TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/10/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. ET AO NA, all'udienza del 23/10/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 190 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in C.F._1 atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. LO BELLO CARMELO , elettivamente domiciliato presso Via
Empedocle Restivo 174 90144 Palermo VIA UGO BASSI 126 ISOLATO 137 98100 MESSINA
ITALIA ;
- resistente –
, Cod.Fisc. , con Controparte_3 P.IVA_1
Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della con Controparte_4
Sede in Roma, ai sensi dell'art.13 L.448/1998 nonché della procura a rogito Notaio Persona_1
(rep.n.9320 del 15.2.2000), Istituto rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025, il sig. , titolare di Controparte_1 ditta individuale, ha proposto opposizione avverso due intimazioni di pagamento emesse dall' rispettivamente n. 295/2022/9006273453/000 e n. Controparte_5
295/2023/90045523300000, entrambe notificate in data 10 dicembre 2024. Le intimazioni si fondano su avvisi di addebito emessi dall' per contributi previdenziali asseritamente non versati, relativi CP_3 agli anni 2016 e 2017. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità delle somme richieste, in quanto comprensive di sanzioni civili superiori al limite del 40% previsto dall'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000. In secondo luogo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, rilevando altresì la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi alle intimazioni impugnate. Ha quindi chiesto l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo CP_3 in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto proposto oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito, che l'Istituto ha affermato essere avvenuta in data 8 agosto 2018. In subordine, ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che il termine quinquennale fosse stato interrotto e comunque sospeso per effetto della normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19, con particolare riferimento all'art. 37 del D.L. n.
18/2020 e all'art. 11 del D.L. n. 183/2020. L' ha inoltre prodotto copia delle ricevute di notifica CP_3 degli avvisi di addebito e ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Si è altresì costituita l' , la quale ha eccepito in via Controparte_5 preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mero esecutore della riscossione per conto dell'ente impositore. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, richiamando la natura decadenziale del termine per l'impugnazione degli atti esattoriali. In subordine, ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che gli atti impugnati fossero stati notificati nel rispetto dei termini di legge, anche tenuto conto delle sospensioni emergenziali. Ha infine chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
È stata espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sulla discussione orale dei procuratori delle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, rilevato il difetto di legittimazione passiva di come CP_6 tempestivamente sollevato dall' , atteso che in forza dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, CP_3
n. 448, come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 CP_ novembre, n. 402, la cessione e cartolarizzazione dei crediti ha riguardato tutti i crediti maturati e accertati entro il 31.12.2005, mentre i crediti vantati con l'opposizione, riguardano gli anni successivi al 2007.
propone opposizione avverso n. 295/2022/9006273453/000 e n. Controparte_1
295/2023/90045523300000, entrambe notificate in data 10 dicembre 2024 limitatamente alla parte relativa agli avvisi di addebito sopra indicati, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali. In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ed appare tempestiva.
In punto di prescrizione, quinquennale per i crediti aventi natura contributiva, sulla base della produzione documentale dell' e di è possibile ricostruire i seguenti atti interruttivi della CP_3 CP_7 prescrizione.
L'avviso di addebito N. 595 2017 00022266 29 000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 29.12.2017.
L'avviso di addebito N. 595 2018 00023231 47 000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R l'8.8.2018.
Occorre, poi, tenere conto della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
La norma originaria emanata contestualmente alla proclamazione dello stato emergenziale
(art. 68 del D.L. n. 18/2020 – cd. decreto Cura Italia) aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento;
accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall' , nonché gli avvisi di addebito dell' ; accertamenti esecutivi Controparte_5 CP_3 doganali;
ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
accertamenti esecutivi degli enti locali, stabilendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Inoltre, la stessa norma aveva previsto che i termini delle sospensioni decorrevano dal 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo
2020 (prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.
Dopo questa iniziale disposizione, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione.
Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura Italia sono le seguenti:
l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020
i termini di sospensione;
l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
il D.L. n. 125/2020 all'art 1 bis ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020;
l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio 2021;
l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile 2021;
l'art. 9 del D.L. n. 73/2021, ha ulteriormente fatto slittare il termine al 30 giugno 2021;
l'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), ha disposto un ulteriore rinvio dell'attività di riscossione al 31 agosto 2021.
Dall'indicata normativa emerge che sono stati sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995.
È di palmare evidenza, dunque, e in assenza di ulteriori documenti forniti da che alla CP_7 data di notifica delle intimazioni di pagamento n. 295/2022/9006273453/000 e n.
295/2023/90045523300000, entrambe notificate in data 10 dicembre 2024, era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale dei contributi (ed accessori) di cui agli avvisi di addebito sottostanti.
Il ricorso va allora accolto per quanto di ragione, dichiarando non dovute le somme richieste nelle intimazione di pagamento intimazioni di pagamento n. 295/2022/9006273453/000 e n.
295/2023/90045523300000, limitatamente agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra il ricorrente e l' , il quale ha CP_3 dimostrato di aver diligentemente compiuto gli atti impositivi di propria competenza.
Le spese tra il ricorrente e l' vanno invece regolate secondo Controparte_5 la soccombenza dell' della riscossione, sotto il cui governo della procedura si è perfezionata CP_8 la prescrizione degli avvisi di addebito. Le stesse si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Controparte_1 Controparte_2
, l' ed in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., con
[...] CP_3 CP_4 ricorso depositato il giorno 20/01/2025 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_4
- In accoglimento della domanda, dichiara non dovute le somme richieste nelle intimazioni di pagamento n. 295/2022/9006273453/000 e n. 295/2023/90045523300000, limitatamente agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio;
- Compensa le spese del giudizio tra e l' ; Controparte_1 CP_3 - Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida CP_7 in euro 2.700,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 23/10/2025 .
Il Giudice
ET AO NA