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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 11138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11138 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
RGN. 40835 del 2023;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti S. D'Onofrio, V. Grillo Spina e F. Commini e CP_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Pessi e M. Santori e CP_2 in persona del legale rappresentante, terzo chiamato, contumace all'udienza del 4 novembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00, oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, dipendente della società convenuta dal settembre 1985, chiede il riconoscimento del livello programmista-regista Classe A o di livello 1° a far data dal febbraio 2006 sino alla quiescenza nell'aprile 2023, con conseguente pagamento delle differenze retributive.
Preliminarmente si osserva che la diffida della ricorrente è del dicembre 2020, pertanto sussiste sia la (parziale) prescrizione decennale del diritto all'inquadramento superiore sia la (parziale) prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive. Quest'ultima prescrizione decorre in costanza di rapporto, perché il rapporto a tempo indeterminato dal 1985 gode di una certa stabilità reale, sotto il profilo del rimedio della reintegrazione e perché l'essere il capitale del datore (quasi) interamente detenuto dallo Stato lo preserva da licenziamenti arbitrari o da riorganizzazioni con sacrificio di personale.
Ancora preliminarmente si osserva che con sentenza della Corte di Appello dell'ottobre 2016 alla lavoratrice è stato riconosciuto l'inqudramento di programmista-regista 3° liv. a far data dal giugno 1997, pertanto, per il principio del dedotto e deducibile, non può giudicarsi nuovamente sull'inqudramento della ricorrente sino ad ottobre 2016.
Nel merito il livello riconosciutole dalla sentenza ora richiamata copre i compiti svolti dalla ricorrente sino alla cessazione del rapporto.
Invero, come si evince da una valutazione globale sia dei documenti in atti sia delle dichiarazioni testimoniali assunte, la ricorrente ha svolto il ruolo di capo progetto per programmi che per lo più utlizzavano materiale di repertorio. La ricorrente doveva sulla base di un'idea di altri portarla ad esecuzione concretamente, godendo di una certa autonomia nel ricercare il materiale già realizzato e assemblarlo. Poteva capitare anche che venissero realizzate nuove brevi interviste, o fosse aggiunto un commento musicale, o una voce che raccordasse le varie immagini, ma niente di più.
Pers Il gruppo che coordinava era piuttosto limitato ( Per_1 Per_2
[...]
), in quanto la ricorrente faceva da tramite, proponendo il Per_4 risultato esecutivo di un progetto, ideato da altri, a figure superiori ( , , , e si limitava a verificare le autorizzazioni Per_5 Per_6 Persona_7 necessarie per l'utilizzo dei contenuti preesistenti, ricercare i mezzi materiali per la realizzazione dei marginali contenuti creati ex novo, alla cui realizzazione, peraltro, provvedevano l'autore il regista Per_1 Pers
il giornalista figure autonome non sottoordinate alla Per_2 ricorrente che semplicemente faceva da tramite con le richieste di produzione e dava unità al programma di volta in volta in lavorazione. Indicava agli addetti del suo gruppo cosa fare non come, poi erano questi ultimi che realizzavano ciò che di nuovo vi era da realizzare e la ricorrente lo presentava ai suoi superiori, i quali per lo più neanche intervenivano, a dimostrazione che non vi era alcuna complessità o problematicità. Se si può fare un paragone la ricorrente svolgeva il ruolo di capo cantiere (che normalmente ha al più il titolo di geometra) che raccoglie dalla committenza il progetto e gli dà esecuzione utilizzando e organizzando le varie maestranze ma ad es. se sorge un problema chiama l'ingegnere che gli prospetterà la soluzione e il capo cantiere ricercherà i mezzi per attuarlo, ma la soluzione è dell'ingegnere; così in questo caso la ricorrente riporta e in parte individua cosa fare ma poi provvedono i suoi collaboratori autonomamente ossia il momento creativo, autoriale è di questi ultimi. La ricorrente al più sceglie tra i vari contenuti quello più consono al progetto, peraltro, si ribadisce, contenuti già esistenti, una sorta di collage quindi connotato da coerenza, fruibilità (e si coglie l'occasione per evidenziare che si tratta per lo più di prodotti anche culturali di buon livello, che giustificano e fanno buon uso della proprietà pubblica dell'azienda radiotelevisiva).
Ed allora calando questa realtà nelle categorie contrattuali (v. doc. 41 fascicolo parte ricorrente) si evidenzia che la qualifica di programmista multimediale non si è connotata per produzioni complesse, di media o grande complessità, come richiedono i livelli 2° e 1°, bensì individuano quella figura che con capacità ideativa e creativa, con elevata autonomia di iniziativa e operativa, con notevoli capacità professionali, coordina e conduce un reparto, un gruppo di lavoro per un fine specifico.
E' proprio la non complessità dei progetti e la loro parziale originalità che non permettono di collacare l'attività della ricorrente ad un livello superiore, che si limita a fare per lo più da collettore di richieste e e materiale di archivio portandolo ad unità nel prodotto richiesto: manca quel livello elevato per ampiezza e natura che giustificherebbe il passaggio alla qualifica superiore.
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 4 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti S. D'Onofrio, V. Grillo Spina e F. Commini e CP_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Pessi e M. Santori e CP_2 in persona del legale rappresentante, terzo chiamato, contumace all'udienza del 4 novembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00, oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, dipendente della società convenuta dal settembre 1985, chiede il riconoscimento del livello programmista-regista Classe A o di livello 1° a far data dal febbraio 2006 sino alla quiescenza nell'aprile 2023, con conseguente pagamento delle differenze retributive.
Preliminarmente si osserva che la diffida della ricorrente è del dicembre 2020, pertanto sussiste sia la (parziale) prescrizione decennale del diritto all'inquadramento superiore sia la (parziale) prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive. Quest'ultima prescrizione decorre in costanza di rapporto, perché il rapporto a tempo indeterminato dal 1985 gode di una certa stabilità reale, sotto il profilo del rimedio della reintegrazione e perché l'essere il capitale del datore (quasi) interamente detenuto dallo Stato lo preserva da licenziamenti arbitrari o da riorganizzazioni con sacrificio di personale.
Ancora preliminarmente si osserva che con sentenza della Corte di Appello dell'ottobre 2016 alla lavoratrice è stato riconosciuto l'inqudramento di programmista-regista 3° liv. a far data dal giugno 1997, pertanto, per il principio del dedotto e deducibile, non può giudicarsi nuovamente sull'inqudramento della ricorrente sino ad ottobre 2016.
Nel merito il livello riconosciutole dalla sentenza ora richiamata copre i compiti svolti dalla ricorrente sino alla cessazione del rapporto.
Invero, come si evince da una valutazione globale sia dei documenti in atti sia delle dichiarazioni testimoniali assunte, la ricorrente ha svolto il ruolo di capo progetto per programmi che per lo più utlizzavano materiale di repertorio. La ricorrente doveva sulla base di un'idea di altri portarla ad esecuzione concretamente, godendo di una certa autonomia nel ricercare il materiale già realizzato e assemblarlo. Poteva capitare anche che venissero realizzate nuove brevi interviste, o fosse aggiunto un commento musicale, o una voce che raccordasse le varie immagini, ma niente di più.
Pers Il gruppo che coordinava era piuttosto limitato ( Per_1 Per_2
[...]
), in quanto la ricorrente faceva da tramite, proponendo il Per_4 risultato esecutivo di un progetto, ideato da altri, a figure superiori ( , , , e si limitava a verificare le autorizzazioni Per_5 Per_6 Persona_7 necessarie per l'utilizzo dei contenuti preesistenti, ricercare i mezzi materiali per la realizzazione dei marginali contenuti creati ex novo, alla cui realizzazione, peraltro, provvedevano l'autore il regista Per_1 Pers
il giornalista figure autonome non sottoordinate alla Per_2 ricorrente che semplicemente faceva da tramite con le richieste di produzione e dava unità al programma di volta in volta in lavorazione. Indicava agli addetti del suo gruppo cosa fare non come, poi erano questi ultimi che realizzavano ciò che di nuovo vi era da realizzare e la ricorrente lo presentava ai suoi superiori, i quali per lo più neanche intervenivano, a dimostrazione che non vi era alcuna complessità o problematicità. Se si può fare un paragone la ricorrente svolgeva il ruolo di capo cantiere (che normalmente ha al più il titolo di geometra) che raccoglie dalla committenza il progetto e gli dà esecuzione utilizzando e organizzando le varie maestranze ma ad es. se sorge un problema chiama l'ingegnere che gli prospetterà la soluzione e il capo cantiere ricercherà i mezzi per attuarlo, ma la soluzione è dell'ingegnere; così in questo caso la ricorrente riporta e in parte individua cosa fare ma poi provvedono i suoi collaboratori autonomamente ossia il momento creativo, autoriale è di questi ultimi. La ricorrente al più sceglie tra i vari contenuti quello più consono al progetto, peraltro, si ribadisce, contenuti già esistenti, una sorta di collage quindi connotato da coerenza, fruibilità (e si coglie l'occasione per evidenziare che si tratta per lo più di prodotti anche culturali di buon livello, che giustificano e fanno buon uso della proprietà pubblica dell'azienda radiotelevisiva).
Ed allora calando questa realtà nelle categorie contrattuali (v. doc. 41 fascicolo parte ricorrente) si evidenzia che la qualifica di programmista multimediale non si è connotata per produzioni complesse, di media o grande complessità, come richiedono i livelli 2° e 1°, bensì individuano quella figura che con capacità ideativa e creativa, con elevata autonomia di iniziativa e operativa, con notevoli capacità professionali, coordina e conduce un reparto, un gruppo di lavoro per un fine specifico.
E' proprio la non complessità dei progetti e la loro parziale originalità che non permettono di collacare l'attività della ricorrente ad un livello superiore, che si limita a fare per lo più da collettore di richieste e e materiale di archivio portandolo ad unità nel prodotto richiesto: manca quel livello elevato per ampiezza e natura che giustificherebbe il passaggio alla qualifica superiore.
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 4 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro