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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/11/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 2199/21 RG
Udienza del 5.11.25
È presente, via teams, l'avv. Ianuale in sost. di Nunziata.
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La parte conclude come da foglio già a suo tempo depositato, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 2199/21 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Amelio IS
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Materia del contendere
La causa ha ad oggetto il finanziamento mediante cessione del quinto della pensione dell'importo lordo di € 32.280,00, erogato allo IS da EO CE PA (poi ) il Controparte_1
21.9.11 e da restituire in 120 rate mensili di € 269,00 ciascuna.
Con riferimento a tale finanziamento, in primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, lo
IS ha dedotto: che il contratto prevedeva a proprio carico il pagamento, a titolo di costi, di €
4.588,29; che esso era stato estinto anticipatamente nel febbraio 2016, in corrispondenza della 48ª rata, quando ne restavano 72; che la riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto era stata parziale.
L'attore, argomentando dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di estinzione anticipata, ha quindi chiesto la restituzione della residua somma pagata a tale titolo nella misura di €
2.187,17.
La convenuta ha contestato tale pretesa, sostenendone l'infondatezza e chiedendo quindi il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 220/21, il Giudice di Pace ha accolto la domanda.
ha proposto appello e lo IS si è costituto, entrambi ribadendo le proprie Controparte_1 tesi.
Motivi della decisione
1. – La questione controversa è quella se il mutuatario, il quale estingue anticipatamente il debito, abbia o meno diritto alla restituzione dei costi correlati al mutuo, proporzionalmente alla restante durata del piano di ammortamento.
La questione è complessa, in ragione del fatto che la normativa in materia, vuoi nazionale, vuoi comunitaria, è mutata nel corso del tempo.
2. – In origine la materia era regolata dalle seguenti fonti normative:
1) art. 8 direttiva 87/102/CEE, del seguente tenore: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito”;
2) art. 3 d. m. 8.7.92, del seguente tenore: “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato;
tale facoltà si esercita mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”;
3) art. 1252 tub (d. lgs. 385/93), del seguente tenore: “Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Il CICR, peraltro, non ha mai determinato tali modalità.
3. – Successivamente la direttiva sub 1) è stata sostituita dalla direttiva 2008/48/CE, il cui art. 161 e 2 sono del seguente tenore: “1. Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito […]”.
A seguito di tale direttiva, è stato emanato il d. lgs. 141/10, il quale ha modificato il tub, eliminando il vecchio testo dell'art. 1252 ed introducendo l'art. 125 sexies, i cui commi 1 e 2, riproduttivi della direttiva, erano del seguente tenore: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito […]”.
4. – Più recentemente, l'art. 125-sexiex tub è stato ulteriormente modificato dall'art. 11-octies1 lett. c) d. l. 73/21, conv. l. 106/21.
5. – Fuori questione quest'ultima regolamentazione, dato che, per espressa previsione dell'art. 11-octies2 d. l. citato, essa si applica solo “ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione”, al mutuo per il quale è causa risultano invece applicabili la direttiva del 2008 e l'art. 125 sexies vecchio testo, in vigore al momento della relativa stipulazione.
In merito all'applicabilità di quest'ultima norma vi è stata peraltro a sua volta una successione di interventi normativi.
Il testo originario dell'art. 11-octies2 cit., dopo la parte appena riportata, continuava infatti come segue: “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di traPArenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Tale previsione era stata peraltro dichiarata incostituzionale limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di traPArenza e di vigilanza della Banca l'Italia” (in tal senso Corte cost. 263/22).
Successivamente, essa è stata poi sostituita dall'art. 11-bis d. l. 69/23 conv. l. 103/23, che ha introdotto il seguente testo: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti.
Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Quest'ultimo testo è stato però immediatamente sostituito dall'art. 27 d. l. 104/23 conv. l.
136/23, che ha introdotto il seguente: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
In sostanza, con l'ultimo intervento (oltre ad eliminare l'ultimo inciso, relativo al metodo di calcolo) è stata eliminata la previsione relativa alla non soggezione a riduzione dei costi sostenuti per la conclusione dei contratti, conservando unicamente la non soggezione a riduzione delle imposte.
6. – Alla luce dell'evoluzione normativa che precede – ed anche senza bisogno di invocare la
(peraltro fondamentale) sentenza “Lexitor” – è dunque evidente che anche con riferimento ai contratti ai quali si applica il vecchio testo dell'art. 125-sexiex tub gli unici costi esclusi dalla ripetizione sono quelli relativi alle imposte, senza che, con riferimento agli altri, sia consentito distinguere fra costi up front e recurring.
Anche in ipotesi ammesso che tale distinzione fosse compatibile con la formulazione della norma in questione, essa cozza infatti in modo palese contro la chiara volontà del legislatore, manifestata con l'eliminazione, nei periodi secondo e seguenti dell'art. 11-octies2 cit., della non soggezione a riduzione dei costi sostenuti per la conclusione dei contratti.
7. – Chiarito quanto precede, la somma da restituire non è peraltro quella pretesa dallo IS, vale a dire € 2.187,17.
La quota di commissione di intermediazione pagata fin dall'inizio (non anche quella da versare successivamente, in quanto dovuta solo in proporzione alla durata del contratto di finanziamento e dunque soggetta a riduzione in conseguenza dell'anticipata estinzione anticipata), essendo stata versata al mediatore e non all'appellante, non può infatti essere oggetto di ripetizione.
Considerato che tale quota è pacificamente pari ad € 1.694,70, ne consegue che la somma dovuta allo IS è pari ad € (2.187,17 – 1.694,70 =) 492,47, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dall'estinzione anticipata del mutuo al saldo. Lo IS va dunque condannato a restituire ad la differenza fra quanto Controparte_1 pagato in esecuzione della sentenza di primo grado e la somma che precede, differenza sulla quale saranno inoltre dovuti gli interessi legali (successivamente alla proposizione dell'appello nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dall'esborso al saldo.
8. – Le spese di entrambi i gradi di giudizio, dato il solo parziale accoglimento della domanda iniziale, sono da compensare.
Lo IS va dunque condannato a restituire ad la somma corrispostagli a tale Controparte_1 titolo in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione dell'appello nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dall'esborso al saldo.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara che la somma dovuta da è pari ad € 492,47, oltre interessi come Parte_1 indicato;
condanna lo IS a restituire ad la differenza fra quanto pagato in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado e la somma che precede, oltre interessi come indicato;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
condanna lo IS a restituire ad la somma corrispostagli a titolo di spese in Controparte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi come indicato.
Il Giudice, dott. CH Fornaciari
Udienza del 5.11.25
È presente, via teams, l'avv. Ianuale in sost. di Nunziata.
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La parte conclude come da foglio già a suo tempo depositato, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 2199/21 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Amelio IS
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Materia del contendere
La causa ha ad oggetto il finanziamento mediante cessione del quinto della pensione dell'importo lordo di € 32.280,00, erogato allo IS da EO CE PA (poi ) il Controparte_1
21.9.11 e da restituire in 120 rate mensili di € 269,00 ciascuna.
Con riferimento a tale finanziamento, in primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, lo
IS ha dedotto: che il contratto prevedeva a proprio carico il pagamento, a titolo di costi, di €
4.588,29; che esso era stato estinto anticipatamente nel febbraio 2016, in corrispondenza della 48ª rata, quando ne restavano 72; che la riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto era stata parziale.
L'attore, argomentando dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di estinzione anticipata, ha quindi chiesto la restituzione della residua somma pagata a tale titolo nella misura di €
2.187,17.
La convenuta ha contestato tale pretesa, sostenendone l'infondatezza e chiedendo quindi il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 220/21, il Giudice di Pace ha accolto la domanda.
ha proposto appello e lo IS si è costituto, entrambi ribadendo le proprie Controparte_1 tesi.
Motivi della decisione
1. – La questione controversa è quella se il mutuatario, il quale estingue anticipatamente il debito, abbia o meno diritto alla restituzione dei costi correlati al mutuo, proporzionalmente alla restante durata del piano di ammortamento.
La questione è complessa, in ragione del fatto che la normativa in materia, vuoi nazionale, vuoi comunitaria, è mutata nel corso del tempo.
2. – In origine la materia era regolata dalle seguenti fonti normative:
1) art. 8 direttiva 87/102/CEE, del seguente tenore: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito”;
2) art. 3 d. m. 8.7.92, del seguente tenore: “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato;
tale facoltà si esercita mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”;
3) art. 1252 tub (d. lgs. 385/93), del seguente tenore: “Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Il CICR, peraltro, non ha mai determinato tali modalità.
3. – Successivamente la direttiva sub 1) è stata sostituita dalla direttiva 2008/48/CE, il cui art. 161 e 2 sono del seguente tenore: “1. Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito […]”.
A seguito di tale direttiva, è stato emanato il d. lgs. 141/10, il quale ha modificato il tub, eliminando il vecchio testo dell'art. 1252 ed introducendo l'art. 125 sexies, i cui commi 1 e 2, riproduttivi della direttiva, erano del seguente tenore: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito […]”.
4. – Più recentemente, l'art. 125-sexiex tub è stato ulteriormente modificato dall'art. 11-octies1 lett. c) d. l. 73/21, conv. l. 106/21.
5. – Fuori questione quest'ultima regolamentazione, dato che, per espressa previsione dell'art. 11-octies2 d. l. citato, essa si applica solo “ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione”, al mutuo per il quale è causa risultano invece applicabili la direttiva del 2008 e l'art. 125 sexies vecchio testo, in vigore al momento della relativa stipulazione.
In merito all'applicabilità di quest'ultima norma vi è stata peraltro a sua volta una successione di interventi normativi.
Il testo originario dell'art. 11-octies2 cit., dopo la parte appena riportata, continuava infatti come segue: “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di traPArenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Tale previsione era stata peraltro dichiarata incostituzionale limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di traPArenza e di vigilanza della Banca l'Italia” (in tal senso Corte cost. 263/22).
Successivamente, essa è stata poi sostituita dall'art. 11-bis d. l. 69/23 conv. l. 103/23, che ha introdotto il seguente testo: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti.
Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Quest'ultimo testo è stato però immediatamente sostituito dall'art. 27 d. l. 104/23 conv. l.
136/23, che ha introdotto il seguente: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
In sostanza, con l'ultimo intervento (oltre ad eliminare l'ultimo inciso, relativo al metodo di calcolo) è stata eliminata la previsione relativa alla non soggezione a riduzione dei costi sostenuti per la conclusione dei contratti, conservando unicamente la non soggezione a riduzione delle imposte.
6. – Alla luce dell'evoluzione normativa che precede – ed anche senza bisogno di invocare la
(peraltro fondamentale) sentenza “Lexitor” – è dunque evidente che anche con riferimento ai contratti ai quali si applica il vecchio testo dell'art. 125-sexiex tub gli unici costi esclusi dalla ripetizione sono quelli relativi alle imposte, senza che, con riferimento agli altri, sia consentito distinguere fra costi up front e recurring.
Anche in ipotesi ammesso che tale distinzione fosse compatibile con la formulazione della norma in questione, essa cozza infatti in modo palese contro la chiara volontà del legislatore, manifestata con l'eliminazione, nei periodi secondo e seguenti dell'art. 11-octies2 cit., della non soggezione a riduzione dei costi sostenuti per la conclusione dei contratti.
7. – Chiarito quanto precede, la somma da restituire non è peraltro quella pretesa dallo IS, vale a dire € 2.187,17.
La quota di commissione di intermediazione pagata fin dall'inizio (non anche quella da versare successivamente, in quanto dovuta solo in proporzione alla durata del contratto di finanziamento e dunque soggetta a riduzione in conseguenza dell'anticipata estinzione anticipata), essendo stata versata al mediatore e non all'appellante, non può infatti essere oggetto di ripetizione.
Considerato che tale quota è pacificamente pari ad € 1.694,70, ne consegue che la somma dovuta allo IS è pari ad € (2.187,17 – 1.694,70 =) 492,47, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dall'estinzione anticipata del mutuo al saldo. Lo IS va dunque condannato a restituire ad la differenza fra quanto Controparte_1 pagato in esecuzione della sentenza di primo grado e la somma che precede, differenza sulla quale saranno inoltre dovuti gli interessi legali (successivamente alla proposizione dell'appello nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dall'esborso al saldo.
8. – Le spese di entrambi i gradi di giudizio, dato il solo parziale accoglimento della domanda iniziale, sono da compensare.
Lo IS va dunque condannato a restituire ad la somma corrispostagli a tale Controparte_1 titolo in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione dell'appello nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dall'esborso al saldo.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara che la somma dovuta da è pari ad € 492,47, oltre interessi come Parte_1 indicato;
condanna lo IS a restituire ad la differenza fra quanto pagato in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado e la somma che precede, oltre interessi come indicato;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
condanna lo IS a restituire ad la somma corrispostagli a titolo di spese in Controparte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi come indicato.
Il Giudice, dott. CH Fornaciari