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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/11/2024, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5861 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
12/11/1988;
e
rappresentata con procura speciale da Controparte_1 Pt_2
, C.F. , nata in [...] il [...]
[...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati GALLO NICOLA e NOGARA SILVIA
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi il 05.03.2016
in DO (VI), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
DO (VI) al n.2, Parte I, Ufficio I, Anno 2016, ordinando la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio dello Stato Civile competente, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
2. Confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale,
essendo economicamente autosufficiente.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in BRENDOLA
2 (VI) in data 05/03/2016.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 08/02/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 558/2024 pubblicata in data 11/03/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 29/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 558/2024 del 11/03/2024 passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
3 Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
- rappresentata con procura speciale da - in CP_1 Parte_2
DO (VI) il 05/03/2016 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DO (VI) al n. 2, parte I, anno 2016;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 5.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5861 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
12/11/1988;
e
rappresentata con procura speciale da Controparte_1 Pt_2
, C.F. , nata in [...] il [...]
[...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati GALLO NICOLA e NOGARA SILVIA
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi il 05.03.2016
in DO (VI), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
DO (VI) al n.2, Parte I, Ufficio I, Anno 2016, ordinando la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio dello Stato Civile competente, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
2. Confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale,
essendo economicamente autosufficiente.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in BRENDOLA
2 (VI) in data 05/03/2016.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 08/02/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 558/2024 pubblicata in data 11/03/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 29/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 558/2024 del 11/03/2024 passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
3 Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
- rappresentata con procura speciale da - in CP_1 Parte_2
DO (VI) il 05/03/2016 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DO (VI) al n. 2, parte I, anno 2016;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 5.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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