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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/04/2024, n. 6823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6823 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 54546/2022
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
Successivamente all'udienza cartolare del 18.04.2024 nella causa tra Parte_1
e la parte convenuta tempestivamente costituita sono comparsi,
[...] CP_1 tramite note depositate, i rispettivi procuratori ed hanno formulato le conclusioni richiamate.
Il Tribunale
Lette le conclusioni e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, con emissione del dispositivo di sentenza e annessi motivi della decisione.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: azione di condanna al pagamento somme di € 393.306,26 oltre IVA e C.p.A. ed interessi ex D.lgs. 231/2002
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla società attrice non è fondata e dev'esser rigettata.
La società attrice titolare di una ditta di deposito e custodia di veicoli, ha richiesto a
[...]
il pagamento della somma sopra indicata, in ragione dell'intervento, nella data CP_1 del 22.5.2013 della sentenza della Corte Costituzionale n. 92 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 38 commi 2,3,4,6,10 del D.L. 30.09.2003 n. 269 che, stabilendo un criterio normativo differente per la remunerazione dell'attività di custodia, aveva – di fatto – imposto effetti retroattivi in peius. Premetteva che in ragione dell'affidamento di pagina1 di 4 veicoli affidatele all'esito di sequestri della Polizia Locale, aveva custodito circa 120 veicoli tra il 1993 ed il 2001, avendoli, in qualche caso, anche provveduto a recuperarli. Nell'anno
2003, nell'ambito della riduzione della spesa pubblica il legislatore emanava il D.L. 269 del
30.09.2003 convertito nella Legge 326 del 24.11.2003 che – all'articolo 38 comma 2 – prevedeva una procedura di alienazione straordinaria ai fini della rottamazione, individuando – con effetto retroattivo – un nuovo criterio di rimborso forfettario in deroga alle tariffe di cui all'art. 12 D.p.R. 571/1982. Di seguito in forza della procedura di rottamazione straordinaria dei veicoli giacenti nelle depositerie, con il Decreto Prefettizio
n. 43/09 ( datato 13.02.2008 ma notificato il 17.02.2009) le venivano liquidati i compensi per un corrispettivo pari ad € 112.317,78 Iva compresa;
un corrispettivo abbattuto rispetto a quanto avrebbe dovuto esser liquidato in ragione delle disposizioni previgenti.
Successivamente, nell'anno 2013, interveniva la Corte Costituzionale che dichiarava illegittimo l'articolo 38, commi 2,3,4,6,10 del D.L. 2003/269 per le ragioni evidenziate.
Ne conseguiva un delta, tra corrisposto e quanto dovuto in ragione della disciplina che avrebbe dovuto esser applicata, del quale la società attrice chiedeva esser remunerata.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla CP_1 parte attrice.
Ha evidenziato che in ogni caso il credito vantato era prescritto in quanto si riferiva ad attività custodiale che risaliva, quanto all'inizio, alla metà degli anni '90 con termine finale al 28.02.2009. In ogni caso evidenziava che il decreto Prefettizio 43/2009 aveva stabilito come alla data dell'alienazione, ogni e qualsivoglia obbligo o pretesa corrispettivi per spese di custodia andava a cessare.
Contestava l'eccezione di prescrizione , posto che solo con l'emissione Parte_1 della sentenza era sorto il diritto di ottenere le differenze sulle somme liquidate.
Questi i fatti, si procede dalla pronuncia del Giudice delle Leggi, che nel considerare costituzionalmente illegittimo l'art. 38 del D.L. 30.09.2003 n. 269 ( convertito con modificazioni nella Legge 24.11.2003 n. 326) ha ritenuto che la disposizione, se ha efficacia retroattiva, specie quando determini effetti pregiudizievoli rispetto a diritti soggettivi perfetti, che trovino la propria base in rapporti di durata di natura contrattuale o convenzionale- pubbliche o private che siano le parti contraenti – deve esser assistita da una causa normativa adeguata.
Ha ritenuto non potersi considerare interdetto al legislatore di emanare disposizioni modificative in senso sfavorevole ai rapporti di durata, anche se questi siano diritti soggettivi perfetti, solo per ragioni di riduzione della spesa, ma ha ritenuto che la previsione, nello stabilire un compenso inferiore a quello previgente in corso di rapporto, violasse il principio di ragionevolezza, ledendo, oltre il consentito, l'affidamento da parte dell'operatore privato su di un fascio di situazioni ( giuridiche ed economiche) iscritte in un rapporto convenzionale regolato iure privatorum tra privati ed aziende di deposito di vetture, con l'imposizione, peraltro, di oneri non previsti e non prevedibili.
Pertanto, dopo l'intervento della sentenza n. 92/2013 della Corte costituzionale e salvi i rapporti definitivamente esauriti, dovrà nuovamente applicarsi la disciplina di cui al d.P.R. n. 571/1982.
pagina2 di 4 Con la succitata sentenza della Corte di Costituzionale si è – in buona sostanza – assicurata la reviviscenza della disciplina di cui al d.P.R. n. 571/1982 relativamente all'alienazione ed ai compensi dovuti ai custodi.
L'aspetto assorbente di ogni altra questione sollevata nel ricorso è, tuttavia,
l'efficacia temporale delle pronunce di illegittimità della Corte Costituzionale.
Non è dubbio che le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi – dichiarative di illegittimità costituzionale – eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono, tuttavia, esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità” (Cass.
20.11.2012, n. 20381; conf. Cass. 7.7.2016, n. 13884; Cass. 5.4.2001, n. 5039).
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e della stessa Corte
Costituzionale (cfr. tra tante Cass. n.13884/2016 e Corte Cost. 11.2.2015 n. 10) l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce un principio generale, limitato solo dalla necessità di non compromettere la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che la retroattività della dichiarazione di incostituzionalità possa pregiudicare altri diritti di rilievo costituzionale. E' stato, quindi, affermato che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili ovvero i rapporti esauriti, i quali restano regolati dalla legge dichiarata invalida.
Appare allora opportuno tenere a mente il tipo di rapporto intercorrente tra i contendenti. Il rapporto è di tipo pubblicistico e il diritto al compenso del custode trova il proprio titolo nel conferimento di un incarico da parte dell'autorità giudiziaria e la liquidazione deve avvenire sulla base di quanto è previsto dalla legge.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 15044 del 26.06.2009 richiamata, ha chiaramente affermato il seguente principio di diritto laddove precisa come “il provvedimento con il quale la commissione per l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida (ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi dal 312 al 320) il compenso in favore del depositario- acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile innanzi al giudice ordinario mediante opposizione secondo la speciale procedura prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170”.
Quant'ultima, in ragione del carattere del rapporto, è una procedura speciale sottoposta ad un preciso termine di decadenza (30 giorni dal decreto di liquidazione). Per tale motivo la procedura, ritenuta applicabile alla fattispecie, non può esser alternativa ed esclude l'applicazione e l'attivazione di un giudizio di cognizione ordinario diretto al medesimo fine.
La giurisprudenza di legittimità è poi conforme nel ritenere che per rapporti esauriti debbano intendersi quelle situazioni giuridiche consolidate ed intangibili, dove i rapporti tra le parti sono stati definiti anteriormente alla pronuncia d'illegittimità costituzionale per effetto di giudicato, d'intervenuta prescrizione o decadenza, di atti amministrativi non più impugnabili o di atti negoziali rilevanti sul piano sostanziale o processuale, nonostante l'inefficacia della norma dichiarata incostituzionale (cfr. Cass. n.
pagina3 di 4 7704/2000; Cass. n. 10115/2001; Cass. n.14969/2002). E nel caso in esame il rapporto è comunque esaurito in quanto le somme sono state liquidate ed incassate anteriormente alla pronuncia e non è stato impugnato nei termini il provvedimento liquidatorio.
Infatti, parte attrice non ha provveduto ad impugnare il decreto Prefettizio. E non lo ha fatto, neanche nel successivo termine di giorni trenta successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, originato dalla supposta riapertura degli stessi termini procedimentali, legittimata dall'intervento della pronuncia costituzionale.
Il carattere assorbente del rilievo che precede esonera il giudice dall'affrontare le altre questioni.
Quanto evidenziato determina il rigetto della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo – in proporzione allo scaglione di valore - ex DM 55/2014, ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in epigrafe al n. 54546/2022:
-Rigetta la domanda proposta da Parte_1
-Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che liquida come nella misura di € 11.229,00 (oltre 1680,00 a titolo di rimborso spese generali) oltre oneri riflessi.
Così deciso in Roma li 6.4.2023.
Il GIUDICE dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
Così deciso in Roma lì 18/04/2024.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina4 di 4
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
Successivamente all'udienza cartolare del 18.04.2024 nella causa tra Parte_1
e la parte convenuta tempestivamente costituita sono comparsi,
[...] CP_1 tramite note depositate, i rispettivi procuratori ed hanno formulato le conclusioni richiamate.
Il Tribunale
Lette le conclusioni e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, con emissione del dispositivo di sentenza e annessi motivi della decisione.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: azione di condanna al pagamento somme di € 393.306,26 oltre IVA e C.p.A. ed interessi ex D.lgs. 231/2002
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla società attrice non è fondata e dev'esser rigettata.
La società attrice titolare di una ditta di deposito e custodia di veicoli, ha richiesto a
[...]
il pagamento della somma sopra indicata, in ragione dell'intervento, nella data CP_1 del 22.5.2013 della sentenza della Corte Costituzionale n. 92 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 38 commi 2,3,4,6,10 del D.L. 30.09.2003 n. 269 che, stabilendo un criterio normativo differente per la remunerazione dell'attività di custodia, aveva – di fatto – imposto effetti retroattivi in peius. Premetteva che in ragione dell'affidamento di pagina1 di 4 veicoli affidatele all'esito di sequestri della Polizia Locale, aveva custodito circa 120 veicoli tra il 1993 ed il 2001, avendoli, in qualche caso, anche provveduto a recuperarli. Nell'anno
2003, nell'ambito della riduzione della spesa pubblica il legislatore emanava il D.L. 269 del
30.09.2003 convertito nella Legge 326 del 24.11.2003 che – all'articolo 38 comma 2 – prevedeva una procedura di alienazione straordinaria ai fini della rottamazione, individuando – con effetto retroattivo – un nuovo criterio di rimborso forfettario in deroga alle tariffe di cui all'art. 12 D.p.R. 571/1982. Di seguito in forza della procedura di rottamazione straordinaria dei veicoli giacenti nelle depositerie, con il Decreto Prefettizio
n. 43/09 ( datato 13.02.2008 ma notificato il 17.02.2009) le venivano liquidati i compensi per un corrispettivo pari ad € 112.317,78 Iva compresa;
un corrispettivo abbattuto rispetto a quanto avrebbe dovuto esser liquidato in ragione delle disposizioni previgenti.
Successivamente, nell'anno 2013, interveniva la Corte Costituzionale che dichiarava illegittimo l'articolo 38, commi 2,3,4,6,10 del D.L. 2003/269 per le ragioni evidenziate.
Ne conseguiva un delta, tra corrisposto e quanto dovuto in ragione della disciplina che avrebbe dovuto esser applicata, del quale la società attrice chiedeva esser remunerata.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla CP_1 parte attrice.
Ha evidenziato che in ogni caso il credito vantato era prescritto in quanto si riferiva ad attività custodiale che risaliva, quanto all'inizio, alla metà degli anni '90 con termine finale al 28.02.2009. In ogni caso evidenziava che il decreto Prefettizio 43/2009 aveva stabilito come alla data dell'alienazione, ogni e qualsivoglia obbligo o pretesa corrispettivi per spese di custodia andava a cessare.
Contestava l'eccezione di prescrizione , posto che solo con l'emissione Parte_1 della sentenza era sorto il diritto di ottenere le differenze sulle somme liquidate.
Questi i fatti, si procede dalla pronuncia del Giudice delle Leggi, che nel considerare costituzionalmente illegittimo l'art. 38 del D.L. 30.09.2003 n. 269 ( convertito con modificazioni nella Legge 24.11.2003 n. 326) ha ritenuto che la disposizione, se ha efficacia retroattiva, specie quando determini effetti pregiudizievoli rispetto a diritti soggettivi perfetti, che trovino la propria base in rapporti di durata di natura contrattuale o convenzionale- pubbliche o private che siano le parti contraenti – deve esser assistita da una causa normativa adeguata.
Ha ritenuto non potersi considerare interdetto al legislatore di emanare disposizioni modificative in senso sfavorevole ai rapporti di durata, anche se questi siano diritti soggettivi perfetti, solo per ragioni di riduzione della spesa, ma ha ritenuto che la previsione, nello stabilire un compenso inferiore a quello previgente in corso di rapporto, violasse il principio di ragionevolezza, ledendo, oltre il consentito, l'affidamento da parte dell'operatore privato su di un fascio di situazioni ( giuridiche ed economiche) iscritte in un rapporto convenzionale regolato iure privatorum tra privati ed aziende di deposito di vetture, con l'imposizione, peraltro, di oneri non previsti e non prevedibili.
Pertanto, dopo l'intervento della sentenza n. 92/2013 della Corte costituzionale e salvi i rapporti definitivamente esauriti, dovrà nuovamente applicarsi la disciplina di cui al d.P.R. n. 571/1982.
pagina2 di 4 Con la succitata sentenza della Corte di Costituzionale si è – in buona sostanza – assicurata la reviviscenza della disciplina di cui al d.P.R. n. 571/1982 relativamente all'alienazione ed ai compensi dovuti ai custodi.
L'aspetto assorbente di ogni altra questione sollevata nel ricorso è, tuttavia,
l'efficacia temporale delle pronunce di illegittimità della Corte Costituzionale.
Non è dubbio che le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi – dichiarative di illegittimità costituzionale – eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono, tuttavia, esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità” (Cass.
20.11.2012, n. 20381; conf. Cass. 7.7.2016, n. 13884; Cass. 5.4.2001, n. 5039).
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e della stessa Corte
Costituzionale (cfr. tra tante Cass. n.13884/2016 e Corte Cost. 11.2.2015 n. 10) l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce un principio generale, limitato solo dalla necessità di non compromettere la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che la retroattività della dichiarazione di incostituzionalità possa pregiudicare altri diritti di rilievo costituzionale. E' stato, quindi, affermato che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili ovvero i rapporti esauriti, i quali restano regolati dalla legge dichiarata invalida.
Appare allora opportuno tenere a mente il tipo di rapporto intercorrente tra i contendenti. Il rapporto è di tipo pubblicistico e il diritto al compenso del custode trova il proprio titolo nel conferimento di un incarico da parte dell'autorità giudiziaria e la liquidazione deve avvenire sulla base di quanto è previsto dalla legge.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 15044 del 26.06.2009 richiamata, ha chiaramente affermato il seguente principio di diritto laddove precisa come “il provvedimento con il quale la commissione per l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida (ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi dal 312 al 320) il compenso in favore del depositario- acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile innanzi al giudice ordinario mediante opposizione secondo la speciale procedura prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170”.
Quant'ultima, in ragione del carattere del rapporto, è una procedura speciale sottoposta ad un preciso termine di decadenza (30 giorni dal decreto di liquidazione). Per tale motivo la procedura, ritenuta applicabile alla fattispecie, non può esser alternativa ed esclude l'applicazione e l'attivazione di un giudizio di cognizione ordinario diretto al medesimo fine.
La giurisprudenza di legittimità è poi conforme nel ritenere che per rapporti esauriti debbano intendersi quelle situazioni giuridiche consolidate ed intangibili, dove i rapporti tra le parti sono stati definiti anteriormente alla pronuncia d'illegittimità costituzionale per effetto di giudicato, d'intervenuta prescrizione o decadenza, di atti amministrativi non più impugnabili o di atti negoziali rilevanti sul piano sostanziale o processuale, nonostante l'inefficacia della norma dichiarata incostituzionale (cfr. Cass. n.
pagina3 di 4 7704/2000; Cass. n. 10115/2001; Cass. n.14969/2002). E nel caso in esame il rapporto è comunque esaurito in quanto le somme sono state liquidate ed incassate anteriormente alla pronuncia e non è stato impugnato nei termini il provvedimento liquidatorio.
Infatti, parte attrice non ha provveduto ad impugnare il decreto Prefettizio. E non lo ha fatto, neanche nel successivo termine di giorni trenta successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, originato dalla supposta riapertura degli stessi termini procedimentali, legittimata dall'intervento della pronuncia costituzionale.
Il carattere assorbente del rilievo che precede esonera il giudice dall'affrontare le altre questioni.
Quanto evidenziato determina il rigetto della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo – in proporzione allo scaglione di valore - ex DM 55/2014, ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in epigrafe al n. 54546/2022:
-Rigetta la domanda proposta da Parte_1
-Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che liquida come nella misura di € 11.229,00 (oltre 1680,00 a titolo di rimborso spese generali) oltre oneri riflessi.
Così deciso in Roma li 6.4.2023.
Il GIUDICE dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
Così deciso in Roma lì 18/04/2024.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina4 di 4