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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 luglio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11523/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Ardizzone, giusta procura allegata al Parte_1 ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Valeria Salvati e Pierluigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti;
-opposto-
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo CP_1 ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. aveva ritenuto che il Persona_1 ricorrente fosse invalido nella misura del 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento, e soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, contestando la Controparte_2 fondatezza del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
1 All'esito dell'udienza dell'11.07.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott.ssa , sulla base Persona_2 degli esiti della visita del periziando e dell'esame della documentazione agli atti, ha concluso che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ipertensiva. Diabete mellito ID. Artroprotesi di anca destra dislocata con deficit statico-dinamico” e che, a causa di queste patologie, lo stesso è da considerare un soggetto “incapace di svolgere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita con diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di dicembre 2024”, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992) a decorrere dalla stessa data.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che il ricorrente, per le patologie da cui è affetto, è in possesso del requisito sanitario previsto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di dicembre 2024.
Poiché il requisito sanitario in discussione è stato riconosciuto soltanto a decorrere dal mese di dicembre 2024, anziché dalla data di presentazione della domanda amministrativa, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
2 Infine, le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 11523/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che è in possesso del requisito sanitario previsto per il riconoscimento del Parte_1 diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di dicembre 2024; dichiara che è un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (ex art. 3, Parte_1 comma 3, legge n. 104/1992) a decorrere dal mese di dicembre 2024; compensa interamente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' ; CP_1 liquida le competenze di avvocato come da separato decreto a carico dell'Erario ex artt. 130 e 133
DPR 115/2002.
Catania, 21 luglio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 luglio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11523/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Ardizzone, giusta procura allegata al Parte_1 ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Valeria Salvati e Pierluigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti;
-opposto-
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo CP_1 ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. aveva ritenuto che il Persona_1 ricorrente fosse invalido nella misura del 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento, e soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, contestando la Controparte_2 fondatezza del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
1 All'esito dell'udienza dell'11.07.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott.ssa , sulla base Persona_2 degli esiti della visita del periziando e dell'esame della documentazione agli atti, ha concluso che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ipertensiva. Diabete mellito ID. Artroprotesi di anca destra dislocata con deficit statico-dinamico” e che, a causa di queste patologie, lo stesso è da considerare un soggetto “incapace di svolgere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita con diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di dicembre 2024”, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992) a decorrere dalla stessa data.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che il ricorrente, per le patologie da cui è affetto, è in possesso del requisito sanitario previsto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di dicembre 2024.
Poiché il requisito sanitario in discussione è stato riconosciuto soltanto a decorrere dal mese di dicembre 2024, anziché dalla data di presentazione della domanda amministrativa, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
2 Infine, le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 11523/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che è in possesso del requisito sanitario previsto per il riconoscimento del Parte_1 diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di dicembre 2024; dichiara che è un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (ex art. 3, Parte_1 comma 3, legge n. 104/1992) a decorrere dal mese di dicembre 2024; compensa interamente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' ; CP_1 liquida le competenze di avvocato come da separato decreto a carico dell'Erario ex artt. 130 e 133
DPR 115/2002.
Catania, 21 luglio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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