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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pubblicato nella causa RG. n 12058/24 all'udienza dell'11/2/25 mediante lettura la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Montemarano Parte_1 anche disgiuntamente all'avv Rosaria Romani pec
Email_1
giusta procura in atti Email_2
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE- contumace
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/3/24 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir condannare la resistente al pagamento di euro 8.880,36 o altra somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi. A sostegno del ricorso assumeva che aveva lavorato dall'uno giugno 2023 al 26 gennaio 2024 alle dipendenze della resistente presso il ristorante chiamato HEs;
che le parti applicavano al rapporto il c.c.n.l Turismo pubblici esercizi ristorazione come emergeva dal contratto individuale di lavoro;
che in base alle mansioni svolte, il ricorrente doveva essere inquadrato nel settimo livello;
che il ricorrente percepiva euro 1000,00 , somma inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva;
che il ricorrente aveva osservato il seguente orario di lavoro: dall' 1 giugno 2023 all' 1 agosto 2023 dalle 18,00 alle 2,00 e successivamente dalle 18,00 alle 24,00 ; che non aveva mai goduto delle ferie e non gli erano state retributive;
che non era stato pagato per il mese di giugno 2023 né dall' 1 dicembre 2023 al 26 gennaio 2024; che non aveva goduto del riposo settimanale;
che a titolo di paga non corrisposta, differenze retributive rispetto ai minimi previsti dal contratto collettivo, indennità per ferie non godute, tredicesima, quattordicesima, lavoro straordinario notturno dall'uno giugno 2023 al 30 giugno 2023, lavoro straordinario diurno dall'uno luglio 2023 al 26 gennaio 2024, lavoro domenicale e trattamento di fine rapporto, aveva diritto ad euro 8880,36 . Concludeva come sopra. Nessuno si costituiva per la società e veniva dichiarata la contumacia. Ammesse le prove, escusso il teste, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. La comunicazione Unilav in atti prova l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dall'1/7/23 al 10/1/24 inquadrato al VII livello part time 10 ore settimanali ccnl Pubblici esercizi . Pertanto appare dimostrato il livello riconosciuto dallo stesso datore di lavoro, la natura subordinata del rapporto, essendo il contratto a tempo determinato un tipo contratto di lavoro subordinato , l'applicazione del ccnl invocato da parte ricorrente . Appaiono ,invece, non documentati , e quindi da provare a mezzo testi, la diversa durata del rapporto dall'1/6/23 ,invece che dall'1/7/23 ,al 26/1/24, invece che al 10/1/24 , nonché l'orario svolto . Tali circostanze sono state provate tramite il teste ,collega del ricorrente Testimone_1 come aiuto cuoco, dal novembre 2022 al 15/1/24 . I teste affermava che il ricorrente aveva iniziato a lavorare a giugno 2023 ed aveva finito di lavorare dopo il teste che era andato via il 15/1/24. Lavorava come lavapiatti, l'estate lavorava dalle 18,00 fino alle 2,00 successivamente, dopo l'estate aveva lavorato dalle 18,00 alle 24,00 dopo l'estate , tutti i giorni della settimana senza aver mai preso ferie . Sulla base della deposizione risulta provato il periodo del rapporto non coperto da contratto, svoltosi con le stesse modalità di quello coperto da contratto, l'orario svolto e i giorni lavorati. Pertanto , se parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio , parte resistente , non costituendosi, non ha dimostrato di aver corrisposto somme superiori a quelle ammesse da parte ricorrente nè l'esercizio di attività lavorativa diversa rispetto a quella indicata in ricorso. Ne deriva che la domanda va accolta e parte resistente deve essere condannata al pagamento di euro 8880,36 secondo i calcoli in atti correttamente effettuati al lordo ,a titolo di paga non corrisposta, differenze retributive rispetto ai minimi previsti dal contratto collettivo, indennità per ferie non godute, tredicesima ,quattordicesima, lavoro straordinario notturno dall'uno giugno 2023 al 30 giugno 2023, lavoro straordinario diurno dall'uno luglio 2023 al 26 gennaio 2024, lavoro domenicale e trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo , da detta somma , una volta riportata ai valori netti, deve essere detratta la somma netta di euro 1500,00 corrisposta nelle more del processo come ammesso all'udienza del 10/10/24 dal procuratore di parte ricorrente . Le spese , liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria eccezione e/o istanza disattese condanna la resistente al pagamento di euro 8880,36 per i titoli di cui sopra previa detrazione dal predetto importo , calcolato però al netto, dell'importo netto di euro 1500,00 corrisposti oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite , liquidate in euro 3098,00 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
Roma 11/2/25 Il giudice