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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 22/01/2025, nella causa R.G. n. 10017/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
(25/02/1989) rappresentato e difeso dall'avv. Tenchini Giuseppe, per procura Parte_1 in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'istante, così come deliberato nel decreto di omologa R.G. n. 19284/2021, emesso in data 01/06/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, a percepire gli importi arretrati dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 15/11/2019 nella misura di legge pari ad €. 517,84 per l'anno 2019, di €. 520,29 per l'anno 2020, di €. 525,17 per l'anno 2021, di €. 524,11 per l'anno 2022, di €. 527,16 per l'anno 2023, di €. 524,76 per l'anno 2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 22/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 11.03.2024, l'istante in epigrafe, ha premesso di aver presentato in data 15.11.2019 domanda all al fine di ottenere il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n, 18/1980; che la competente Commissione Medica INPS respingeva detta domanda;
che, pertanto, ha depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma ricorso ex art. 445 bis c.p.c.; che il Giudice designato, con decreto del 01.06.2022, reso nel procedimento portante RG n. 19284/2021, omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le
1 risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, riconoscendo la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.11.2019; adiva l'intestato Tribunale CP_ chiedendo la condanna dell' al pagamento di quanto di spettanza, rilevato che l' CP_1 previdenziale non ha mai provveduto all'erogazione di dette provvidenze. CP_ Nonostante la rituale vocatio in ius, l' è rimasto contumace. All'odierna udienza, il Giudice, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, letti gli atti e i documenti depositati dalla parte ricorrente decideva la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito va osservato che dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince che parte ricorrente ha correttamente adempiuto a tutti gli oneri sulla stessa incombenti. Più nello specifico, il decreto di omologa sopracitato è stato correttamente e tempestivamente notificato CP_ CP_ all' in data 20.09.23; in data 20.07.23 è stati altresì inviato alla competente sede il modello AP/70, con allegato il decreto di omologa, la relazione medico legale, la dichiarazione di non ricovero e le coordinate bancarie necessarie per ricevere l'erogazione delle somme dovute e per il pagamento del beneficio mensile. È altresì noto che sono decorsi i termini di 120 giorni ex lege previsti per l'adempimento e decorrenti dalla notifica del provvedimento di omologa e della consulenza tecnica. Alla luce di tutto quanto precede in fatto ed in diritto, sussistendo tutti i requisiti ex lege previsti per l'erogazione del beneficio, il ricorso merita integrale accoglimento con la conseguenza che l'Ente previdenziale è condannato a corrispondere, in favore di parte ricorrente gli importi arretrati e dovuti a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 15.11.2019 nella misura di legge pari ad € 517,84 per l'anno 2019, di € 520,29 per l'anno 2020, di € 525,17 per l'anno 2021, di € 524,11 per l'anno 2022, di €. 527,16 per l'anno 2023, di €. 524,76 per l'anno 2024 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Il regime delle spese processuali segue la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
*****
P.Q.M.
Roma, 22/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, funzionario addetto
UPP
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 22/01/2025, nella causa R.G. n. 10017/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
(25/02/1989) rappresentato e difeso dall'avv. Tenchini Giuseppe, per procura Parte_1 in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'istante, così come deliberato nel decreto di omologa R.G. n. 19284/2021, emesso in data 01/06/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, a percepire gli importi arretrati dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 15/11/2019 nella misura di legge pari ad €. 517,84 per l'anno 2019, di €. 520,29 per l'anno 2020, di €. 525,17 per l'anno 2021, di €. 524,11 per l'anno 2022, di €. 527,16 per l'anno 2023, di €. 524,76 per l'anno 2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 22/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 11.03.2024, l'istante in epigrafe, ha premesso di aver presentato in data 15.11.2019 domanda all al fine di ottenere il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n, 18/1980; che la competente Commissione Medica INPS respingeva detta domanda;
che, pertanto, ha depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma ricorso ex art. 445 bis c.p.c.; che il Giudice designato, con decreto del 01.06.2022, reso nel procedimento portante RG n. 19284/2021, omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le
1 risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, riconoscendo la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.11.2019; adiva l'intestato Tribunale CP_ chiedendo la condanna dell' al pagamento di quanto di spettanza, rilevato che l' CP_1 previdenziale non ha mai provveduto all'erogazione di dette provvidenze. CP_ Nonostante la rituale vocatio in ius, l' è rimasto contumace. All'odierna udienza, il Giudice, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, letti gli atti e i documenti depositati dalla parte ricorrente decideva la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito va osservato che dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince che parte ricorrente ha correttamente adempiuto a tutti gli oneri sulla stessa incombenti. Più nello specifico, il decreto di omologa sopracitato è stato correttamente e tempestivamente notificato CP_ CP_ all' in data 20.09.23; in data 20.07.23 è stati altresì inviato alla competente sede il modello AP/70, con allegato il decreto di omologa, la relazione medico legale, la dichiarazione di non ricovero e le coordinate bancarie necessarie per ricevere l'erogazione delle somme dovute e per il pagamento del beneficio mensile. È altresì noto che sono decorsi i termini di 120 giorni ex lege previsti per l'adempimento e decorrenti dalla notifica del provvedimento di omologa e della consulenza tecnica. Alla luce di tutto quanto precede in fatto ed in diritto, sussistendo tutti i requisiti ex lege previsti per l'erogazione del beneficio, il ricorso merita integrale accoglimento con la conseguenza che l'Ente previdenziale è condannato a corrispondere, in favore di parte ricorrente gli importi arretrati e dovuti a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 15.11.2019 nella misura di legge pari ad € 517,84 per l'anno 2019, di € 520,29 per l'anno 2020, di € 525,17 per l'anno 2021, di € 524,11 per l'anno 2022, di €. 527,16 per l'anno 2023, di €. 524,76 per l'anno 2024 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Il regime delle spese processuali segue la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
*****
P.Q.M.
Roma, 22/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, funzionario addetto
UPP
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