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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14989 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 65114/21 posta in deliberazione in data 17.4.25 e vertente
TRA
, difesa dall'Avv. Mariangela Covelli Parte_1 C.F._1
OPPONENTE E Avv. CARCHIA Domenico, difeso in proprio e dall'avv. C.F._2
GE UL OPPOSTO MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla
Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente
pagina 1 di 3 le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte.
Sinteticamente, la parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 16124/2021 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore del professionista opposto della somma di euro 8.195,54, oltre interessi, a titolo di saldo del compenso per attività di assistenza giudiziale nel procedimento penale n. 1/12 del Tribunale di Ariano Irpino, che vedeva imputata l'opponente per i reati di cui agli artt. 640, 479 e 483 c.p., conclusosi con sentenza di assoluzione del 9.5.2013.
ha fondato la propria opposizione sul mancato riconoscimento, nel calcolo Pt_1 complessivo del compenso, dell'acconto di euro 1.700,00 già corrisposto, sulla scarsa attività processuale svolta dal difensore, nonché sul suo ruolo di semplice sostituto del difensore di fiducia avv. Covelli;
ha lamentato, infine, la mancata acquisizione della sentenza di assoluzione da parte dell'avv. Carchia, atto necessario per concludere positivamente il procedimento disciplinare.
Si è costituito il professionista, contestando le argomentazioni di controparte.
Ciò premesso, in primo luogo, deve rilevarsi come sia stato correttamente calcolato nella quantificazione del compenso complessivo, l'acconto già percepito di euro 1.700,00, come chiaramente indicato dall'opposto.
Inoltre, risulta dalla procura di cui al doc. 17 che l'avv. Carchia sia stato nominato difensore di fiducia di e non sia un sostituto processuale dell'ulteriore Pt_1 difensore avv. Covelli;
infine, dai verbali di causa, emerge che l'avv. Carchia abbia partecipato alla fase delle indagini preliminari, mediante un sostituto processuale, e, personalmente, alle udienze dibattimentali, di cui due con escussione di numerosi testi ed una di discussione (docc. 12,13 e 16), a differenza dell'avv. Covelli, sempre assente. Del tutto indimostrata è poi la richiesta di parte opponente, asseritamente disattesa, di ottenere la sentenza di assoluzione.
Vista, quindi, la prova della attività difensionale svolta e tenendo conto dei parametri del DM 140/12, applicabile al caso di specie, dato l'esaurimento dell'attività difensiva prima dell'entrata in vigore del DM 55/14, si ritiene congrua una liquidazione di euro
1.440,00, oltre spese e accessori, quale compenso per le fasi di studio e decisionale della fase della udienza preliminare, calcolate ai parametri medi, e di euro 2.900,00, oltre spese e accessori, quale compenso per la fasi di studio, ai parametri medi, e ai parametri tra i medi e massimi per la fase istruttoria e decisionale del dibattimento.
Al compenso complessivo di euro 4.340,00, oltre il 15% per spese e accessori, dovrà essere detratto l'acconto ricevuto di euro 1.700,00.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato e la parte opponente condannata al pagamento della suddetta somma, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data di messa in mora (11.2.16).
pagina 2 di 3 Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché minimi per quella istruttoria, limitata allo scambio di memorie, calcolati sul reale valore della causa.
Non può accogliersi la domanda ex art. 96 cpc di parte opposta, stante la riduzione del credito.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) liquida in favore dell'avv. opposto, per l'attività processuale di cui è causa, il compenso complessivo di euro 4.340,00, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, detratto l'acconto ricevuto di euro 1.700,00, nonchè interessi, come in motivazione, e condanna la parte opponente al pagamento della somma risultante dal predetto calcolo;
3) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte opposta, che liquida in euro 2.127,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori;
4) rigetta la domanda ex art. 96 cpc di parte opponente.
Roma, 28.10.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 3 di 3
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 65114/21 posta in deliberazione in data 17.4.25 e vertente
TRA
, difesa dall'Avv. Mariangela Covelli Parte_1 C.F._1
OPPONENTE E Avv. CARCHIA Domenico, difeso in proprio e dall'avv. C.F._2
GE UL OPPOSTO MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla
Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente
pagina 1 di 3 le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte.
Sinteticamente, la parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 16124/2021 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore del professionista opposto della somma di euro 8.195,54, oltre interessi, a titolo di saldo del compenso per attività di assistenza giudiziale nel procedimento penale n. 1/12 del Tribunale di Ariano Irpino, che vedeva imputata l'opponente per i reati di cui agli artt. 640, 479 e 483 c.p., conclusosi con sentenza di assoluzione del 9.5.2013.
ha fondato la propria opposizione sul mancato riconoscimento, nel calcolo Pt_1 complessivo del compenso, dell'acconto di euro 1.700,00 già corrisposto, sulla scarsa attività processuale svolta dal difensore, nonché sul suo ruolo di semplice sostituto del difensore di fiducia avv. Covelli;
ha lamentato, infine, la mancata acquisizione della sentenza di assoluzione da parte dell'avv. Carchia, atto necessario per concludere positivamente il procedimento disciplinare.
Si è costituito il professionista, contestando le argomentazioni di controparte.
Ciò premesso, in primo luogo, deve rilevarsi come sia stato correttamente calcolato nella quantificazione del compenso complessivo, l'acconto già percepito di euro 1.700,00, come chiaramente indicato dall'opposto.
Inoltre, risulta dalla procura di cui al doc. 17 che l'avv. Carchia sia stato nominato difensore di fiducia di e non sia un sostituto processuale dell'ulteriore Pt_1 difensore avv. Covelli;
infine, dai verbali di causa, emerge che l'avv. Carchia abbia partecipato alla fase delle indagini preliminari, mediante un sostituto processuale, e, personalmente, alle udienze dibattimentali, di cui due con escussione di numerosi testi ed una di discussione (docc. 12,13 e 16), a differenza dell'avv. Covelli, sempre assente. Del tutto indimostrata è poi la richiesta di parte opponente, asseritamente disattesa, di ottenere la sentenza di assoluzione.
Vista, quindi, la prova della attività difensionale svolta e tenendo conto dei parametri del DM 140/12, applicabile al caso di specie, dato l'esaurimento dell'attività difensiva prima dell'entrata in vigore del DM 55/14, si ritiene congrua una liquidazione di euro
1.440,00, oltre spese e accessori, quale compenso per le fasi di studio e decisionale della fase della udienza preliminare, calcolate ai parametri medi, e di euro 2.900,00, oltre spese e accessori, quale compenso per la fasi di studio, ai parametri medi, e ai parametri tra i medi e massimi per la fase istruttoria e decisionale del dibattimento.
Al compenso complessivo di euro 4.340,00, oltre il 15% per spese e accessori, dovrà essere detratto l'acconto ricevuto di euro 1.700,00.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato e la parte opponente condannata al pagamento della suddetta somma, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data di messa in mora (11.2.16).
pagina 2 di 3 Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché minimi per quella istruttoria, limitata allo scambio di memorie, calcolati sul reale valore della causa.
Non può accogliersi la domanda ex art. 96 cpc di parte opposta, stante la riduzione del credito.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) liquida in favore dell'avv. opposto, per l'attività processuale di cui è causa, il compenso complessivo di euro 4.340,00, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, detratto l'acconto ricevuto di euro 1.700,00, nonchè interessi, come in motivazione, e condanna la parte opponente al pagamento della somma risultante dal predetto calcolo;
3) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte opposta, che liquida in euro 2.127,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori;
4) rigetta la domanda ex art. 96 cpc di parte opponente.
Roma, 28.10.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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