti gli effetti felice in corpo da maschio, con una identità da maschio e la sua unica sofferenza è il non avere Pt_ una identità chiara e definita nel mondo legale. La sua documentazione lo ritrae ancora come ma egli è da sempre stato ”. Per_5
Alla luce di queste evidenze documentali, costituite da certificazioni mediche provenienti da una struttura pubblica, il Collegio non ritiene necessario il compimento di ulteriori approfondimenti istruttori, potendosi quindi ritenere sufficientemente accertato il "disturbo di identità di genere" in capo alla parte attrice.
La domanda è fondata e quindi deve essere accolta, con conseguente autorizzazione in favore dell'istante alla rettifica dell'attribuzione di sesso, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di procedere in conformità.
È necessario, a tal fine, stabilire se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso di cui alla
L. n. 164 del 1982, come modificata dall' art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011, consenta l'accoglimento della domanda di rettifica anche in assenza di un già autorizzato e compiuto intervento demolitorio- ricostruttivo degli organi genitali.
L' art. 1 della L. n. 164 del 1982 subordina espressamente l'accoglimento della domanda di rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, senza specificare tuttavia se possa ritenersi sufficiente una modifica dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione dei peli e dell'adipe; il diverso sviluppo muscolare;
il timbro di voce;
la diversa crescita del seno), per il cui adeguamento sarebbe in ipotesi sufficiente una cura ormonale, ovvero sia richiesta comunque una modifica dei caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) per i quali è invece necessario il ricorso alla chirurgia.
Secondo l'interpretazione tradizionalmente seguita in giurisprudenza, l'accoglimento della domanda sarebbe sempre subordinato alla preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri anatomici primari.
Tale orientamento si fonda, in primo luogo, sulla considerazione che solo i caratteri anatomici primari e non anche a quelli secondari caratterizzerebbero in maniera inconfutabile il genere, di talché sarebbe sempre richiesta una loro inversione.
Soccorre poi il dato normativo dell'art. 31 co. 4 cit.: l'utilizzo dell'espressione "quando risulta necessario" riferita al trattamento chirurgico demolitorio o ricostruttivo, viene intesa nel senso che l'intervento sia pregiudiziale rispetto alla rettifica del sesso salvo nelle ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della legge, l'interessato lo avesse già effettuato. In senso contrario, il riconoscimento del valore costituzionale del diritto all'identità sessuale, ricompreso nel novero dei diritti della personalità di cui all'art. 2 cost. (Cort. Cost. n. 161/85), porta a ritenere che la sua piena esplicazione sia ingiustificatamente limitata dalla pretesa di subordinarne il riconoscimento sociale ad un trattamento chirurgico al punto invasivo da pregiudicare, in ipotesi, un altro diritto di pari rango costituzionale, qual è quello alla salute (art. 32 cost.).
Sul punto sono intervenute, in senso opposto al tradizionale orientamento sopra riferito, sia la
Suprema Corte sia la Corte Costituzionale, rispettivamente con le pronunce n. 15138/15 e n. 221/15.
La Corte di Cassazione ha al riguardo statuito che "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell' art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell' art. 31 comma 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale".
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale: "Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La domanda di rettifica può trovare accoglimento, pertanto, anche in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, laddove sia accertato un disturbo di identità di genere, accompagnato da già intervenute modifiche dei caratteri sessuali della richiedente, anche solo di tipo secondario, per effetto di (pur invasivi) cicli di terapie ormonali.
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, con il
Pt_ cambiamento del nome da " a ". Per_5
Nulla per le spese di lite, non configurandosi soccombenza nei confronti del PM interventore ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio n.
3452/2023 RG, ogni diversa domanda o eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente per quanto di ragione e, per l'effetto, ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Avellino di effettuare, con riferimento alla persona di , Parte_1
la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro da femminile in maschile, con il
Pt_ cambiamento del nome da " a " "; Per_5
2) dichiara non ripetibili le spese di lite;
3) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Avellino, nella camera di consiglio del 22.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Maria Iandiorio dr. Raffaele Califano