TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. TE LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1844 del R.G.A.C. dell'anno 2020, vertente
TRA
IN PERSONA DEL L.R.P.T. (c.f. Parte_1
), con gli avvocati Marisa Olga Meroni e Paolo Marra P.IVA_1
-attrice-
E
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T. (C.F. ), con l'avvocato Gaetano Callipo P.IVA_2
-convenuta-
avente ad oggetto: pagamento somme.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
24/10/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Part 1. La (d'ora in avanti, ha evocato in giudizio Parte_1
l' , esponendo: Controparte_1
Pag. 1 a 7 di essere cessionaria dei crediti vantati da terze società, fornitrici di servizi in favore dell' ( Cofidi S.r.l., Diasorin Controparte_1 Controparte_2
S.p.A., Glaxosmithkline S.p.A., Controparte_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
Pfizer S.r.l., Pfizer Italia S.r.l., Endo Hospital S.r.l., CP_8 Controparte_9 [...]
Bracco Imaging Italia S.r.l., CP_10 Controparte_11 Controparte_12 [...]
Guebert S.p.A., General Medical Controparte_13 Controparte_14
Merate S.p.A., Mylan S.p.A., Mylan Italia S.r.l., Controparte_15 Controparte_16
Orthofix S.r.l., Zimmer Biomet Italia S.r.l., Controparte_17 Controparte_18
Baxter S.p.A., Controparte_19 Controparte_20 [...]
, così distinti: “a. € Controparte_21 Controparte_22 CP_23
5.501.680,13 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc.
03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b. scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 88.440,00 ai sensi dell'art.
6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 7.080,33 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (c.d. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04; f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e. scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e” (cfr. pp. 10-11 dell'atto di citazione);
che, dei contratti di cessione prodotti sub doc. 06, alcuni hanno avuto ad oggetto i crediti già sorti in capo alla società fornitrice (portati, dunque, da fatture già emesse), mentre
Pag. 2 a 7 altri hanno avuto ad oggetto, oltre ai crediti già sorti, anche quelli futuri derivanti da contratti già stipulati o da stipularsi tra la società fornitrice e l'Ente convenuto entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione;
che l'Ente convenuto non ha mai sollevato alcuna contestazione, né in ordine all'an, né in ordine al quantum, neppure dopo il ricevimento delle fatture, della notifica degli atti di cessione e delle intimazioni di pagamento;
di avere, pertanto, diritto al pagamento delle somme su indicate, sia in via contrattuale, sia, subordinatamente, quale indennizzo per ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c.
Si è costituita (tardivamente, in data 4/3/2022, dopo la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.) la parte convenuta, la quale ha il difetto di legittimazione attiva della società attrice, l'insussistenza del credito ceduto e l'inammissibilità ed infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c.
Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
24/10/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., nelle seguenti forme: venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle repliche.
2. La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., l'atto introduttivo deve contenere l'esposizione - in modo chiaro e completo - dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, allo scopo precipuo di identificare il diritto fatto valere;
nel corso della prima udienza di trattazione (ovvero nel termine fissato dal Giudice), alla parte è concesso l'esercizio di un ampio jus poenitendi, attraverso il quale precisare e/o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate in citazione;
siffatto potere - però - incontra un invalicabile limite temporale, rappresentato dal termine previsto dall'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., superato il quale si verificano le c.d. preclusioni assertive;
entro detto termine, le parti devono definire il thema decidendum e l'attore - in particolare - deve allegare - in modo esauriente - gli elementi costitutivi del diritto azionato che intende sottoporre a prova;
concettualmente diverse sono - invece - le c.d. preclusioni
Pag. 3 a 7 istruttorie. L'individuazione del thema probandum si colloca in un momento successivo rispetto alla fissazione del thema decidendum; il nesso logico e processuale fra attività assertiva ed attività probatoria delle parti conduce ad affermare il principio per cui non è possibile provare fatti che non sono stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha posto in luce la “necessaria circolarità” fra onere di allegazione, onere di contestazione ed onere della prova nel rito del lavoro, facendone derivare il suddetto principio (v. Cass. Civ., Sez. Un., Sent. 17/06/2004, n. 11353;
Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 09/02/2012, n. 1878; Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 24/10/2017, n.
25148) che non si può non considerare applicabile anche al processo civile ordinario;
di qui l'impossibilità di richiedere la prova su fatti che sono stati allegati oltre il termine delle preclusioni assertive nonché su circostanze che - pur configurandosi come presupposti od elementi condizionanti il diritto azionato - non sono state esplicitate in modo espresso e mirato entro detto termine.
Nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello esistente nel nostro ordinamento, l'allegazione dei fatti deve precederne la prova. Tale principio risponde non solo a ragioni di economia processuale, ma risulta altresì fondamentale per tutelare l'interesse delle parti ad un corretto estrinsecarsi del contraddittorio: per un verso, la previa allegazione dei fatti consente di omettere delle inutili attività istruttorie sulle circostanze non contestate;
per altro verso, controparte non può eccepire tempestivamente i fatti impeditivi, modificativi o estintivi di diritti dei quali non conosce i fatti costitutivi e dunque gli estremi identificativi.
Orbene, il rigetto della domanda proposta dall'odierna attrice trae fondamento dal tardivo assolvimento dell'onere di allegazione dei fatti - nel senso della loro enunciazione in forma chiara e precisa (v. art. 163, comma 1, n. 4, c.p.c. ed art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) -
e non il tardivo assolvimento dell'onere della prova - nel senso della dimostrazione dei fatti già puntualmente enunciati (v. art. 163, comma 1, n. 5, c.p.c, ed art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c.) -.
In particolare, venendo in rilievo una causa petendi costituita da un diritto Part eterodeterminato (qual è il diritto di credito azionato), era onere di specificare - fin dall'atto introduttivo del giudizio e salva l'eventuale mera precisazione della domanda
Pag. 4 a 7 attraverso la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. – i seguenti imprescindibili elementi:
a) l'indicazione di ogni singola fattura oggetto di cessione, con puntuale individuazione del numero, del soggetto emittente, dell'importo, della data di emissione e della data di scadenza;
b) l'allegazione, quantomeno, del numero associato ad ogni singolo contratto intercorso tra fornitore ed AM (o del codice identificativo gara – CIG, in caso di ricorso al MEPA), sì da permettere la verifica, per un verso, della sussistenza di un atto scritto, necessario ai fini della validità dell'impegno negoziale assunto dalla PA;
per altro verso, della riconducibilità di ogni singola fattura a quello specifico contratto;
c) l'analitica elencazione delle fatture il cui mancato o ritardato pagamento ha generato gli interessi poi oggetto delle note di addebito, nonché l'entità della mora.
Part Per contro, - nella citazione - si è limitata ad esporre, in modo generico, i presupposti della propria titolarità sostanziale, dal lato attivo, del rapporto controverso e ad indicare le singole voci di cui si è assunta creditrice, quantificando gli importi nel loro complesso ed operando un rinvio integrale ai documenti allegati (documenti che, tuttavia, assolvono alla funzione di dimostrare circostanze di fatto già compiutamente allegate nell'atto introduttivo).
Siffatte carenze allegatorie impediscono di individuare con sufficiente precisione la domanda azionata.
Partendo dal presupposto che, nell'ipotesi di domanda avente ad oggetto un diritto eterodeterminato, “per l'esatta individuazione del petitum e della causa petendi non si può tenere conto della documentazione [soltanto] allegata dall'attore all'atto di citazione, poiché la relativa produzione, a norma dell'art. 165 c.p.c., avviene successivamente, al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie” (v. Cassazione civile sez. I, 12/12/2008, n. 29241), la genericità delle allegazioni - pur escludendo la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. - ha esposto l'attore alle preclusioni assertive.
Part Inoltre, con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c, la ha prodotto una imponente mole di documenti (dal n. 0012 al n. 3146), contenenti, per ogni singolo fornitore cedente, una congerie di fatture, documenti di trasporto, contratti, ordinativi, comunicazioni varie, con lo scopo di riempire di contenuto i fatti costitutivi solo “accennati” nella citazione. La produzione successiva che attesta l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto
Pag. 5 a 7 azionato non è, tuttavia, idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum. Invero, i documenti in questione rivestono una funzione probatoria che non può sopperire all'omessa allegazione di fatti, potendo - al più - “chiarire” la portata ed i termini di fatti già addotti nell'ambito di un c.d. impianto allegatorio ben delineato e completo (v. Cass. n. 7115/2013).
Quindi, trattandosi di produzione documentale funzionale a sopperire ad un onere di allegazione ampiamente disatteso, la stessa avrebbe dovuto essere effettuata al più tardi con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ne consegue che, attesa l'incompleta esposizione dei fatti alla base delle pretese azionate, ciò prima ancora della loro mancata dimostrazione, le domande attoree devono essere integralmente respinte (così anche, nella giurisprudenza di merito, Corte d'appello
Venezia, sent. n. 1655/2024; Trib. Cagliari, sent. n. 1404/2024).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (€ 5.508.760,46), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, trattazione e decisione) e di un importo pari al minimo tariffario, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. TE LL, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 32.070,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 16/12/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Pag. 6 a 7 Il Giudice
TE LL
Pag. 7 a 7