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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVIGNANI IVONNE, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 431/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_Ricorrente_1 - CF_Difensore_Ricorrente_1
Rappresentato da Difensore_Ricorrente_1 - CF_Difensore_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso fMail_Difensore_Ricorrente_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso dp.parma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24014025852 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 211/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato il 26 novembre 2024 il notaio Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma Atti pubblici per ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta ipotecaria e catastale n. 24014025852 notificato al contribuente in data 20.8.2024, con cui l'Agenzia delle Entrate intimava il pagamento delle due imposte, ex art. 21, comma 1 dpr 131/1986, per un totale di 50,00 euro ciascuna.
Il ricorrente riferisce di aver stipulato in data 18.6.2024 un atto di compravendita d'immobile tra le parti Nominativo_2
titolare di usufrutto generale vitalizio, Nominativo_3 e Nominativo_4 nudi proprietari in ragione di ½ ciascuno che vendono e i signori Nominativo_5 e Nominativo_6 che acquistano la piena proprietà del loro immobile;
l'atto veniva poi registrato telematicamente con il pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Successivamente il ricorrente riceve l'avviso di liquidazione qui impugnato che intimava il recupero delle maggiori imposte ipotecarie e catastali per complessivi € 100,00 poiché la vendita della nuda proprietà e del diritto di usufrutto da parte di due diversi venditori anche se contenuti nello stesso negozio giuridico, sono stati considerati atti distinti ai fini fiscali, ciascuno dei quali doveva essere sottoposto ad autonoma tassazione.
Il ricorrente impugna l'avviso di liquidazione di imposta per due motivi: violazione e falsa applicazione del principio di divieto di doppia tassazione per il medesimo presupposto impositivo di cui al dispositivo dell'art. 163 TUIR;
violazione art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 23/2011.
Il contribuente chiede che sia dichiarato nullo l'avviso di liquidazione in quanto illegittimo, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite per le quali il difensore si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce e svolge le sue controdeduzioni contestando in toto le eccezioni del ricorrente e, concludendo, chiede il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
All'udienza del 10 ottobre 2025 la causa viene trattata in camera di consiglio e assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende in considerazione innanzitutto il tema della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, d.p.r. 131/86 che disciplina la figura dell'atto contenente più disposizioni e la relativa tassazione.
Il comma 1 stabilisce che “Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto”, mentre il comma 2 afferma che “se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa”.
Il ricorrente richiama l'art. 163 TUIR, di cui eccepisce la violazione, che dispone che “la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”, per sostenere che a fronte del medesimo presupposto impositivo e cioè dell'atto notarile di trasferimento della proprietà piena, l'ufficio pretende di duplicare le imposte catastale e ipotecaria come se i negozi fossero due. Sostiene invece che quello in discussione è un unico contratto ed unico negozio giuridico in quanto avente un unico oggetto e un'unica causa, la vendita e l'acquisto dell'intera proprietà, e due sole parti.
L'ente finanziario sostiene, infatti, che l'applicazione del primo e del secondo comma dipende dalla sussistenza o meno del requisito della necessaria connessione tra le varie disposizioni contenute nell'atto, rilevando che se le disposizioni sono consequenziali per volontà delle parti, ciascuna disposizione va assoggettata a separata tassazione e che la connessione tra le disposizioni sussiste allorquando non è concepibile l'esistenza dell'una senza l'altra.
Nel caso di specie, si è in presenza di un atto in cui è avvenuta la cessione della nuda proprietà e dell'usufrutto da parte di soggetti diversi, per cui si deve preliminarmente stabilire se a fronte di un unico atto corrispondano un solo negozio, (complesso), o più negozi giuridici distinti (collegamento negoziale).
Per decidere la questione si può partire dall'avviso di liquidazione che cita espressamente l'ordinanza della
Corte di cassazione n. 7154/2021 che si occupa di un caso analogo a quello in oggetto pur con le parti invertite, nel senso che il trasferimento dei due diritti reali (usufrutto e nuda proprietà), relativi allo stesso immobile, avviene da un soggetto unico a due soggetti diversi con un unico negozio giuridico. A parere della
Corte la vendita del diritto di nuda proprietà ed il contestuale trasferimento del diritto di usufrutto a due beneficiari diversi, non costituisce alcuna necessaria concatenazione di carattere obiettivo tra i due trasferimenti, bensì una connessione derivante esclusivamente dalla volontà delle parti. In tal caso, non viene meno, l'autonomia sul piano causale di ciascuna cessione, quantunque tra loro esse siano collegate dalla causa complessiva dell'operazione.
“Secondo le prescrizioni legislative, alla fattispecie del negozio complesso è applicabile il secondo comma dell'art. 21 del dpr 131/86, in base al quale "se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa". Mentre il primo comma è riservato ai negozi cosiddetti collegati, "se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto".
La distinzione tra il 1° ed il 2° comma dell'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 pone dunque la differenza fra il negozio complesso e quelli collegati, in virtù della quale il primo è contrassegnato da una causa unica;
là dove, nel collegamento, distinti ed autonomi atti negoziali si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili”(analogo principio era già stato enunciato con sentenza Cassazione
19245/2014).
Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione non è possibile riscontrare alcuna necessaria concatenazione di carattere obbiettivo tra la vendita di nuda proprietà ed il contestuale trasferimento del diritto di usufrutto a due beneficiari diversi, ed è, pertanto, applicabile l'art. 21, comma 1, d.P.R. 131/1986, in base al quale, se un atto contiene diverse disposizioni sullo stesso bene, ogni disposizione negoziale, seppure contenuta nello stesso atto, viene tassata autonomamente.
Alla luce delle due sentenze citate e dei principi di diritto enunciati, si ritiene che, essendo presenti diverse disposizioni sullo stesso bene contenute nello stesso atto, anche nella fattispecie in esame sia applicabile l'art. 21, comma 1 d.P.R. 131/1986 e che, quindi, ciascuna di esse vada tassata autonomamente.
Relativamente alla violazione dell'art. 10, comma 3 del d.lgs. 23/2011, si osserva che il ricorrente richiama uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato che ipotizza l'applicazione di una sola imposta (nel senso di una imposta catastale in misura fissa a cui si aggiunge una imposta ipotecaria in misura fissa) per il caso di cessione con oggetto plurimo (cioè, di beni immobili soggetti ad imposta di registro con diverse aliquote). Va rilevato che la fattispecie ipotizzata dal Consiglio è differente rispetto al caso in esame che contempla due cessioni di diritti diversi, relativi allo stesso immobile da parte di due diversi cedenti;
sono pertanto presenti una pluralità di oggetti e di soggetti, e non è una unica cessione con oggetto plurimo, mentre nella ricostruzione del Consiglio la vendita, cui deve essere collegata l'unicità dell'imposta ipocatastale, è unica.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria di Parma così ha deciso: Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 350,00.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVIGNANI IVONNE, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 431/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_Ricorrente_1 - CF_Difensore_Ricorrente_1
Rappresentato da Difensore_Ricorrente_1 - CF_Difensore_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso fMail_Difensore_Ricorrente_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso dp.parma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24014025852 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 211/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato il 26 novembre 2024 il notaio Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma Atti pubblici per ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta ipotecaria e catastale n. 24014025852 notificato al contribuente in data 20.8.2024, con cui l'Agenzia delle Entrate intimava il pagamento delle due imposte, ex art. 21, comma 1 dpr 131/1986, per un totale di 50,00 euro ciascuna.
Il ricorrente riferisce di aver stipulato in data 18.6.2024 un atto di compravendita d'immobile tra le parti Nominativo_2
titolare di usufrutto generale vitalizio, Nominativo_3 e Nominativo_4 nudi proprietari in ragione di ½ ciascuno che vendono e i signori Nominativo_5 e Nominativo_6 che acquistano la piena proprietà del loro immobile;
l'atto veniva poi registrato telematicamente con il pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Successivamente il ricorrente riceve l'avviso di liquidazione qui impugnato che intimava il recupero delle maggiori imposte ipotecarie e catastali per complessivi € 100,00 poiché la vendita della nuda proprietà e del diritto di usufrutto da parte di due diversi venditori anche se contenuti nello stesso negozio giuridico, sono stati considerati atti distinti ai fini fiscali, ciascuno dei quali doveva essere sottoposto ad autonoma tassazione.
Il ricorrente impugna l'avviso di liquidazione di imposta per due motivi: violazione e falsa applicazione del principio di divieto di doppia tassazione per il medesimo presupposto impositivo di cui al dispositivo dell'art. 163 TUIR;
violazione art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 23/2011.
Il contribuente chiede che sia dichiarato nullo l'avviso di liquidazione in quanto illegittimo, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite per le quali il difensore si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce e svolge le sue controdeduzioni contestando in toto le eccezioni del ricorrente e, concludendo, chiede il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
All'udienza del 10 ottobre 2025 la causa viene trattata in camera di consiglio e assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende in considerazione innanzitutto il tema della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, d.p.r. 131/86 che disciplina la figura dell'atto contenente più disposizioni e la relativa tassazione.
Il comma 1 stabilisce che “Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto”, mentre il comma 2 afferma che “se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa”.
Il ricorrente richiama l'art. 163 TUIR, di cui eccepisce la violazione, che dispone che “la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”, per sostenere che a fronte del medesimo presupposto impositivo e cioè dell'atto notarile di trasferimento della proprietà piena, l'ufficio pretende di duplicare le imposte catastale e ipotecaria come se i negozi fossero due. Sostiene invece che quello in discussione è un unico contratto ed unico negozio giuridico in quanto avente un unico oggetto e un'unica causa, la vendita e l'acquisto dell'intera proprietà, e due sole parti.
L'ente finanziario sostiene, infatti, che l'applicazione del primo e del secondo comma dipende dalla sussistenza o meno del requisito della necessaria connessione tra le varie disposizioni contenute nell'atto, rilevando che se le disposizioni sono consequenziali per volontà delle parti, ciascuna disposizione va assoggettata a separata tassazione e che la connessione tra le disposizioni sussiste allorquando non è concepibile l'esistenza dell'una senza l'altra.
Nel caso di specie, si è in presenza di un atto in cui è avvenuta la cessione della nuda proprietà e dell'usufrutto da parte di soggetti diversi, per cui si deve preliminarmente stabilire se a fronte di un unico atto corrispondano un solo negozio, (complesso), o più negozi giuridici distinti (collegamento negoziale).
Per decidere la questione si può partire dall'avviso di liquidazione che cita espressamente l'ordinanza della
Corte di cassazione n. 7154/2021 che si occupa di un caso analogo a quello in oggetto pur con le parti invertite, nel senso che il trasferimento dei due diritti reali (usufrutto e nuda proprietà), relativi allo stesso immobile, avviene da un soggetto unico a due soggetti diversi con un unico negozio giuridico. A parere della
Corte la vendita del diritto di nuda proprietà ed il contestuale trasferimento del diritto di usufrutto a due beneficiari diversi, non costituisce alcuna necessaria concatenazione di carattere obiettivo tra i due trasferimenti, bensì una connessione derivante esclusivamente dalla volontà delle parti. In tal caso, non viene meno, l'autonomia sul piano causale di ciascuna cessione, quantunque tra loro esse siano collegate dalla causa complessiva dell'operazione.
“Secondo le prescrizioni legislative, alla fattispecie del negozio complesso è applicabile il secondo comma dell'art. 21 del dpr 131/86, in base al quale "se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa". Mentre il primo comma è riservato ai negozi cosiddetti collegati, "se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto".
La distinzione tra il 1° ed il 2° comma dell'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 pone dunque la differenza fra il negozio complesso e quelli collegati, in virtù della quale il primo è contrassegnato da una causa unica;
là dove, nel collegamento, distinti ed autonomi atti negoziali si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili”(analogo principio era già stato enunciato con sentenza Cassazione
19245/2014).
Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione non è possibile riscontrare alcuna necessaria concatenazione di carattere obbiettivo tra la vendita di nuda proprietà ed il contestuale trasferimento del diritto di usufrutto a due beneficiari diversi, ed è, pertanto, applicabile l'art. 21, comma 1, d.P.R. 131/1986, in base al quale, se un atto contiene diverse disposizioni sullo stesso bene, ogni disposizione negoziale, seppure contenuta nello stesso atto, viene tassata autonomamente.
Alla luce delle due sentenze citate e dei principi di diritto enunciati, si ritiene che, essendo presenti diverse disposizioni sullo stesso bene contenute nello stesso atto, anche nella fattispecie in esame sia applicabile l'art. 21, comma 1 d.P.R. 131/1986 e che, quindi, ciascuna di esse vada tassata autonomamente.
Relativamente alla violazione dell'art. 10, comma 3 del d.lgs. 23/2011, si osserva che il ricorrente richiama uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato che ipotizza l'applicazione di una sola imposta (nel senso di una imposta catastale in misura fissa a cui si aggiunge una imposta ipotecaria in misura fissa) per il caso di cessione con oggetto plurimo (cioè, di beni immobili soggetti ad imposta di registro con diverse aliquote). Va rilevato che la fattispecie ipotizzata dal Consiglio è differente rispetto al caso in esame che contempla due cessioni di diritti diversi, relativi allo stesso immobile da parte di due diversi cedenti;
sono pertanto presenti una pluralità di oggetti e di soggetti, e non è una unica cessione con oggetto plurimo, mentre nella ricostruzione del Consiglio la vendita, cui deve essere collegata l'unicità dell'imposta ipocatastale, è unica.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria di Parma così ha deciso: Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 350,00.