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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 3966/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso dell' 11.12.2024 da
(avv. ti Simeone e Lo Vuolo, con rinuncia al Parte_1 mandato del 29.10.2025)
contro (difesa interna) CP_1
Motivi della decisione La domanda, volta all'ottenimento da parte del Fondo di Garanzia CP_1 dell'importo equivalente alle ultime 3 mensilità in favore del ricorrente operaio agricolo a tempo determinato, non è fondata. Va premesso che possono chiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori tenuti al versamento del contributo che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e, dal 1° luglio 2022, anche i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti. Possono presentare domanda anche gli eredi, gli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2122 codice civile: coniuge, figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, nonché i cessionari a titolo oneroso del TFR. Sono esclusi dall'intervento del Fondo:
• i lavoratori autonomi;
• i lavoratori parasubordinati;
• i lavoratori dello Stato, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
• i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali (TFR pagato da CP_2
Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri (TFR pagato da CP_3
);
[...] • gli impiegati ed i dirigenti dipendenti da aziende agricole (TFR è accantonato presso l ) CP_4
• gli operai agricoli a tempo determinato. L'ipotesi di cui al presente giudizio è l'ultima elencata, espressamente individuata come esclusa dalla Circolare dell'Istituto n.70/2023, punto 3. Né tale normativa risulta illegittima in quanto i datori di lavoro degli OTD in agricoltura sono esentati dal versare per questi dipendenti somme destinate ad alimentare il Fondo di Garanzia con la conseguenza che tali lavoratori non possono beneficiarne. Discende da quanto precede il rigetto del ricorso. Spese compensate per la novità della questione, su cui non constano specifici precedenti di legittimità.
PQM
rigetta il ricorso;
compensa le spese. Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso dell' 11.12.2024 da
(avv. ti Simeone e Lo Vuolo, con rinuncia al Parte_1 mandato del 29.10.2025)
contro (difesa interna) CP_1
Motivi della decisione La domanda, volta all'ottenimento da parte del Fondo di Garanzia CP_1 dell'importo equivalente alle ultime 3 mensilità in favore del ricorrente operaio agricolo a tempo determinato, non è fondata. Va premesso che possono chiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori tenuti al versamento del contributo che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e, dal 1° luglio 2022, anche i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti. Possono presentare domanda anche gli eredi, gli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2122 codice civile: coniuge, figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, nonché i cessionari a titolo oneroso del TFR. Sono esclusi dall'intervento del Fondo:
• i lavoratori autonomi;
• i lavoratori parasubordinati;
• i lavoratori dello Stato, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
• i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali (TFR pagato da CP_2
Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri (TFR pagato da CP_3
);
[...] • gli impiegati ed i dirigenti dipendenti da aziende agricole (TFR è accantonato presso l ) CP_4
• gli operai agricoli a tempo determinato. L'ipotesi di cui al presente giudizio è l'ultima elencata, espressamente individuata come esclusa dalla Circolare dell'Istituto n.70/2023, punto 3. Né tale normativa risulta illegittima in quanto i datori di lavoro degli OTD in agricoltura sono esentati dal versare per questi dipendenti somme destinate ad alimentare il Fondo di Garanzia con la conseguenza che tali lavoratori non possono beneficiarne. Discende da quanto precede il rigetto del ricorso. Spese compensate per la novità della questione, su cui non constano specifici precedenti di legittimità.
PQM
rigetta il ricorso;
compensa le spese. Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti