Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 24/04/2026, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvana Maria Calvaruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento n.-OMISSIS-con cui è stata accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione -OMISSIS- ed acquisito al Comune l'immobile oggetto della ingiunzione alla demolizione ed il lotto di terreno di pertinenza.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 agosto 2024:
- del provvedimento di diniego della istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 del 14 maggio 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alcamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LU RA e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con un primo ricorso, ritualmente proposto, i ricorrenti agiscono per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione -OMISSIS-, con conseguente acquisizione da parte del Comune di Alcamo dell’immobile oggetto della ingiunzione alla demolizione e del lotto di terreno di pertinenza.
Con ricorso per motivi aggiunti, poi, gli istanti hanno chiesto anche l’annullamento del provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 del 14 maggio 2024 intervenuto su istanza del 19 gennaio 2024.
In fatto i ricorrenti espongono di aver ricevuto dal Comune di Alcamo, in data 29 maggio 2014, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’immissione in possesso dell’immobile distinto dal foglio di mappa -OMISSIS-sito nel territorio di Alcamo. Tale atto faceva seguito all'ordine di demolizione -OMISSIS-, oggetto di impugnazione dinnanzi a questo Tribunale con ricorso RG -OMISSIS-
L’8 agosto 2014, i ricorrenti hanno presentato una prima istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 di cui chiedevano però l’archiviazione il successivo 16 giugno 2015, contestualmente presentandone una nuova (seconda istanza di sanatoria).
Quest’ultima istanza è stata formalmente respinta con provvedimento del Comune del 3 ottobre 2023, n. -OMISSIS-
Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è assistito da una prima censura con la quale parte ricorrente evidenzia come la domanda di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001, presentata in data 8 agosto 2014 ma poi ritirata e sostituita dalla seconda istanza del 16 giugno 2015, sia stata ritenuta inammissibile dal Comune poiché il fabbricato oggetto della stessa era stato nel frattempo già acquisito al patrimonio del Comune e quindi non era più nella titolarità degli istanti.
A tal proposito, però, i ricorrenti lamentano che, al tempo della notifica dell’ordinanza di demolizione (anno 2014), la prevalente giurisprudenza amministrativa aveva ritenuto che la presentazione dell’istanza in sanatoria ex art. 36 determinasse l’inefficacia dell’ordine di demolizione, poiché veniva ad instaurarsi un procedimento incompatibile con la sopravvivenza di quell’ordine, volto a consentire le verifiche dell’Amministrazione circa l’esistenza dei presupposti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria e, pertanto, a legittimare il mantenimento dell’opera.
I ricorrenti, quindi, sostengono di aver fatto affidamento sulla citata giurisprudenza, restando quindi in attesa della risposta del Comune sull’istanza suddetta e sulla successiva del 16 giugno 2015, risposta che è arrivata solo il 3 ottobre 2023, cioè dopo 9 anni dall’ordinanza di demolizione.
A loro dire, inoltre, la natura sanzionatoria dell’acquisizione al patrimonio del Comune dell’opera abusiva, in ragione dell’inottemperanza all’ordine di demolizione impartito, avrebbe imposto l’accertamento dell’elemento soggettivo della colpa nei soggetti a cui quell’ordine è stato impartito mentre i ricorrenti, in totale buona fede, hanno ritenuto che l’ordine era divenuto nel frattempo inefficace e che il Comune avrebbe dovuto, dopo l’eventuale esame e rigetto della domanda di sanatoria, emettere un nuovo provvedimento repressivo.
Con altro mezzo, poi, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale alla convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, anche con riferimento all’art. 17 della CEDU, secondo cui deve ritenersi abusivo il potere di demolizione disposto nei confronti di un fabbricato che non contrasta con rilevanti interessi urbanistici, con vincoli paesaggistici o ambientali, e che è stato realizzato da diversi anni rispetto al momento in cui viene materialmente attivata l’azione per la sua demolizione, tenuto anche conto del fatto che l’immobile in parola costituisce l’unico bene abitabile per la famiglia dei ricorrenti.
Invero, il diritto di proprietà, così come il diritto ad una abitazione dignitosa, quale contenuto della tutela della persona umana nel suo sviluppo sociale e civile, può essere leso solo in ragione di un interesse pubblico prevalente e, a dire dei ricorrenti, tale interesse pubblico prevalente non emergerebbe dal provvedimento del Comune.
A questo punto è utile precisare che, da quanto è dato desumere dai documenti depositati e dai fatti narrati solo in minima parte dai ricorrenti, nel 2011 gli stessi avrebbero stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un lotto di terreno per poter beneficiare della cessione della relativa cubatura e così sanare l'originario fabbricato. Ciò detto, con altra censura, i ricorrenti contestano la seconda parte del provvedimento del 14 maggio 2024 di diniego della terza istanza di sanatoria, nella quale il Comune evidenzia: “Considerato altresì che l’intervento proposto risulta inammissibile sotto il profilo urbanistico in quanto privo della doppia conformità, poiché il lotto di terreno di cui al contratto preliminare di vendita del 12/10/2011, la cui potenzialità edificatoria è stata dichiarata ai fini della doppia conformità dell’immobile realizzato, non risulta contiguo al lotto ove è stato edificato il fabbricato, ed inoltre il titolo prodotto non risulta nè trascritto e nè registrato alla data della stipula, oltre ad essere scaduto in quanto nello stesso è riportata la dicitura “la proprietà degli immobili in oggetto si trasferirà alla parte acquirente alla stipula del Rogito Notarile da effettuarsi entro e non oltre il trentuno Dicembre duemiladodici” e pertanto non ha alcuna valenza ai fini giuridici, non essendosi materializzato alcun rogito notarile nei termini previsti dalla stessa”.
In proposito, i ricorrenti ritengono che il Comune abbia errato nel ritenere che i due fondi debbano essere contigui per aversi una valida cessione della cubatura, essendo invece sufficiente una significativa vicinanza tra gli stessi.
Inoltre, il Comune avrebbe pure errato nel ritenere non sufficiente la scrittura privata per la cessione del terreno da cui attingere la cubatura necessaria in quanto l’art. 1350 cod. civ., con riferimento alle vendite immobiliari, si limita a richiedere la forma scritta per il trasferimento della proprietà.
Con un’ultima censura, poi, i ricorrenti contestano un altro inciso del provvedimento di diniego della terza istanza di sanatoria con il quale il Comune dà atto dell’esistenza sia della sentenza penale emessa dal Tribunale di Trapani - sezione penale -OMISSIS-, “con la quale ordina altresì la demolizione dell’opera abusiva e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi” , sia dell’ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani – ufficio esecuzione penale – del 15 settembre 2023. Infatti, a dire degli istanti, la preesistenza di una ingiunzione a demolire da parte della Procura della Repubblica, in seguito ad una sentenza di condanna penale, non costituirebbe impedimento all’accoglimento della istanza ex art. 36, ove ne sussistano i presupposti, ma anzi il rilascio del permesso in sanatoria determinerebbe l’inefficacia della ingiunzione in sede penale.
Resiste in giudizio il Comune di Alcamo che ha depositato memoria a difesa, oltre a copiosa documentazione procedimentale, chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
RI
1. Tenuto conto della oggettiva complessità fattuale della vicenda, oltre che della sua risalenza, giova preliminarmente procedere con un sintetico riepilogo degli accadimenti:
- con una prima istanza presentata ex art. 36 D.P.R. 380/01 in data 8 agosto 2014, i ricorrenti hanno chiesto la sanatoria del fabbricato di loro proprietà insistente sul terreno sito in c.da Molinello – Straccia Bisacce, censito in catasto al foglio -OMISSIS-, realizzato in assenza di titolo edilizio;
- con ordinanza -OMISSIS-, il Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale del Comune di Alcamo ha ingiunto ai coniugi -OMISSIS-la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento al fabbricato suddetto. Avverso tale ordinanza i ricorrenti hanno avviato ricorso giurisdizionale portante RG -OMISSIS-;
- in data 16 giugno 2015, i ricorrenti hanno poi chiesto l’archiviazione dell’istanza di sanatoria dell’8 agosto 2014 (prima istanza di sanatoria) e contestualmente hanno presentato una nuova istanza di accertamento di conformità, n-OMISSIS-, ex art. 36 D.P.R. 380/01 (seconda istanza di sanatoria), attraverso una riproposizione progettuale. Su tale istanza, l’Ufficio si è pronunciato negativamente con provvedimento n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2023, atto non impugnato;
- seguiva il provvedimento -OMISSIS- con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione -OMISSIS- e l’immobile è stato acquisito al patrimonio comunale, atto impugnato con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio;
- in data 19 gennaio 2024, i ricorrenti hanno poi presentato una terza istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/01, su cui è intervenuto il provvedimento di diniego n. -OMISSIS-, impugnato con motivi aggiunti in questa sede.
2. Ciò premesso, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve essere respinto nella sua interezza.
3. In primo luogo risulta infondata la censura principale del ricorso introduttivo con la quale essenzialmente parte ricorrente sostiene che il provvedimento ivi gravato, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione ed è stato contestualmente acquisito al patrimonio del Comune l’immobile ed il lotto di terreno di pertinenza, debba essere annullato poiché, in costanza di presentazione di istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione sarebbe divenuto inefficace, secondo l’interpretazione della giurisprudenza, a loro dire, all’epoca prevalente.
Pertanto, quando ebbero a presentare il secondo progetto in sanatoria 16 giugno 2015, i ricorrenti sostengono che fosse legittimo attendersi una risposta da parte dell’ente e solo successivamente una ulteriore emissione di un nuovo ordine di demolizione.
Alla luce di quanto sopra, ritengono che il provvedimento in parola, non essendo stato preceduto da un valido ordine di demolizione, sarebbe quindi illegittimo.
3.1. Come chiarito, in data 16 giugno 2015 i ricorrenti hanno presentato la seconda istanza di sanatoria contestualmente chiedendo l’archiviazione della prima dell’8 agosto 2014. La seconda istanza di sanatoria è stata rigettata con provvedimento n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2023, notificato il 6 ottobre 2023.
Tale diniego non risulta essere stato impugnato, con conseguente consolidamento dell’effetto negativo dell’ordine di demolizione del 2014.
Come noto, infatti, la mera presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 non è in grado di vanificare né di viziare ex post il precedente ordine di demolizione delle opere abusive, e quindi neppure può influire direttamente sulla relativa impugnativa in sede giurisdizionale. Essa determina una mera sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione, con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, senza necessità di emissione di un nuovo atto.
Per i principi di legalità e di tipicità del provvedimento amministrativo e dei suoi effetti, soltanto nei casi previsti dalla legge, una successiva iniziativa procedimentale del destinatario dell'atto può essere idonea a determinare ipso iure la cessazione della sua efficacia. Diversamente da quanto previsto in materia di condono, nel caso di istanza di accertamento di conformità non vi è alcuna regola che determini la cessazione dell'efficacia dell'ordine di demolizione i cui effetti sono, quindi, meramente sospesi fino alla definizione del procedimento ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 (cfr. ex multis , T.A.R., Trieste, sez. I, 01/07/2025, n. 273).
I ricorrenti, richiamando un diverso indirizzo pretorio, hanno però ritenuto di dover attendere l’esito dell’istanza di sanatoria e la riedizione del potere da parte dell’amministrazione per dare esecuzione all’ordine demolitorio, senza però nè impugnare il provvedimento di diniego suddetto nel frattempo intervenuto, nè considerare che l’indirizzo su cui hanno fondato le proprie aspettative, oltre ad essere di natura giurisprudenziale, era in realtà, anche all’epoca della presentazione dell’istanza, assolutamente minoritario (si vedano sul punto, a mero titolo esemplificativo, le sentenze: Consiglio di Stato, sez. VI, 02/02/2015, n. 466; T.A.R., Roma, sez. I, 08/06/2015, n. 8016; T.A.R., Napoli, sez. VI, 11/10/2016, n. 4659; T.A.R., Napoli, sez. VI, 14/01/2016, n. 176).
Ciò posto, l’amministrazione ha legittimamente proceduto come per legge all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivo, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, che, lo si ricorda, costituisce una sanzione autonoma e doverosa che consegue all'inottemperanza all'ordine di demolizione ritualmente notificato al proprietario e al responsabile dell'abuso. Peraltro, il decorso di un notevole lasso di tempo tra la realizzazione dell'abuso e l'adozione del provvedimento repressivo non genera alcun legittimo affidamento in capo al privato, poiché la presenza di un manufatto abusivo costituisce un illecito permanente, da cui il rigetto anche della censura con cui i ricorrenti lamentano il mancato accertamento dell’elemento soggettivo da parte del Comune (cfr. T.A.R., Milano, sez. II, 03/03/2025, n. 730).
Quindi, l’immobile è passato legittimamente nella proprietà del Comune di Alcamo che ha proceduto anche alla trascrizione nel registro generale dell’Agenzia delle Entrate al n.-OMISSIS-.
In ultimo, a confutazione anche delle ulteriori censure presenti nel ricorso introduttivo, è notorio che il diritto all'abitazione non ha portata assoluta, tale da rendere illegittimi gli ordini di demolizione degli abusi ogni qualvolta l'immobile sia adibito a casa familiare e non risulti che i proprietari dispongono di un ulteriore immobile da destinare a residenza. L'ordine di demolizione, infatti, è espressione del diritto della collettività a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato dall'abuso, che ben può prevalere sul diritto all'abitazione dei singoli che hanno edificato in violazione degli strumenti urbanistici ed in assenza di un idoneo titolo abilitativo. L'esigenza di tutelare i fondamentali diritti all'abitazione e al rispetto dei beni non può prevalere automaticamente sull'interesse pubblico al governo del territorio e alla repressione degli illeciti edilizi (di recente, T.A.R. Palermo Sicilia sez. IV, 13/05/2025, n. 1047).
Il ricorso introduttivo deve quindi essere respinto.
4. Quanto precisato ai punti precedenti comporta anche il rigetto delle doglianze presentate in seno al ricorso per motivi aggiunti.
Infatti, i ricorrenti hanno impugnato l’ulteriore provvedimento emesso dal Comune, ossia il diniego della terza istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata il 19 gennaio 2024 ex art. 36 D.P.R. 380/01, n. -OMISSIS-.
Tale ultimo provvedimento risulta essere un atto plurimotivato ragione per cui, per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 03/09/2025, n. 7188).
L’amministrazione, nell’atto de quo , ha precisato che la terza istanza di sanatoria deve ritenersi inammissibile perché presentata da soggetti non più titolari del diritto di proprietà sul bene.
La valutazione dell’amministrazione è condivisibile e resiste alle critiche di parte ricorrente in quanto, in sede di procedimento per rilascio di titolo edilizio in sanatoria, il Comune deve accertare la sussistenza di tutti i presupposti cui la legge condiziona il rilascio del provvedimento stesso. Ora, tra i requisiti indefettibili per il rilascio del titolo, va annoverata anche la circostanza che l'istanza di sanatoria provenga da un soggetto qualificabile come proprietario dell'edificio oggetto degli interventi della cui sanatoria giuridica si tratti.
Come chiarito, l’immobile è passato nella disponibilità giuridica del Comune di Alcamo a far data dall’emissione del provvedimento di acquisizione -OMISSIS- sulla cui legittimità si è già detto.
5.1. Possono quindi essere assorbite le restanti censure poiché non potrebbero comunque portare ad un esito diverso del giudizio circa la legittimità anche del secondo atto gravato con ricorso per motivi aggiunti.
6. Per le ragioni esposte, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000 (tremila/00), oltre oneri, in favore del Comune resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NO, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
LU RA, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LU RA | AN NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.