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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/10/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.NO MA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2108 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RI NZ ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI VINCENZO
[...] P.IVA_1
OV ST , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA 18,
TRAPANI
-resistente-
OGGETTO:danno biolofico -infortunio sil lavoro.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 25/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 14/12/2024, ha evocato Parte_1
in giudizio l' . per l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del danno CP_1
biologico in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsole in data 9.06.2010. che le aveva procurato le seguenti lesioni fisiche: anca sinistra: cicatrice chirurgica latero posteriore, retta, lunga 18 cm circa, lievemente ipertrofica e ipercromica;
limitazione funzionale di ¼ di flessione, estensione, abduzione e adduzione;
impossibilità di accosciamento;
lieve zoppia;
deficit articolare;
artoprotesi.
Parte ricorrente si duole che l inizialmente aveva costituito la rendita nella CP_1
misura del 18%, poi elevata fino al 20%, ma da ultimo (28/12/2021) ridotta in occasione
1 della visita di revisione decennale al 19%, ed ha contestato quindi tale ultimo provvedimento di revisione ritenendo di avere diritto al riconoscimento di un maggior grado d'inabilità.
L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti e ctu medico legale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Il consulente tecnico d'ufficio Dott. , ha concluso la sua relazione Persona_1
depositata il 9/07/2025, affermando “ LA SIG.RA PIPITONE VITA, DONNA DI
73AA, C/O ABITI DA SPOSA E CERIMONIA MARSALA FINO CP_2 Per_2
AL 2023, A SEGUITO DELL'INFORTUNIO LAVORATIVO DEL 09-06-2010 N. 509203681 HA
RIPORTATO “ FRATTURA SOTTOCAPITATA FEMORE SINISTRO TRATTATA
CHIRURGICAMENTE CON ARTROPROTESI, LIMITAZIONE ALL'ARTICOLARITA'
DELL'ANCA SINISTRA DI 1/4 IN FLESSIONE, ESTENSIONE, ABDUZIONE E
ADDUZIONE; IMPOSSIBILE L'ACCOSCIAMENTO. CICATRICE CHIRURGICA CM 18
ALL'ANCA SINISTRA “ CUI E' ATTRIBUIBILE UN DANNO BIOLOGICO PARI AL 19%.
• TALE VALUTAZIONE MEDICO LEGALE NON E' SUSCETTIBILE DI MODIFICHE “
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
La domanda va dunque respinta in quanto l'accertamento giudiziale coincide con quello dell in sede amministrativa. CP_1
Le spese di lite sono irripetibili ex art 152 d.att. c.p.c., tenuto conto della dichiarazione reddituale in atti.
Le spese di consulenza tecnica già liquidate vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Trapani, 23/10/2025 Il Giudice del lavoro
NO MA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.NO MA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2108 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RI NZ ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI VINCENZO
[...] P.IVA_1
OV ST , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA 18,
TRAPANI
-resistente-
OGGETTO:danno biolofico -infortunio sil lavoro.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 25/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 14/12/2024, ha evocato Parte_1
in giudizio l' . per l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del danno CP_1
biologico in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsole in data 9.06.2010. che le aveva procurato le seguenti lesioni fisiche: anca sinistra: cicatrice chirurgica latero posteriore, retta, lunga 18 cm circa, lievemente ipertrofica e ipercromica;
limitazione funzionale di ¼ di flessione, estensione, abduzione e adduzione;
impossibilità di accosciamento;
lieve zoppia;
deficit articolare;
artoprotesi.
Parte ricorrente si duole che l inizialmente aveva costituito la rendita nella CP_1
misura del 18%, poi elevata fino al 20%, ma da ultimo (28/12/2021) ridotta in occasione
1 della visita di revisione decennale al 19%, ed ha contestato quindi tale ultimo provvedimento di revisione ritenendo di avere diritto al riconoscimento di un maggior grado d'inabilità.
L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti e ctu medico legale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Il consulente tecnico d'ufficio Dott. , ha concluso la sua relazione Persona_1
depositata il 9/07/2025, affermando “ LA SIG.RA PIPITONE VITA, DONNA DI
73AA, C/O ABITI DA SPOSA E CERIMONIA MARSALA FINO CP_2 Per_2
AL 2023, A SEGUITO DELL'INFORTUNIO LAVORATIVO DEL 09-06-2010 N. 509203681 HA
RIPORTATO “ FRATTURA SOTTOCAPITATA FEMORE SINISTRO TRATTATA
CHIRURGICAMENTE CON ARTROPROTESI, LIMITAZIONE ALL'ARTICOLARITA'
DELL'ANCA SINISTRA DI 1/4 IN FLESSIONE, ESTENSIONE, ABDUZIONE E
ADDUZIONE; IMPOSSIBILE L'ACCOSCIAMENTO. CICATRICE CHIRURGICA CM 18
ALL'ANCA SINISTRA “ CUI E' ATTRIBUIBILE UN DANNO BIOLOGICO PARI AL 19%.
• TALE VALUTAZIONE MEDICO LEGALE NON E' SUSCETTIBILE DI MODIFICHE “
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
La domanda va dunque respinta in quanto l'accertamento giudiziale coincide con quello dell in sede amministrativa. CP_1
Le spese di lite sono irripetibili ex art 152 d.att. c.p.c., tenuto conto della dichiarazione reddituale in atti.
Le spese di consulenza tecnica già liquidate vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Trapani, 23/10/2025 Il Giudice del lavoro
NO MA
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