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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2034/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11665/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712024013713689000 TASSA AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 944/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella n. 071 20240137136789000, notificata in data 24.03.2025 avente ad oggetto tassa auto 2017 per € 523,10; deduce l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto e la prescrizione.
Si costituiva Agenzia NE che contestava i motivi di ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Non si costituiva la Regione Campania ritualmente evocata in giudizio.
All'odierna udienza, sentite le parti comparse, il Giudice decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E' consolidato il principio in base al quale il giudizio può essere deciso sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c e 118 disp. att.
c.p.c. (cass SS. UU. 26242/2014), secondo il principio della cd. ragione più liquida.
Nel caso in esame non è stata documentata la rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto in data
18.4.2023; risulta altresì maturata la prescrizione triennale.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra le parti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11665/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712024013713689000 TASSA AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 944/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella n. 071 20240137136789000, notificata in data 24.03.2025 avente ad oggetto tassa auto 2017 per € 523,10; deduce l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto e la prescrizione.
Si costituiva Agenzia NE che contestava i motivi di ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Non si costituiva la Regione Campania ritualmente evocata in giudizio.
All'odierna udienza, sentite le parti comparse, il Giudice decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E' consolidato il principio in base al quale il giudizio può essere deciso sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c e 118 disp. att.
c.p.c. (cass SS. UU. 26242/2014), secondo il principio della cd. ragione più liquida.
Nel caso in esame non è stata documentata la rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto in data
18.4.2023; risulta altresì maturata la prescrizione triennale.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra le parti.