Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 01/04/2026, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01529/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02957/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2957 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Marianna Crippa, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Questura di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto implicito della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 27/05/2025 e notificato in pari data, nonché del successivo riscontro della Questura di -OMISSIS- del 08/07/2025 che amplia i motivi della negata conversione e rifiuta la richiesta di permesso di soggiorno per affidamento-integrazione;
nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non;
e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- del 25/11/2025, conosciuto in data 28/11/2025 quando è stato depositato nel processo telematico, con cui la Questura di -OMISSIS-, a seguito di riesame, ha confermato il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per affidamento/integrazione minore;
nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. RI OS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino bengalese, entrava sul territorio nazionale come minore non accompagnato e veniva collocato presso una struttura della rete SAI; egli otteneva dalla Questura di -OMISSIS- il titolo di soggiorno per minore età, successivamente convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio con validità fino al 10 luglio 2024.
In data 20 marzo 2024, avendo reperito un’attività lavorativa sulla base di contratto di apprendistato di durata triennale, lo straniero chiedeva la conversione del titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro subordinato.
Tuttavia, in occasione della convocazione del giorno 27 maggio 2025 presso gli uffici della Questura di -OMISSIS- per l’identificazione e il fotosegnalamento, veniva richiesto al ricorrente di sottoscrivere un verbale nel quale si dava atto che lo stesso aveva “ rinunciato alla pratica perché ha inviato il kit in posta prima di passare per lo Sportello Unico di -OMISSIS- ”.
L’interessato instava per la riapertura del procedimento e, avendo ricevuto un diniego, proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo l’annullamento del provvedimento di rigetto implicito della domanda di conversione del permesso di soggiorno nonché del successivo riscontro negativo della Questura di -OMISSIS-.
Costituitosi in resistenza con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero dell’interno chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile in quanto non avente ad oggetto un atto di natura provvedimentale.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 11 settembre 2024, l’istanza cautelare accedente al ricorso è stata accolta ai fini del riesame, con la precisazione che l’Amministrazione procedente era tenuta a riattivare il procedimento originario, valutando, in contraddittorio con l’istante, se ricorressero i requisiti formali e sostanziali per accogliere la prima istanza o, in via subordinata, l’istanza successivamente proposta.
All’esito del riesame, la Questura di -OMISSIS- adottava un nuovo diniego la cui motivazione evidenzia che il richiedente “ non ha allegato al kit il contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello Unico di -OMISSIS- ”.
L’interessato ha impugnato il provvedimento sopravvenuto con ricorso per motivi aggiunti notificato il 21 gennaio 2026 e depositato il giorno successivo, deducendo quanto segue:
I) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 per non avere la PA in alcun modo considerato gli argomenti offerti nella replica al preavviso di rigetto”.
L’Amministrazione avrebbe trascurato completamente l’apporto partecipativo del privato.
II) “Violazione di legge in relazione agli artt. 6 comma 1 D.Lgs. 286/98 e 14 comma 6 DPR 394/99, considerata la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4773 del 28/11/2011; Radicale carenza di istruttoria; Eccesso di potere per travisamento dei fatti: errata valutazione circa il (supposto) requisito dell’autorizzazione prefettizia alla conversione e della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico Immigrazione ai fini della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato”.
Avendo presentato la comunicazione unificata LAV, il ricorrente non sarebbe stato tenuto a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso la Prefettura.
III) “Violazione di legge in relazione all’art. 11 comma 1 lett. c- sexies) DPR 394/1999; Radicale carenza di istruttoria; Eccesso di potere per travisamento dei fatti: sussistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per affidamento-integrazione”.
In ogni caso, a fronte del prosieguo della misura di affidamento ai servizi sociali, il ricorrente avrebbe avuto diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per affidamento/integrazione.
IV) “Violazione di legge in relazione all’art. 5 commi 5 e 9 D.Lgs. 286/98; Radicale carenza di istruttoria e di motivazione: mancata valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno diverso da quelli richiesti”.
In via subordinata, il ricorrente sostiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno a titolo differente da quello originariamente richiesto, ad esempio un permesso per protezione speciale.
In data 16 febbraio 2026, parte ricorrente ha depositato una memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.
All’udienza in camera di consiglio del 19 febbraio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare accedente al ricorso per motivi aggiunti, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso ai difensori delle parti.
Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha adottato un provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno che sostituisce gli atti gravati con il ricorso principale, sicché l’interessato non potrebbe trarre alcuna utilità dal loro annullamento.
Il ricorso aggiuntivo è fondato e come tale va accolto, poiché l’Amministrazione, come dedotto con il primo motivo aggiunto, non ha effettivamente tenuto conto dell’apporto partecipativo che l’interessato, a seguito del preavviso di rigetto, aveva fornito con nota del proprio legale trasmessa via mail in data 31 ottobre 2025.
Tale nota, peraltro, è stata richiamata nel provvedimento finale, ma l’Amministrazione procedente non ha in alcun modo illustrato le ragioni per cui i suoi articolati contenuti - pacificamente idonei a determinare, ove condivisi, un diverso esito del procedimento - siano stati ritenuti non “ suscettibili di valutazione favorevole ”.
Ciò non significa che la motivazione dell’atto dovesse contenere una confutazione analitica delle osservazioni svolte in replica al preavviso di rigetto: essa, tuttavia, avrebbe dovuto dimostrare che di tale apporto si era effettivamente tenuto conto ai fini della decisione finale, consentendo di evincere le complessive ragioni per cui è stato disatteso.
Nel caso di specie, tale esplicitazione risulta assente, sicché sussiste la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Né vale a sorreggere il provvedimento in sede giurisdizionale il richiamo alla determinazione con cui lo Sportello unico per l’immigrazione aveva respinto, in quanto tardiva, l’istanza di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro, poiché tale atto è stato impugnato con autonomo ricorso e annullato dalla Sezione con la sentenza n. 276 del 9 gennaio 2026.
Per le esposte ragioni, il provvedimento impugnato con motivi aggiunti è illegittimo e, pertanto, deve essere annullato.
La peculiarità della vicenda contenziosa induce a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso principale; accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Questura di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 25 novembre 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.