Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2409
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Rigetto
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza sul primo motivo del ricorso di primo grado: interpretazione dell'art. 32 comma 27, lett. d) del d. l. 30 settembre 2003 n. 269

    La Corte ritiene corretta l'interpretazione del TAR secondo cui il termine 'immobili' nell'art. 32, comma 27, lett. d) del D.L. 269/2003 si riferisce sia alle costruzioni che alle aree. Le opere realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se minori, realizzate prima del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche e con parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Nel caso di specie, le opere sono state realizzate dopo l'apposizione del vincolo e comportano un aumento di volume e superficie.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza sul secondo motivo originario: rilevanza del vincolo paesaggistico per opere interne

    La Corte ritiene che le opere debbano essere considerate unitariamente e che non si tratti di opere minori, ma di 'abusi maggiori' che comportano modifica di destinazione d'uso e ampliamento, realizzati dopo l'apposizione del vincolo. Pertanto, le condizioni restrittive previste dalla L. 326/2003 e dalla legge regionale Veneto n. 21/2004 non sono soddisfatte. La natura interna delle opere è irrilevante ai fini del vincolo.

  • Rigettato
    Insufficienza della motivazione nel diniego finale in ordine alle osservazioni presentate e omessa considerazione della circolare ministeriale

    Il Collegio considera il provvedimento sufficientemente motivato in quanto si richiama ai motivi ostativi precedenti, che hanno trovato conferma nonostante le osservazioni. Il Comune ha replicato che l'esame dell'istanza va svolto sulla base della legge e non di una circolare interpretativa.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza sul quarto motivo di ricorso: valutazione di conformità urbanistica alla data di entrata in vigore del D.L. 269/2003

    La censura è respinta per genericità. L'appellante non ha dimostrato che la valutazione sia stata effettuata in violazione della normativa richiamata. La difesa comunale ha affermato che non sono intervenute modifiche normative tra l'entrata in vigore del condono e la presentazione della domanda, circostanza non contestata dall'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2409
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2409
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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