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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/05/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3258/2025 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il 1° giugno 1985 (c.f.: ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Carol Giordani del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“c h i e d o n o che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito Voglia designare il Giudice
Relatore affinchè, acquisito il parere del P.M., riferisca in Camera di Consiglio, per l'accoglimento delle seguenti C O N C L U S I O N I: 1) il figlio minore
[...]
resterà collocato e manterrà residenza abituale ed anagrafica presso la madre Per_1
– attualmente residente in [...] – e rimarrà affidato ad entrambi
1 i genitori in via condivisa, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nei tempi di permanenza presso ciascuno di essi relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Il minore avrà facoltà di permanenza presso il padre – attualmente residente in [...]3 - secondo i seguenti tempi e modalità, salvo diversi accordi tra le parti per impegni lavorativi improrogabili dello stesso: dall'inizio dell'anno scolastico alla fine dello stesso (periodo ordinario): - a fine settimana alterni dal sabato mattina dalle ore 10:00 (o dopo l'orario scolastico se esteso al sabato) sino alla domenica sera alle ore 19.00 quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- il mercoledì pomeriggio dopo la scuola (o ritirandolo alla mattina il padre presso l'abitazione materna qualora si tratti di mercoledì festivo) sino al giovedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione materna qualora trattasi di giovedì festivo); - a settimane alterne, quando il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre lo terrà con sé dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino al sabato mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (se estesa al sabato) o presso l'abitazione materna. Dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo (periodo estivo): - a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio (post camp estivo) sino alla domenica sera alle ore 19.00 quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- il mercoledì pomeriggio post camp estivo (o ritirandolo il padre presso l'abitazione materna qualora si tratti di mercoledì “libero”) sino al giovedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà al camp estivo o presso l'abitazione materna;
- 15 (quindici) giorni anche non consecutivi previo accordo tra i genitori entro il mese di marzo di ogni anno, con l'obbligo per ogni genitore di comunicare all'altro il luogo di villeggiatura. Vacanze di Natale (dalla chiusura della scuola alla riapertura): 7 (sette) giorni anche non consecutivi con ciascun genitore da concordarsi entro il mese di ottobre avendo cura di alternare con ciascun genitore di anno in anno la Vigilia di Natale e i giorni di Natale - S. Stefano. La Vigilia di Natale 2025 la trascorrerà con il Per_1
2 padre mentre i giorni di Natale e Santo Stefano 2025 con la madre. Il Capodanno verrà trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori precisandosi, a tal fine, che per
Capodanno le parti intendono il periodo che va dalla mattina 31.12 alla sera del 02.01.
Il Capodanno 2025 lo trascorrerà con la madre;
Vacanze di Pasqua (dalla Per_1
chiusura della scuola alla riapertura): 3 (tre) giorni con ciascun genitore da concordarsi entro il mese di febbraio avendo cura di alternare con ciascun genitore di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025, trascorrerà con Per_1
il padre il giorno di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo. Con ulteriore possibilità per il padre di tenere con sé il figlio minore anche in Persona_1
momenti diversi rispetto a quelli sopra individuati, ovviamente previa richiesta ed accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di quest'ultima e con quelli scolastici/paradidattici/sportivi/ricreativi del minore;
2) corrisponderà a a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento del figlio minore e fino a quando lo stesso non sarà Persona_1
economicamente autosufficiente, l'importo mensile di euro 330,00 (trecentotrenta/00) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig. da effettuarsi Pt_2
entro il giorno 10 di ogni mese a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, se positivi;
3) le spese straordinarie inerenti il minore saranno ripartite tra i Persona_1
genitori nella misura del 50% ciascuno [intendendosi come tali quelle previste dal
Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare approvato dal
Tribunale di Bologna ed inclusa per quella relativa alla refezione-mensa scolastica/tassa di frequenza scolastica come pattuito al punto 4) delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio];
4) l'Assegno Unico Universale per i figli, istituito dal d.lgs. n. 230/2021 o analoga provvidenza che dovesse sostituirlo o assorbirlo nonché qualsiasi altro contributo anche pubblico, beneficio o detrazione previsti ex lege (esclusa la detrazione delle spese
3 straordinarie da effettuarsi in base alle percentuali di ripartizione delle stesse) saranno percepiti integralmente dalla madre (come in passato lo erano gli Parte_2
assegni familiari);
5) il cane “Fiore detto Happy” attualmente di proprietà del sig. e stabilmente Per_1
convivente con la sig.ra sarà ceduto in proprietà a quest'ultima che se ne Pt_2
occuperà integralmente, con impegno di entrambi all'annotazione della relativa variazione presso l'Anagrafe canina;
6) i compensi professionali e le spese legali del presente procedimento saranno a totale carico di e nulla sarà dovuto da a detto titolo”. Parte_1 Parte_2
Il Pubblico Ministero non ha espresso il proprio parere.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 6 marzo 2025, e Parte_1 Parte_2
premesso che su ricorso congiunto dei coniugi il Tribunale di Bologna, con sentenza n.
666/2019 pubblicata il 14 marzo 2019, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti il 30 giugno 2012 a Bologna, disponendo l'affidamento ad entrambi i genitori in via condivisa del figlio minore , nato a Per_1
Bologna il 23 marzo 2014, con residenza abituale e anagrafica presso la madre e disciplinando sia i tempi e le modalità di permanenza del figlio presso il padre, sia gli aspetti economici relativi al mantenimento del minore, hanno sostenuto che sono medio tempore intervenuti nuovi giustificati motivi, “quali in particolare la contrazione di un nuovo matrimonio e la nascita di un altro figlio per il sig. con un Parte_1
considerevole incremento delle spese familiari a carico dello stesso nonché la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte della sig.ra , che Parte_2
giustificano la modifica delle disposizioni della sentenza di divorzio.
Sulla base di tali premesse, i ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni comuni sopra riportate.
4 Il Presidente relatore, con il provvedimento reso il 20 marzo 2025, ha disposto l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero, prima di riferire al Collegio in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 473 bis.51, co. 5, c.p.c., in difetto di richiesta congiunta dei ricorrenti di fissazione di udienza per la comparizione delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha espresso il proprio parere.
Rileva il Tribunale, quanto all'intervento del Pubblico Ministero, che questo
Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n.
10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n.
12254).
Nella fattispecie in esame, il ricorso ed il provvedimento con il quale è stato chiesto il parere del Pubblico Ministero sono stati comunicati alla Procura della
Repubblica il 21 marzo 2025 e la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato il suo parere non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
Ciò premesso, si rileva che le conclusioni comuni dei ricorrenti, così come sopra riportate, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre ad essere comunque conformi agli interessi morali e materiali del figlio minore . Va dunque omologato l'accordo dei ricorrenti in ordine alla Per_1
parziale modifica delle condizioni del divorzio.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimono il
Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
5 il Tribunale, decidendo definitivamente, omologa l'accordo raggiunto dai ricorrenti in ordine alla parziale modifica delle condizioni del divorzio contenute nella sentenza del
Tribunale di Bologna n. 666/2019 pubblicata il 14 marzo 2019, dando atto che il regime divorzile previsto dalla menzionata sentenza è parzialmente modificato nei termini concordati dai ricorrenti e sopra riportati.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 22 aprile
2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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