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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 5989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5989 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 5432/2024
R.G.V.G., proposto da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ALESSI ANTONIO CRISTOFERO giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PATANE' ANGELO GIUSEPPE giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 10/12/2024, e Parte_1 Controparte_1 premettendo di avere contratto matrimonio in Acireale il 26.09.2013 e che dalla loro unione è nata la figlia ad Acireale il 17.2.2015, decorso il tempo necessario dalla separazione Persona_1 personale, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere senza ingerenza nella vita privata e liberi di fissare la propria residenza;
2. Assegnare la casa coniugale alla signora . Controparte_1 3. Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 200,00 (duecento/00) Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore oltre il 50% delle spese Persona_1 straordinarie come per legge.
4. Si dichiara che il sig. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1 delibera del COA di Catania Prot. N. 2024/19376/GP del 10.9.2024.
5. PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
6. Confermare l'affidamento della figlia minorenne di anni 9 ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre in Via Mameli nr 27, i quali Controparte_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio minore abita, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna in Giarre Via
Mameli nr 27.
5. Il padre, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: due giorni infrasettimanali dopo l'uscita dalla scuola fino alle ore 20,00 da fissare di volta in volta in funzione degli impegni scolastici e/o lavorativi del padre e due fine settimana dalle ore 16 fino alle 20 della domenica alternandoli con il padre e due fine settimana dalle ore 16 fino alle ore 20 oppure la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Nel periodi festivo il padre potrà tenere con se il minore 15 giorni consecutivi e otto giorni compreso il natale nel periodo di natale alternandolo con il Capodanno e tre giorni nel periodo pasquale alternando il giorno di pasqua con il lunedì' dell'angelo
6. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 200,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di separazione.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Nessun assegno di mantenimento è previsto per il mantenimento del coniuge.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti
All'udienza del 15.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto omologazione n. 687/2023 del 20/03/2023 RG n. 1569/2023) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole, considerato che si presume la percezione integrale dell'assegno unico da parte del genitore collocatario in via prevalente.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5432/2024 R.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Acireale il 26.09.2013 tra
[...]
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Acireale atto n. 38, parte II, serie C, anno 2013, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 31.10.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco
SENTENZA nel procedimento di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 5432/2024
R.G.V.G., proposto da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ALESSI ANTONIO CRISTOFERO giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PATANE' ANGELO GIUSEPPE giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 10/12/2024, e Parte_1 Controparte_1 premettendo di avere contratto matrimonio in Acireale il 26.09.2013 e che dalla loro unione è nata la figlia ad Acireale il 17.2.2015, decorso il tempo necessario dalla separazione Persona_1 personale, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere senza ingerenza nella vita privata e liberi di fissare la propria residenza;
2. Assegnare la casa coniugale alla signora . Controparte_1 3. Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 200,00 (duecento/00) Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore oltre il 50% delle spese Persona_1 straordinarie come per legge.
4. Si dichiara che il sig. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1 delibera del COA di Catania Prot. N. 2024/19376/GP del 10.9.2024.
5. PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
6. Confermare l'affidamento della figlia minorenne di anni 9 ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre in Via Mameli nr 27, i quali Controparte_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio minore abita, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna in Giarre Via
Mameli nr 27.
5. Il padre, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: due giorni infrasettimanali dopo l'uscita dalla scuola fino alle ore 20,00 da fissare di volta in volta in funzione degli impegni scolastici e/o lavorativi del padre e due fine settimana dalle ore 16 fino alle 20 della domenica alternandoli con il padre e due fine settimana dalle ore 16 fino alle ore 20 oppure la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Nel periodi festivo il padre potrà tenere con se il minore 15 giorni consecutivi e otto giorni compreso il natale nel periodo di natale alternandolo con il Capodanno e tre giorni nel periodo pasquale alternando il giorno di pasqua con il lunedì' dell'angelo
6. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 200,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di separazione.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Nessun assegno di mantenimento è previsto per il mantenimento del coniuge.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti
All'udienza del 15.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto omologazione n. 687/2023 del 20/03/2023 RG n. 1569/2023) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole, considerato che si presume la percezione integrale dell'assegno unico da parte del genitore collocatario in via prevalente.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5432/2024 R.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Acireale il 26.09.2013 tra
[...]
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Acireale atto n. 38, parte II, serie C, anno 2013, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 31.10.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco