Art. 7.
A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la deduzione dal reddito d'impresa prevista dall' articolo 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72 , si applica altresi' ai redditi di impresa dei titolari di autorizzazioni all'autotrasporto, soci di organismi cooperativi esercenti l'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi, ai quali sono applicate le forme e le modalita' previdenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 .
A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la deduzione dal reddito d'impresa prevista dall' articolo 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72 , si applica altresi' ai redditi di impresa dei titolari di autorizzazioni all'autotrasporto, soci di organismi cooperativi esercenti l'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi, ai quali sono applicate le forme e le modalita' previdenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 .