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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 658/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ045G010702023 IRES-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 659/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ065G010792023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2025 depositato il
17/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Resistente: rigetto dei ricorsi riuniti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vengono esaminati i ricorsi riuniti proposti dal sig. Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
in particolare, con ricorso n.658/2024 la parte ha impugnato l'avviso di accertamento n.
TKQ045G01070/2023, emesso per imposte IRES ed IRAP, per il periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2018, con il quale l'Ufficio ha proceduto a richiedere al ricorrente la somma di € 53.765,00, ai sensi dell'art.38 c.c., in qualità di socio della coobbligata Associazione_1.
Con il ricorso n.659/2024, egli ha invece impugnato l'avviso di accertamento n.TKQ065G01079/2023 per l'IVA 2017, emesso sempre sulla scorta dei medesimi presupposti.
Stante l'identità dei motivi di impugnazione i due ricorsi sono stati riuniti.
Il DI Ricorrente_1 ha eccepito il difetto di legittimazione passiva non avendo egli avuto alcun ruolo nell'associazione per il periodo oggetto dell'avviso di accertamento essendosi dimesso dalla carica di Presidente proprio nel luglio del 2017.
Ha quindi dedotto il difetto di motivazione dell'atto atteso che l'ente impositore ha sorvolato, ignorandole, sulle motivazioni addotte dalla parte in sede di contraddittorio.
Ha quindi sostenuto la non debenza dell'imposta non avendo egli rivestito cariche all'interno della Associazione_1
nel periodo di imposta in contestazione, e comunque non avendo mai operato in nome e per conto dell'associazione sportiva.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate la quale ha controdedotto su tutte le eccezioni di parte rimarcando la legittimità del proprio operato ed ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
La Corte dopo aver richiesto alcune integrazioni istruttorie ed in particolare il deposito del PVC della SIAE, atto presupposto relativo ai controlli effettuati alla ricorrente e prodromico all'emissione degli odierni atti impugnati, ha rinviato il processo all'udienza del 16.06.2025 in cui le parti presenti hanno insistito nei rispettivi motivi e concluso come da relativi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono meritevoli di accoglimento.
In particolare, appare fondata l'eccezione relativa al difetto di dimostrazione dell'attività concretamente svolta dal DI Ricorrente_1 nell'associazione Associazione_1 negli anni di imposta in contestazione.
Premesso che la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art.38 cod. civ., è di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta e non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi (come più volte sottolineato dalla Corte di Cassazione)
e che tale concreta attività negoziale riferibile all'associazione stessa, è stata, poi, ritenuta dalla stessa giurisprudenza applicabile anche ai debiti di natura tributaria, va sottolineato come l'amministrazione debba necessariamente dimostrare gli elementi da cui si desume la qualità di gestore del soggetto, tantopiù quando egli è socio, e cioè deve provare che questi ha agito concretamente in nome e per conto dell'associazione ed abbia compiuto atti in nome e per conto di essa, ponendo in essere la gestione o l'attività negoziale quale la sottoscrizione di contratti, di accordi, di operatività sui conti, di esercizio in qualche modo di poteri direttivi o contrattuali, e così via. La responsabilità ex art.38 c.c. non può dunque essere di “posizione” e di ruolo, ma va agganciata ad una concreta ed attiva ingerenza del soggetto nelle attività della associazione.
Orbene nel caso del DI Ricorrente_1, nulla è stato fornito a dimostrazione di un suo ruolo concreto all'interno della Associazione_1; neppure dal PVC della SIAE è stato possibile ricavare elementi che ne attestino quanto sopra.
In assenza di tale prova i ricorsi sono pertanto accolti e le altre eccezioni assorbite.
Attesa la particolarità della vicenda, si ritiene equo procedere a compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 658/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ045G010702023 IRES-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 659/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ065G010792023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2025 depositato il
17/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Resistente: rigetto dei ricorsi riuniti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vengono esaminati i ricorsi riuniti proposti dal sig. Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
in particolare, con ricorso n.658/2024 la parte ha impugnato l'avviso di accertamento n.
TKQ045G01070/2023, emesso per imposte IRES ed IRAP, per il periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2018, con il quale l'Ufficio ha proceduto a richiedere al ricorrente la somma di € 53.765,00, ai sensi dell'art.38 c.c., in qualità di socio della coobbligata Associazione_1.
Con il ricorso n.659/2024, egli ha invece impugnato l'avviso di accertamento n.TKQ065G01079/2023 per l'IVA 2017, emesso sempre sulla scorta dei medesimi presupposti.
Stante l'identità dei motivi di impugnazione i due ricorsi sono stati riuniti.
Il DI Ricorrente_1 ha eccepito il difetto di legittimazione passiva non avendo egli avuto alcun ruolo nell'associazione per il periodo oggetto dell'avviso di accertamento essendosi dimesso dalla carica di Presidente proprio nel luglio del 2017.
Ha quindi dedotto il difetto di motivazione dell'atto atteso che l'ente impositore ha sorvolato, ignorandole, sulle motivazioni addotte dalla parte in sede di contraddittorio.
Ha quindi sostenuto la non debenza dell'imposta non avendo egli rivestito cariche all'interno della Associazione_1
nel periodo di imposta in contestazione, e comunque non avendo mai operato in nome e per conto dell'associazione sportiva.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate la quale ha controdedotto su tutte le eccezioni di parte rimarcando la legittimità del proprio operato ed ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
La Corte dopo aver richiesto alcune integrazioni istruttorie ed in particolare il deposito del PVC della SIAE, atto presupposto relativo ai controlli effettuati alla ricorrente e prodromico all'emissione degli odierni atti impugnati, ha rinviato il processo all'udienza del 16.06.2025 in cui le parti presenti hanno insistito nei rispettivi motivi e concluso come da relativi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono meritevoli di accoglimento.
In particolare, appare fondata l'eccezione relativa al difetto di dimostrazione dell'attività concretamente svolta dal DI Ricorrente_1 nell'associazione Associazione_1 negli anni di imposta in contestazione.
Premesso che la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art.38 cod. civ., è di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta e non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi (come più volte sottolineato dalla Corte di Cassazione)
e che tale concreta attività negoziale riferibile all'associazione stessa, è stata, poi, ritenuta dalla stessa giurisprudenza applicabile anche ai debiti di natura tributaria, va sottolineato come l'amministrazione debba necessariamente dimostrare gli elementi da cui si desume la qualità di gestore del soggetto, tantopiù quando egli è socio, e cioè deve provare che questi ha agito concretamente in nome e per conto dell'associazione ed abbia compiuto atti in nome e per conto di essa, ponendo in essere la gestione o l'attività negoziale quale la sottoscrizione di contratti, di accordi, di operatività sui conti, di esercizio in qualche modo di poteri direttivi o contrattuali, e così via. La responsabilità ex art.38 c.c. non può dunque essere di “posizione” e di ruolo, ma va agganciata ad una concreta ed attiva ingerenza del soggetto nelle attività della associazione.
Orbene nel caso del DI Ricorrente_1, nulla è stato fornito a dimostrazione di un suo ruolo concreto all'interno della Associazione_1; neppure dal PVC della SIAE è stato possibile ricavare elementi che ne attestino quanto sopra.
In assenza di tale prova i ricorsi sono pertanto accolti e le altre eccezioni assorbite.
Attesa la particolarità della vicenda, si ritiene equo procedere a compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.