Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00633/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05845/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5845 del 2025, proposto da
Autofficina Meccanica di SE OL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Iannuccilli, Federico Iannuccilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rachele Barbarano, Daniela Maddaloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Capodrise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza della sentenza n. 04839/2025 - emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli, sezione 5 ^, in data 17/06/2025 e pubblicata in data 30/06/2025 - con cui veniva accolto il ricorso proposto da Di SE OL in parte qua e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Caserta con l'obbligo per la stessa di concludere il procedimento con provvedimento espresso motivato entro e non oltre il termine di 30 gg;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Caserta e del Comune di Capodrise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa RI BB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che in subiecta materia il giudizio è ordinariamente definito con sentenza in forma semplificata;
Considerato che parte ricorrente ha proposto il ricorso in esame per l’ottemperanza alla sentenza meglio indicata in epigrafe, con la quale veniva stigmatizzata la condotta inerte delle amministrazioni rispetto ad istanza di AUA proposta dalla ricorrente; in particolare, il ricorrente denunciava che non sarebbe stato adottato alcun provvedimento definitorio del procedimento, essendo stato rilasciato solo il diniego della Provincia di Caserta, tuttavia solo “comunicato” dal Comune di Capodrise, che non avrebbe dunque concluso, con provvedimento espresso, il procedimento medesimo;
Considerato che le Amministrazioni resistenti hanno dedotto di avere, ciascuna per quanto di competenza, correttamente ed esaustivamente dato corso alle attività esecutive conseguenti alla sentenza inter partes, in particolare la Provincia emanando il diniego di AUA e il Comune provvedendo alla relativa comunicazione dello stesso, come in tesi sarebbe stato espressamente in sentenza indicato;
Considerato che la sentenza ottemperanda evidenziava, al fine di accertare l’illegittimità del silenzio come denunciata da parte ricorrente, che “non è stata fornita al richiedente alcuna risposta definitiva, quale incombente al SUAP in luogo di tutte le P.A. interessate e comunque coinvolte nel procedimento”, “dovendo pronunciarsi ancora la Provincia di Caserta e mancando comunque il provvedimento finale”; ed ancora che “al SUAP spetta rilasciare l’AUA al soggetto richiedente”;
Ritenuto che tale inequivoca statuizione è conforme con quanto affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’autorizzazione ambientale (di competenza della Provincia) non costituisce il provvedimento finale del procedimento ma confluisce nel provvedimento unico che è rilasciato dal SUAP previa acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari, ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 160 del 2010 e 4 del D.P.R. 59 del 2013;
Ritenuto, in particolare, che il richiamato art. 7, al comma 2, pone in capo al SUAP la competenza all’”adozione” del provvedimento conclusivo (“Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni…”), non senza precisare, a riprova della sopradetta attribuzione normativa in capo proprio al SUAP, che “Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi”; che il richiamato art. 4, al comma 4 e al successivo comma 7, pone ancora in capo al SUAP il “rilascio” del provvedimento;
Ritenuto, dunque, che, quale che sia l’esito del segmento procedimentale incombente sulla Provincia, il SUAP non possa comunque esimersi dall’emanazione del provvedimento finale che, alla stregua di tutte le disposizioni sopra richiamate, resta saldamente nella sua competenza (cfr. Cons. di Stato, nn. 3516/2021 e 8639/2025; TAR Campania, Napoli, V, n. 4099/2024);
Considerato che la sentenza ottemperanda, letta nella sua interezza (cfr. i testuali richiami sopra riportati), impone rispettivamente: alla Provincia di emanare il provvedimento di sua competenza; al SUAP di definire il procedimento con il provvedimento finale;
Considerato che, nella specie, la Provincia ha dato corso a quanto di sua competenza, mentre il SUAP del Comune di Capodrise si è limitato a “comunicare” il provvedimento della Provincia, che, per quanto sopra detto, non può però qualificarsi come provvedimento finale;
Ritenuto, pertanto, il ricorso fondato limitatamente a quanto ancora di competenza del SUAP, cui va nuovamente ordinato di emanare il provvedimento definitorio del procedimento in coerenza con le risultanze dello stesso, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente Sentenza; nomina fin da ora Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Caserta, o altro funzionario dell’ufficio da esso delegato, che vi provvederà in via sostitutiva nei successivi trenta giorni; dell’esecuzione dovrà darsi conto mediante deposito della pertinente documentazione esclusivamente nelle forme del PAT; la liquidazione delle competenze eventualmente spettanti al Commissario seguirà il deposito di relazione esplicativa delle attività svolte;
Considerato di dover regolare le spese del presente giudizio come in dispositivo, con clausola di distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, compensando per il resto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Capodrise al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario; compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI BB, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI BB |
IL SEGRETARIO