Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 31/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
OGGETTO: opposizione
all'esecuzione REPUBBLICA ITALIANA (intimazione di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pagamento)
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 31/01/2025, mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 425/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SPECIALE PAOLA come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Zara n. 1 89015 Palmi Italia;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CHILLEMI GIUSEPPE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA GALLIERA 4 40121 BOLOGNA;
• (C.F. ) rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. PALESE MARIA ELENA come da procura in atti;
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (intimazione di pagamento)
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 19/06/2024 proponeva Parte_1 opposizione alla intimazione di pagamento n. 09420239006441071/000 contenente, tra le altre, le tre seguenti cartelle di pagamento attinenti a crediti per contributi e sanzioni della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
Forense:
1. Cartella n. 09420120027545210000 notificata in data 15.01.2013 e riguardante l'importo pari ad € 35,75 per sanzioni relative agli anni 2007-2009;
2. Cartella n. 09420160030232430000 notificata in data 20.01.2017 e riguardante l'importo pari ad €. 1.049,35 per contributi degli anni 2014-2015; 1
3. Cartella n. 09420200018341500000 notificata in data 13.04.2022 e riguardante per l'importo pari ad €. 2.230,50 per contributi dell'anno 2014.
Il tutto per un importo complessivo pari ad € 3.315,60.
Sosteneva di avere già provveduto al pagamento delle somme, mediante due bonifici effettuati nel 2022, a seguito di una verifica dichiarativa e contributiva che la aveva effettuato in conseguenza della sua Cancellazione CP_1 dell'Albo Professionale dell'Ordine di Palmi, avvenuta in data 10.7.2021.
La le aveva infatti comunicato con provvedimento del 24.11.2021 un CP_1 credito per un importo complessivo di € 5.350,09 in relazione ad un periodo oggetto di verifica decorrente dal 2007 sino al 2020.
Sosteneva pertanto che, ad avvenuto pagamento, era onere dell'Ente impositore comunicare all lo sgravio delle Controparte_3 cartelle impugnate.
Concludeva pertanto chiedendo accertare e dichiarare l'insussistenza dei crediti contributivi azionati mediante procedura di riscossione coattiva con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento poste a base dell'intimazione di pagamento opposta.
2. Costituitasi in giudizio, la resisteva alla proposta Controparte_4 azione, evidenziando, quanto alla cartella di pagamento dell'anno 2012, che le sanzioni dichiarative per l'omesso invio dei modelli 5 relativi agli anni 2007, 2008 e
2009 risultavano interamente versate e che la somma residua si riferiva
“probabilmente” agli interessi dovuti per un ritardo nel versamento.
Quanto alla cartella dell'anno 2016 e quella dell'anno 2020 si riferivano a contributi e sanzioni dovuti per l'annualità 2014. La prima riguardante i contributi minimi e di maternità e la seconda riguardante i contributi soggettivi ed integrativi in eccedenza rispetto ai minimi.
Escludeva che le posizioni debitorie fossero ricomprese tra quelle oggetto della verifica effettuata a seguito della cancellazione dalla della CP_1 ricorrente, in quanto tale accertamento riguardava le annualità successive, a partire dal 2015, sino al 2020.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.
3. SI costituiva altresì in giudizio l (nel Controparte_3 prosieguo: ADER).
2 Eccepiva il difetto di legittimazione passiva, essendo esclusivamente incaricata della esazione dei crediti contributivi, quale semplice adiectus solutionis causa.
Deduceva comunque la regolare notifica degli avvisi di addebito (rectius: cartelle di pagamento) e di due precedenti avvisi di intimazione, chiedendo il rigetto della domanda.
4. La causa è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa, senza necessità di ulteriore istruttoria, a seguito del deposito di memorie ex art. 420
c.p.c.
Il ricorso è sostanzialmente infondato, eccettuato che per una piccola somma.
Va anzitutto premesso che parte ricorrente non contesta l'originaria esistenza dei crediti portati dalle cartelle, deducendo piuttosto l'intervento di un successivo fatto estintivo del diritto fatto valere, e cioè l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto.
Esaminate le cartelle di pagamento prodotte da parte ricorrente con la memoria autorizzata, il cui esame risulta necessario ai fini del decidere, con conseguente loro acquisizione al processo anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., posto che il c.d. “prospetto del contribuente” prodotto dalla non contiene CP_1 tutte le informazioni necessarie, si rileva quanto segue.
La cartella n. 09420120027545210000 riguarda sanzioni per omissioni di comunicazioni obbligatorie alla per complessivi € 1.196,88 relativi alle CP_1 annualità 22007, 2008 e 2009. La Cartella risulta quasi interamente pagata, residuando solo l'importo a titolo di residua sazione di € 24.58 per l'anno 2009,cui vanno aggiunti gli interessi di mora e oneri di riscossione (come da avviso di intimazione) per giungere alla somma complessiva di € 35,75.
La cartella n. 09420160030232430000 riguarda il contributo soggettivo minimo ed il contributo di maternità per l'anno 2014 nonché interessi sul contributo soggettivo minimo e di maternità per l'anno 2015, per un totale di € 869,28
(sommatoria del c.d. “importi residui” risultanti nel documento) cui vanno aggiunti gli interessi di mora e gli oneri di riscossione (come da avviso di intimazione) per giungere alla somma di € 1.043,47.
La cartella n. 09420200018341500000 riguarda contributo soggettivo e contributo integrativo, sempre per l'annualità del 2014, oltre sanzioni ed interessi per omesso versamento delle due voci, per un totale di € 2.062,32 (sommatoria
3 degli “importi residui” indicati in cartella), cui vanno aggiunti gli interessi di mora e gli oneri di riscossione (come da avviso di intimazione), per giungere alla complessiva somma di € 2.224,62.
Per ciascuna delle due cartelle più recenti vanno infine aggiunti € 5,88 per diritti di notifica.
Il totale complessivo asseritamente dovuto è quindi di € 3.315,50.
Dal prospetto allegato alla verifica contributiva conseguente alla cancellazione dalla , comunicata con lettera del 24.11.2021, si ricava che CP_1 essa si riferisce esclusivamente alle annualità dal 2015 al 2020. Ne rimane dunque esclusa l'annualità 2014 ed anche le precedenti, dal 2007 al 2009.
Da un semplice confronto dei documenti sin qui richiamati, emerge quindi che l'eccezione di adempimento sollevata dalla parte ricorrente può riguardare solo la ridotta somma dovuta per “interessi su sorte e sanzioni” per l'anno 2015 per complessivi € 19,12 + 4,16, cui si aggiungono gli oneri di riscossione di € 1,16 + 0,24, voci portate dalla seconda cartella n. 09420160030232430000. Totale non dovuto:
€ 24,68.
Ne consegue che la prima e la terza cartella devono essere integralmente confermate, mentre il credito di cui alla seconda cartella deve essere ridotto di €
24,68. La somma dovuta è quindi pari a complessivi € 3.290,82.
5. E' infine fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_5
Nel caso in esame parte ricorrente non svolge infatti alcuna opposizione avente ad oggetto la regolarità degli atti esecutivi, né eccepisce la omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento.
A tal riguardo si richiama Cass. Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022, Rv.
664407 - 01, secondo cui in tema di riscossione dei crediti previdenziali, la legittimazione a contraddite compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Osserva la Corte nella pronuncia che “12.2 … limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria.
12.3. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le 4 soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito
della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa
(Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito
(positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo”.
I principi espressi dalla pronuncia a Sezioni Unite trovavo applicazione anche nella fattispecie in esame.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione al rapporto processuale con CP_5
Devono invece essere compensate per la metà con riferimento alla convenuta , non solo per la parziale insussistenza del credito nei CP_1 termini sopra indicati, ma, principalmente, perché la comunicazione della CP_1 del 24.11.2021, attinente alla verifica successiva alla cancellazione dall'Albo professionale, ha oggettivamente un contenuto ambiguo, dal momento che prima dell'elenco delle annualità interessate è indicato che gli “anni oggetto di
5 verifica” sono quelli “dal 2007” sino “al 2020”, il che ha contribuito ad ingenerare nella ricorrente l'errore circa la debenza delle somme, essendo stata indotta a presumere che anche le annualità indicate nelle cartelle contenute nella intimazione di pagamento fossero state oggetto di verifica.
La restante metà delle spese devono essere poste a carico della parte ricorrente, sostanzialmente soccombente.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore degli addebiti contestati e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione disattese
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_5
2) accerta e dichiara l'insussistenza della pretesa contributiva di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense limitatamente alla somma di € 24,68;
3) per l'effetto, conferma parzialmente la cartella n. 094 2016 0030232430000 per la inferiore somma di € 1.024,67 e conferma integralmente le cartelle di pagamento n. 094 2012 0027545210000 e n. 094 2020 0018341500000, poste alla base della intimazione di pagamento opposta n. 094 2023 9006441071/000;
4) condanna alla rifusione del 50% delle spese di lite di Cassa Parte_1
Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, che liquida, per l'intero, in complessivi € 886,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa la restante metà delle spese;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite dell Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 886,00 oltre al 15% sul compenso Controparte_3 per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Ferrara il 31/01/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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