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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2024, n. 17086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17086 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN CH nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
Lette le conclusioni del PG, DOMENICO SECCIA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 17086 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 31/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata nell'interesse di CH TI intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con: a) sentenza della Corte di assise di appello di Bari, in data 5 ottobre 2018, irrevocabile il 17 settembre 2019, di condanna per i reati di associazione finalizzata al narcotraffico, contestata come commessa da marzo 2011 fino alla data odierna, e più fatti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi da agosto 2011 a febbraio 2012; b) sentenza della Corte d'appello di Bari, in data 5 giugno 2020, irrevocabile il 5 marzo 2021, di condanna per il reato di estorsione commessa da dicembre 2014 a dicembre 2016. A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non potesse ravvisarsi il medesimo disegno criminoso tra i fatti separatamente giudicati per la distanza temporale (di più di due anni) intercorrente tra gli stessi e per l'assenza - alla lettura delle sentenze di merito - di elementi dai quali inferire l'unitaria e anticipata deliberazione. Ha, inoltre, rilevato che neppure vi fossero elementi indicativi della dedotta commissione dell'estDrsione di cui alla seconda sentenza in contiguità con il clan Di LA, ritenendo pertanto le condotte illecite giudicate quali espressione di una mera tendenza a delinquere del condannato. 2. Ricorre TI, a mezzo del suo difensore, per cassazione e - con l'unico motivo - lamenta che l'ordinanza avrebbe omesso di considerare la circostanza che il reato giudicato con la sentenza indicata sub b), commesso dal dicembre 2014 al 13 dicembre 2016, s'inserirebbe - sotto il profilo dell'epoca di commissione - nel periodo di permanenza dell'associazione criminosa di cui alla sentenza sub a) che, difatti, avrebbe operato nell'arco temporale «da marzo 2011, fino alla data odierna», dovendosi individuare il termine di cessazione della permanenza nella data del 4 novembre 2016, ovverosia quella della pronuncia della sentenza di primo grado. Evidenzia, inoltre, che i fatti sarebbero stati commessi nel medesimo contesto territoriale (Casamassima) e, più in generale, ambientale. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 27 novembre 2023, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. 2. Osserva il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). Infine, con particolare riferimento alla continuazione tra il reato di partecipazione a reato associativo e i reati scopo, il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639 de128/3/2006, Adanno, Rv. 234100). Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non al momento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). 3. Ciò premesso in diritto, osserva il Collegio come il giudice dell'esecuzione abbia fatto buon governo dei suddetti principi, dando adeguato conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto che la condotta di estorsione giudicata con la seconda sentenza - reato estraneo all'oggetto dell'associazione finalizzata al narcotraffico e che, alla lettura della sentenza di merito, non risultava in alcun modo legato all'attività criminale del clan Di LA - potesse ritenersi legato_,ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. alla condotta associativa, cessata due anni prima. Si tratta di una motivazione perfettamente in linea con il principio consolidato in sede di legittimità secondo cui il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali;
sicché «In caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537). Non coglie, poi, nel segno ed è, anzi, errata in diritto, la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui la condotta estorsiva giudicata dalla sentenza sub b) s'inserirebbe nel periodo di permanenza dell'associazione criminosa di cui alla sentenza sub a), che ha operato nell'arco temporale «da marzo 2011 fino alla data odierna», dovendosi individuare il termine finale nella data del 4 novembre 2016, ovverosia quella pronuncia della sentenza di primo grado. In primo luogo, ove la contestazione del reato associativo fosse stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta", la regola - di natura meramente 70- processuale - per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado-non sarebbe comunque valsa a fondare una presunzione di colpevolezza fino a quella data. Questa Corte ha già avuto modo di statuire che quando in sede esecutiva deve farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza è compito del giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice di merito abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado (Sez. 1 n. 49625 del 14/11/2023, Gallizzi, Rv. 285429; Sez. 1, n. 20158 del 22/03/2017, Rizzo, Rv. 270118; Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005, Piccolo, Rv. 232966). Sotto altro e dirimente profilo, osserva il Collegio come nel caso che ci occupa - la contestazione della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è avvenuta in forma cosiddetta "chiusa" e, segnatamente, «fino alla data odierna». In tale ipotesi, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, l'imputazione, limitata temporalmente con l'espressione «fino a data odierna», si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, nel caso di rito abbreviato, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265253; Sez. 5, n. 21294 del 01/04/2014, Alaimo, Rv. 260227; Sez. 6, n. 49525 del 24/09/2003, Tasca, Rv. 229504). Sicché l'applicazione di tale principio nel caso di specie va' ad accrescere ulteriormente la cesura temporale valorizzata dal Giudice dell'esecuzione per escludere l'invocato riconoscimento della continuazione. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oo Così deciso il 31 gennaio 2024 -.1- 575
Lette le conclusioni del PG, DOMENICO SECCIA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 17086 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 31/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata nell'interesse di CH TI intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con: a) sentenza della Corte di assise di appello di Bari, in data 5 ottobre 2018, irrevocabile il 17 settembre 2019, di condanna per i reati di associazione finalizzata al narcotraffico, contestata come commessa da marzo 2011 fino alla data odierna, e più fatti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi da agosto 2011 a febbraio 2012; b) sentenza della Corte d'appello di Bari, in data 5 giugno 2020, irrevocabile il 5 marzo 2021, di condanna per il reato di estorsione commessa da dicembre 2014 a dicembre 2016. A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non potesse ravvisarsi il medesimo disegno criminoso tra i fatti separatamente giudicati per la distanza temporale (di più di due anni) intercorrente tra gli stessi e per l'assenza - alla lettura delle sentenze di merito - di elementi dai quali inferire l'unitaria e anticipata deliberazione. Ha, inoltre, rilevato che neppure vi fossero elementi indicativi della dedotta commissione dell'estDrsione di cui alla seconda sentenza in contiguità con il clan Di LA, ritenendo pertanto le condotte illecite giudicate quali espressione di una mera tendenza a delinquere del condannato. 2. Ricorre TI, a mezzo del suo difensore, per cassazione e - con l'unico motivo - lamenta che l'ordinanza avrebbe omesso di considerare la circostanza che il reato giudicato con la sentenza indicata sub b), commesso dal dicembre 2014 al 13 dicembre 2016, s'inserirebbe - sotto il profilo dell'epoca di commissione - nel periodo di permanenza dell'associazione criminosa di cui alla sentenza sub a) che, difatti, avrebbe operato nell'arco temporale «da marzo 2011, fino alla data odierna», dovendosi individuare il termine di cessazione della permanenza nella data del 4 novembre 2016, ovverosia quella della pronuncia della sentenza di primo grado. Evidenzia, inoltre, che i fatti sarebbero stati commessi nel medesimo contesto territoriale (Casamassima) e, più in generale, ambientale. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 27 novembre 2023, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. 2. Osserva il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). Infine, con particolare riferimento alla continuazione tra il reato di partecipazione a reato associativo e i reati scopo, il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639 de128/3/2006, Adanno, Rv. 234100). Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non al momento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). 3. Ciò premesso in diritto, osserva il Collegio come il giudice dell'esecuzione abbia fatto buon governo dei suddetti principi, dando adeguato conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto che la condotta di estorsione giudicata con la seconda sentenza - reato estraneo all'oggetto dell'associazione finalizzata al narcotraffico e che, alla lettura della sentenza di merito, non risultava in alcun modo legato all'attività criminale del clan Di LA - potesse ritenersi legato_,ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. alla condotta associativa, cessata due anni prima. Si tratta di una motivazione perfettamente in linea con il principio consolidato in sede di legittimità secondo cui il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali;
sicché «In caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537). Non coglie, poi, nel segno ed è, anzi, errata in diritto, la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui la condotta estorsiva giudicata dalla sentenza sub b) s'inserirebbe nel periodo di permanenza dell'associazione criminosa di cui alla sentenza sub a), che ha operato nell'arco temporale «da marzo 2011 fino alla data odierna», dovendosi individuare il termine finale nella data del 4 novembre 2016, ovverosia quella pronuncia della sentenza di primo grado. In primo luogo, ove la contestazione del reato associativo fosse stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta", la regola - di natura meramente 70- processuale - per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado-non sarebbe comunque valsa a fondare una presunzione di colpevolezza fino a quella data. Questa Corte ha già avuto modo di statuire che quando in sede esecutiva deve farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza è compito del giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice di merito abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado (Sez. 1 n. 49625 del 14/11/2023, Gallizzi, Rv. 285429; Sez. 1, n. 20158 del 22/03/2017, Rizzo, Rv. 270118; Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005, Piccolo, Rv. 232966). Sotto altro e dirimente profilo, osserva il Collegio come nel caso che ci occupa - la contestazione della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è avvenuta in forma cosiddetta "chiusa" e, segnatamente, «fino alla data odierna». In tale ipotesi, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, l'imputazione, limitata temporalmente con l'espressione «fino a data odierna», si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, nel caso di rito abbreviato, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265253; Sez. 5, n. 21294 del 01/04/2014, Alaimo, Rv. 260227; Sez. 6, n. 49525 del 24/09/2003, Tasca, Rv. 229504). Sicché l'applicazione di tale principio nel caso di specie va' ad accrescere ulteriormente la cesura temporale valorizzata dal Giudice dell'esecuzione per escludere l'invocato riconoscimento della continuazione. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oo Così deciso il 31 gennaio 2024 -.1- 575