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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 400/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Appellante - C.F. Appellante
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 2 - Via Carlo Boggio 12 12100 Cuneo CN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 - P IVA resistente 1
elettivamente domiciliato presso Via Larga 4 20122 Milano MI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20241843100009109 TARIFFA VETERIN 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20241843100009109 TARIFFA VETERIN 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20241843100009109 TARIFFA VETERIN 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20241843100009109 TARIFFA VETERIN 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante nel merito - in riforma e/o modifica della sentenza n. 269/2024 del 30/09/2024, depositata e pubblicata il successivo 10/10/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, sezione seconda, in accoglimento dei motivi sopra gradatamente esposti e da intendersi qui integralmente richiamati e riprodotti, dichiarare illegittima e/o comunque annullare l'ingiunzione fiscale di pagamento impugnata, in principalità, per omessa o carente motivazione o, in subordine, per mancanza dei presupposti previsti dalla legge e/o siccome infondata in fatto e in diritto, annullando pertanto l'integrale pretesa dell'ente impositore;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio;
Conclusioni parte appellata
- in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità del ricorso in quanto: o afferente a rilievi di merito relativi ad atti non tempestivamente impugnati;
o relativo a censure riguardanti vizi propri dell'ingiunzione di pagamento per la quale non c'è stata la notificazione dello stesso ricorso nei confronti del concessionario della riscossione (Resistente_1); - in via principale e nel merito, respingere il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata, con ogni consequenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del contenzioso avviato dal Appellante SCARL, con sede in Cuneo, è la tariffa annua forfettaria dovuta per i controlli sanitari effettuati dall'Resistente
2, in applicazione dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 194/2008 (“Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004”) per cui gli stabilimenti nazionali, compresi i depositi (con attività prevalente all'ingrosso) sono tenuti a versare all'Resistente 2 di competenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, una tariffa annua forfettaria a titolo di copertura dei costi relativi ai controlli ufficiali. Fino all'annualità 2016, il Appellante ha sempre provveduto a corrispondere le predette tariffe. In data 16/05/2016, il Appellante ha presentato, unitamente all'elenco autocertificato delle proprie unità produttive, una richiesta di rimborso per le annualità 2009-2014. Tale richiesta è stata respinta dall'Resistente 2 in data 16/06/2016 per le seguenti ragioni: - alla luce delle indicazioni fornite dal
Ministero della Salute con parere del 27/04/2016, le attività di deposito di prodotti alimentari gestite da imprenditori diversi da quelli agricoli sono soggette al pagamento delle tariffe;
- il Appellante non si configura come imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. né per forma giuridica né per attività svolta;
- la visura camerale dimostra che il Appellante è una società cooperativa (società di capitali) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2511 c.c., che svolge diversi tipi di attività commerciale anche nei confronti di soggetti che non sono soci.
Con riferimento agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 – oggetto del ricorso per cui è causa – il Appellante non ha provveduto al pagamento degli importi dovuti al Resistente
2 che ha notificato al Appellante i seguenti atti impositivi: • sollecito prot. n. 0146801 del 13/11/2023, notificato in pari data, relativo all'anno 2018; • sollecito prot. n. 0123711|P del 18/10/2019, notificato in data 21/10/2019, relativo all'anno 2019; • sollecito prot. n.
0115520|P del 30/10/2020, notificato in pari data, relativo all'anno 2020; • sollecito prot. n. 0126815|P del
11/11/2021, notificato in pari data, relativo all'anno 2021. Spirato il termine di legge per l'opposizione o per il pagamento, in ottemperanza all'art. 10 del D.lgs. n. 194/2008, l'Resistente 2 ha provveduto a formare la lista di carico trasmettendola a Resistente_1 S.r.l. per la successiva attività di riscossione. In data 21/03/2024 Resistente_1 ha notificato al Appellante l'ingiunzione fiscale di pagamento n. 20241843100009109 del 21/03/2024 riferita agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, impugnata con il ricorso promosso dal Appellante innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo che con sentenza n° 269/2024, depositata il 10/10/2024, ha respinto il ricorso così motivando: “Si osserva che il lamentato vizio di motivazione dell'ingiunzione, come precisato dal ricorrente, appare in astratto imputabile all'ente impositore e non al concessionario, concernendo, nello specifico, gli atti prodromici. Nessun vizio proprio dell'ingiunzione viene sollevato con il ricorso introduttivo del Appellante, come precisato in punto nella memoria difensiva dal ricorrente. Peraltro, la stessa Resistente_1, intervenuta volontariamente in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ”quale riscossore del credito, in ordine al giudizio de quo in quanto i solleciti di pagamento non sono atti del Concessionario, bensì dell'Resistente 2”. Per quanto attiene al merito, il ricorso non appare accoglibile. Con la cennata memoria il ricorrente, visionata la documentazione prodotta ex adverso (v. docc. 3-4-5-6-7 allegati alla memoria avversaria del 23/04/2024), ha sostenuto che vi è prova alcuna che i solleciti prodotti siano stati effettivamente inviati e che le stampe di asseriti messaggi di p.e.c. siano stati trasmessi dall'Azienda sanitaria e ricevuti dal Appellante. L'eccezione non ha fondamento, posto che dalle produzioni richiamate risultano tutti gli attestati di avvenuta consegna delle pec. nella casella di destinazione. Per quanto attiene alla contestata motivazione della pretesa impositiva, come già osservato da questa Corte, con sentenza n. 135/2024, riguardante l'annualità 2017, dall'esame degli atti denominati
“Sollecito” si evince che si è in presenza di un veri e propri atti impositivi, con i quali si è ingiunto il pagamento entro sessanta giorni, esplicitata la ragione di credito e specificato che, in difetto, si sarebbe dato corso alla procedura di recupero coattivo. Occorre premettere che si tratta di materia specifica, nota agli operatori del settore e che, nell'oggetto dell'atto, viene riportata la norma di riferimento (TARIFFE D.Lvo 194/08-art.10- comma 4 – comma 5 – ed allegato A – Sez.6). Inoltre i pagamenti vengono richiesti ai sensi della norma citata ( art..2 comma 1 , art. 10 comma 4) per gli stabilimenti, compresi i depositi, con attività prevalente all'ingrosso ricompresi nell'allegato A, comma 6. Seguono le indicazioni in ordine alle modalità di pagamento, riferito alla fascia produttiva (o di deposito) annua, con i vari scaglioni, meglio specificati secondo la tabella in Allegato 1, con ulteriori precisazioni circa il calcolo tariffario e le modalità di invio unitamente all'autocertificazione allegata sub.
2. Come evidenziato dall'Resistente 2, fino all'annualità 2016 il Appellante ha provveduto a corrispondere le predette tariffe, presentando poi, in data 16/05/2016, unitamente all'elenco autocertificato delle proprie unità produttive, una richiesta di rimborso per le annualità 2009-2014. Nel respingere tale richiesta, con diniego 16/6/2016, non impugnato, l'Resistente 2 aveva riportato le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con parere del 27/04/2016, con cui veniva precisato che le attività di deposito di prodotti alimentari gestite da imprenditori diversi da quelli agricoli sono soggette al pagamento delle tariffe e che il Appellante non si configura come imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. né per forma giuridica né per attività svolta. Inoltre, dalla visura camerale in atti, emerge che il Appellante è una società cooperativa
(società di capitali) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2511 c.c., che svolge diversi tipi di attività commerciale anche nei confronti di soggetti che non sono soci. In assenza di autocertificazioni aggiornate, a suo tempo non fornite, è stata applicata a tutti gli stabilimenti la tariffa corrispondente alla fascia produttiva annua A e, per la definizione delle somme dovute, sono stati presi in considerazione gli stabilimenti del Appellante registrati presso l'Resistente 2 ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 852/2004 e risultanti attivi negli anni 2018-2021 con attività prevalente all'ingrosso ricadente nell'elenco di cui all'allegato A, Sezione 6 del D.Lgs. 194/2008. Pertanto il ricorrente, sulla scorta degli elementi indicati, è stato posto nelle condizioni di comprendere pienamente i presupposti e le ragioni giuridiche poste a supporto delle richieste. Consegue il consolidamento della pretesa tributaria, in virtù del disposto di cui all' art. 21 del d.lgs. n. 546/92.
Peraltro, anche l'eccepita non assoggettabilità al pagamento delle tariffe per i controlli sanitari, non appare sussistente. Il Ricorrente, in punto assume: “dato che l'art.
1-bis c. 13 d.l. n. 91/2014 […] non considerava
“depositi alimentari”, ai fini dell'applicazione delle tariffe […] “gli stabilimenti utilizzati […] dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori” e l'asserita mancata dimostrazione dell'esistenza di stabilimenti qualificabili come “depositi alimentari”, “tra cui non rientrano quelli del Appellante, che quest'ultimo destina alla fornitura di servizi agli imprenditori agricoli” . La circostanza però non appare provata, posto che l'onere della prova era a carico del ricorrente, anche mediante eventuale autocertificazione allegata all'avviso di pagamento, posto che, dal certificato camerale prodotto risulta, nell'oggetto sociale, che il Appellante ….
C) Provvede alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Infine si rileva, quanto al parere reso dalla Regione Piemonte in data 24/10/2017
e richiamato dalla ricorrente, che la stessa Regione, in data 21/11/2017, ha chiesto nuovamente al Ministero di esprimersi “in merito all'esclusione dall'applicazione della tariffa della Sezione 6 dell'Allegato A del D.L. vo 194/2006 e s.m.i, degli stabilimenti utilizzati come depositi dai consorzi agrari, a prescindere dalla qualità di imprenditori agricoli di questi ultimi, nel caso in cui detti stabilimenti siano impiegati per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli”, posto che le proprie conclusioni non coincidevano con quelle Ministeriali
e “trattandosi di un'interpretazione riferita ad una norma applicabile su tutto il territorio dello Stato”. Il Ministero della Salute, con nota del 07/12/2017, ha confermato in toto il proprio parere del 27/04/2016. Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Resistente 2 che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali ed accessori come per legge;
dichiara compensate le spese tra la ricorrente e la Resistente_1, attesa la soccombenza reciproca.
Propone appello il Appellante deducendo come motivi:
I. MOTIVO: SULLA NATURA DI ATTO IMPOSITIVO DELL'INGIUNZIONE FISCALE DI PAGAMENTO
MOTIVATA – INESISTENZA DI SOLLECITI Pagina 5 di 16 IDONEI A MANIFESTARE PRETESE FISCALI
E OMESSA/INCONGRUA MOTIVAZIONE DELL'INGIUNZIONE FISCALE IMPUGNATA
II. MOTIVO: SULL'INFONDATEZZA DELLA PRETESA IMPOSITIVA LAMENTATA DALL'Resistente 2 PORTATA
NELL'INGIUNZIONE FISCALE
III. MOTIVO: ERRATA E/O ILLEGITTIMA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
IN Indirizzo_1: CAUSA SCINDIBILE E LITISCONSORZIO FACOLTATIVO
E' costituita in giudizio Resistente 2 che controdeduce per la conferma della sentenza di primo grado.
Memorie illustrative del 30.1.2026 di parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado impugnata ha ritenuto che la pretesa tributaria avanzata per gli anni 2018, 2019,
2020 e 2021 dall'Resistente 2 risulta ormai consolidata per mancata impugnazione dell'atto presupposto, ossia dei solleciti di pagamento via, via notificati a mezzo pec. Il Appellante appellante insiste nel sostenere che l'atto amministrativo del sollecito di pagamento non rientra fra gli atti impositivi tassativamente previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e ciò escluderebbe l'obbligatorietà della sua impugnazione, negando comunque di aver ricevuto il sollecito di pagamento idoneo a manifestare la pretesa fiscale in quanto il medesimo non conterrebbe motivazione in merito alla pretesa impositiva e non indicherebbe l'ammontare del credito.
Premesso che i solleciti in questione sono stati versati in giudizio e per ciascuno vi è prova della loro notificazione a mezzo pec, con ricevute di consegna nella mail del Appellante, il sollecito in questione ha natura di vero e proprio atto impositivo (avviso di pagamento), dal momento che contiene: 1) l'ingiunzione di pagamento entro sessanta giorni;
2) l'esplicita ragione del credito;
3) il riferimento alle tariffe previste dal
D.Lgs. n. 194/2008 (peraltro allegate al sollecito); 4) l'avvertimento che, in difetto di pagamento entro il termine di 60 giorni, si sarebbe dato corso alla procedura di recupero coattivo, con la maggiorazione del
30%. La definizione degli importi dovuti riguarda gli stabilimenti del Appellante registrati presso l'Resistente
2 ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 852/2004 e risultanti attivi con attività prevalente all'ingrosso ricadente nell'elenco di cui all'allegato A, Sezione 6 del D.Lgs. 194/2008. Gli importi, i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la richiesta sono sempre stati noti al Appellante che, per gli anni precedenti a quello per cui è causa, ha presentato autocertificazioni e ha effettuato i pagamenti nei termini: in seguito alla ricezione dei vari solleciti da parte dell'Resistente 2 il Appellante è stato posto nelle condizioni di comprendere l'entità e causale della richiesta. Il Appellante avrebbe quindi dovuto formulare le proprie eccezioni di merito attraverso l'autonoma impugnazione dell'atto dell'Resistente 2 senza lasciar decorrere il termine di legge. Il Appellante non ha promosso alcun ricorso né ha provveduto al pagamento. L'omessa impugnazione dei solleciti di pagamento nel termine di sessanta giorni dalla ricezione preclude qualsiasi opposizione sul merito della pretesa, che è ormai consolidata. Decorso il termine di Legge previsto per presentare ricorso o per il pagamento, l'Resistente 2, in ottemperanza all'art. 10 del D.Lgs. n. 194/2008, ha inevitabilmente provveduto a formare la lista di carico al fine di iniziare la riscossione coattiva tramite il proprio concessionario. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo con la sentenza impugnata ha quindi correttamente sancito che “Consegue il consolidamento della pretesa tributaria, in virtù del disposto di cui all' art. 21 del d.lgs. n.
546/92.”.
Il rigetto del primo motivo di appello è preclusivo dell'esame nel merito della pretesa tributaria dedotto con il secondo motivo anche se la sentenza di primo grado si è comunque pronunciata sul punto in senso favorevole all'Resistente 2.
Con riguardo alla eccezione di parte appellata che in tutti i precedenti giudizi era stato chiamato in causa anche il Concessionario della riscossione, è da ritenere la non necessità della integrazione del contraddittorio, tenuto conto che l'impugnazione ha ad oggetto solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria, (cfr. Cass. n.
8329/2020). Nella specie, i motivi di appello riguardano il merito dell'obbligazione tributaria e la natura del sollecito di pagamento come atto facoltativamente impugnabile. Nessuna censura è stata posta sulla legittimità della ingiunzione di pagamento di competenza del Concessionario.
La soccombenza comporta condanna alle spese liquidate in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna il Appellante al pagamento delle di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre agli accessori di legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 400/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Appellante - C.F. Appellante
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 2 - Via Carlo Boggio 12 12100 Cuneo CN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 - P IVA resistente 1
elettivamente domiciliato presso Via Larga 4 20122 Milano MI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20241843100009109 TARIFFA VETERIN 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20241843100009109 TARIFFA VETERIN 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20241843100009109 TARIFFA VETERIN 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20241843100009109 TARIFFA VETERIN 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante nel merito - in riforma e/o modifica della sentenza n. 269/2024 del 30/09/2024, depositata e pubblicata il successivo 10/10/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, sezione seconda, in accoglimento dei motivi sopra gradatamente esposti e da intendersi qui integralmente richiamati e riprodotti, dichiarare illegittima e/o comunque annullare l'ingiunzione fiscale di pagamento impugnata, in principalità, per omessa o carente motivazione o, in subordine, per mancanza dei presupposti previsti dalla legge e/o siccome infondata in fatto e in diritto, annullando pertanto l'integrale pretesa dell'ente impositore;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio;
Conclusioni parte appellata
- in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità del ricorso in quanto: o afferente a rilievi di merito relativi ad atti non tempestivamente impugnati;
o relativo a censure riguardanti vizi propri dell'ingiunzione di pagamento per la quale non c'è stata la notificazione dello stesso ricorso nei confronti del concessionario della riscossione (Resistente_1); - in via principale e nel merito, respingere il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata, con ogni consequenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del contenzioso avviato dal Appellante SCARL, con sede in Cuneo, è la tariffa annua forfettaria dovuta per i controlli sanitari effettuati dall'Resistente
2, in applicazione dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 194/2008 (“Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004”) per cui gli stabilimenti nazionali, compresi i depositi (con attività prevalente all'ingrosso) sono tenuti a versare all'Resistente 2 di competenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, una tariffa annua forfettaria a titolo di copertura dei costi relativi ai controlli ufficiali. Fino all'annualità 2016, il Appellante ha sempre provveduto a corrispondere le predette tariffe. In data 16/05/2016, il Appellante ha presentato, unitamente all'elenco autocertificato delle proprie unità produttive, una richiesta di rimborso per le annualità 2009-2014. Tale richiesta è stata respinta dall'Resistente 2 in data 16/06/2016 per le seguenti ragioni: - alla luce delle indicazioni fornite dal
Ministero della Salute con parere del 27/04/2016, le attività di deposito di prodotti alimentari gestite da imprenditori diversi da quelli agricoli sono soggette al pagamento delle tariffe;
- il Appellante non si configura come imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. né per forma giuridica né per attività svolta;
- la visura camerale dimostra che il Appellante è una società cooperativa (società di capitali) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2511 c.c., che svolge diversi tipi di attività commerciale anche nei confronti di soggetti che non sono soci.
Con riferimento agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 – oggetto del ricorso per cui è causa – il Appellante non ha provveduto al pagamento degli importi dovuti al Resistente
2 che ha notificato al Appellante i seguenti atti impositivi: • sollecito prot. n. 0146801 del 13/11/2023, notificato in pari data, relativo all'anno 2018; • sollecito prot. n. 0123711|P del 18/10/2019, notificato in data 21/10/2019, relativo all'anno 2019; • sollecito prot. n.
0115520|P del 30/10/2020, notificato in pari data, relativo all'anno 2020; • sollecito prot. n. 0126815|P del
11/11/2021, notificato in pari data, relativo all'anno 2021. Spirato il termine di legge per l'opposizione o per il pagamento, in ottemperanza all'art. 10 del D.lgs. n. 194/2008, l'Resistente 2 ha provveduto a formare la lista di carico trasmettendola a Resistente_1 S.r.l. per la successiva attività di riscossione. In data 21/03/2024 Resistente_1 ha notificato al Appellante l'ingiunzione fiscale di pagamento n. 20241843100009109 del 21/03/2024 riferita agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, impugnata con il ricorso promosso dal Appellante innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo che con sentenza n° 269/2024, depositata il 10/10/2024, ha respinto il ricorso così motivando: “Si osserva che il lamentato vizio di motivazione dell'ingiunzione, come precisato dal ricorrente, appare in astratto imputabile all'ente impositore e non al concessionario, concernendo, nello specifico, gli atti prodromici. Nessun vizio proprio dell'ingiunzione viene sollevato con il ricorso introduttivo del Appellante, come precisato in punto nella memoria difensiva dal ricorrente. Peraltro, la stessa Resistente_1, intervenuta volontariamente in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ”quale riscossore del credito, in ordine al giudizio de quo in quanto i solleciti di pagamento non sono atti del Concessionario, bensì dell'Resistente 2”. Per quanto attiene al merito, il ricorso non appare accoglibile. Con la cennata memoria il ricorrente, visionata la documentazione prodotta ex adverso (v. docc. 3-4-5-6-7 allegati alla memoria avversaria del 23/04/2024), ha sostenuto che vi è prova alcuna che i solleciti prodotti siano stati effettivamente inviati e che le stampe di asseriti messaggi di p.e.c. siano stati trasmessi dall'Azienda sanitaria e ricevuti dal Appellante. L'eccezione non ha fondamento, posto che dalle produzioni richiamate risultano tutti gli attestati di avvenuta consegna delle pec. nella casella di destinazione. Per quanto attiene alla contestata motivazione della pretesa impositiva, come già osservato da questa Corte, con sentenza n. 135/2024, riguardante l'annualità 2017, dall'esame degli atti denominati
“Sollecito” si evince che si è in presenza di un veri e propri atti impositivi, con i quali si è ingiunto il pagamento entro sessanta giorni, esplicitata la ragione di credito e specificato che, in difetto, si sarebbe dato corso alla procedura di recupero coattivo. Occorre premettere che si tratta di materia specifica, nota agli operatori del settore e che, nell'oggetto dell'atto, viene riportata la norma di riferimento (TARIFFE D.Lvo 194/08-art.10- comma 4 – comma 5 – ed allegato A – Sez.6). Inoltre i pagamenti vengono richiesti ai sensi della norma citata ( art..2 comma 1 , art. 10 comma 4) per gli stabilimenti, compresi i depositi, con attività prevalente all'ingrosso ricompresi nell'allegato A, comma 6. Seguono le indicazioni in ordine alle modalità di pagamento, riferito alla fascia produttiva (o di deposito) annua, con i vari scaglioni, meglio specificati secondo la tabella in Allegato 1, con ulteriori precisazioni circa il calcolo tariffario e le modalità di invio unitamente all'autocertificazione allegata sub.
2. Come evidenziato dall'Resistente 2, fino all'annualità 2016 il Appellante ha provveduto a corrispondere le predette tariffe, presentando poi, in data 16/05/2016, unitamente all'elenco autocertificato delle proprie unità produttive, una richiesta di rimborso per le annualità 2009-2014. Nel respingere tale richiesta, con diniego 16/6/2016, non impugnato, l'Resistente 2 aveva riportato le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con parere del 27/04/2016, con cui veniva precisato che le attività di deposito di prodotti alimentari gestite da imprenditori diversi da quelli agricoli sono soggette al pagamento delle tariffe e che il Appellante non si configura come imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. né per forma giuridica né per attività svolta. Inoltre, dalla visura camerale in atti, emerge che il Appellante è una società cooperativa
(società di capitali) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2511 c.c., che svolge diversi tipi di attività commerciale anche nei confronti di soggetti che non sono soci. In assenza di autocertificazioni aggiornate, a suo tempo non fornite, è stata applicata a tutti gli stabilimenti la tariffa corrispondente alla fascia produttiva annua A e, per la definizione delle somme dovute, sono stati presi in considerazione gli stabilimenti del Appellante registrati presso l'Resistente 2 ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 852/2004 e risultanti attivi negli anni 2018-2021 con attività prevalente all'ingrosso ricadente nell'elenco di cui all'allegato A, Sezione 6 del D.Lgs. 194/2008. Pertanto il ricorrente, sulla scorta degli elementi indicati, è stato posto nelle condizioni di comprendere pienamente i presupposti e le ragioni giuridiche poste a supporto delle richieste. Consegue il consolidamento della pretesa tributaria, in virtù del disposto di cui all' art. 21 del d.lgs. n. 546/92.
Peraltro, anche l'eccepita non assoggettabilità al pagamento delle tariffe per i controlli sanitari, non appare sussistente. Il Ricorrente, in punto assume: “dato che l'art.
1-bis c. 13 d.l. n. 91/2014 […] non considerava
“depositi alimentari”, ai fini dell'applicazione delle tariffe […] “gli stabilimenti utilizzati […] dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori” e l'asserita mancata dimostrazione dell'esistenza di stabilimenti qualificabili come “depositi alimentari”, “tra cui non rientrano quelli del Appellante, che quest'ultimo destina alla fornitura di servizi agli imprenditori agricoli” . La circostanza però non appare provata, posto che l'onere della prova era a carico del ricorrente, anche mediante eventuale autocertificazione allegata all'avviso di pagamento, posto che, dal certificato camerale prodotto risulta, nell'oggetto sociale, che il Appellante ….
C) Provvede alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Infine si rileva, quanto al parere reso dalla Regione Piemonte in data 24/10/2017
e richiamato dalla ricorrente, che la stessa Regione, in data 21/11/2017, ha chiesto nuovamente al Ministero di esprimersi “in merito all'esclusione dall'applicazione della tariffa della Sezione 6 dell'Allegato A del D.L. vo 194/2006 e s.m.i, degli stabilimenti utilizzati come depositi dai consorzi agrari, a prescindere dalla qualità di imprenditori agricoli di questi ultimi, nel caso in cui detti stabilimenti siano impiegati per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli”, posto che le proprie conclusioni non coincidevano con quelle Ministeriali
e “trattandosi di un'interpretazione riferita ad una norma applicabile su tutto il territorio dello Stato”. Il Ministero della Salute, con nota del 07/12/2017, ha confermato in toto il proprio parere del 27/04/2016. Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Resistente 2 che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali ed accessori come per legge;
dichiara compensate le spese tra la ricorrente e la Resistente_1, attesa la soccombenza reciproca.
Propone appello il Appellante deducendo come motivi:
I. MOTIVO: SULLA NATURA DI ATTO IMPOSITIVO DELL'INGIUNZIONE FISCALE DI PAGAMENTO
MOTIVATA – INESISTENZA DI SOLLECITI Pagina 5 di 16 IDONEI A MANIFESTARE PRETESE FISCALI
E OMESSA/INCONGRUA MOTIVAZIONE DELL'INGIUNZIONE FISCALE IMPUGNATA
II. MOTIVO: SULL'INFONDATEZZA DELLA PRETESA IMPOSITIVA LAMENTATA DALL'Resistente 2 PORTATA
NELL'INGIUNZIONE FISCALE
III. MOTIVO: ERRATA E/O ILLEGITTIMA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
IN Indirizzo_1: CAUSA SCINDIBILE E LITISCONSORZIO FACOLTATIVO
E' costituita in giudizio Resistente 2 che controdeduce per la conferma della sentenza di primo grado.
Memorie illustrative del 30.1.2026 di parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado impugnata ha ritenuto che la pretesa tributaria avanzata per gli anni 2018, 2019,
2020 e 2021 dall'Resistente 2 risulta ormai consolidata per mancata impugnazione dell'atto presupposto, ossia dei solleciti di pagamento via, via notificati a mezzo pec. Il Appellante appellante insiste nel sostenere che l'atto amministrativo del sollecito di pagamento non rientra fra gli atti impositivi tassativamente previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e ciò escluderebbe l'obbligatorietà della sua impugnazione, negando comunque di aver ricevuto il sollecito di pagamento idoneo a manifestare la pretesa fiscale in quanto il medesimo non conterrebbe motivazione in merito alla pretesa impositiva e non indicherebbe l'ammontare del credito.
Premesso che i solleciti in questione sono stati versati in giudizio e per ciascuno vi è prova della loro notificazione a mezzo pec, con ricevute di consegna nella mail del Appellante, il sollecito in questione ha natura di vero e proprio atto impositivo (avviso di pagamento), dal momento che contiene: 1) l'ingiunzione di pagamento entro sessanta giorni;
2) l'esplicita ragione del credito;
3) il riferimento alle tariffe previste dal
D.Lgs. n. 194/2008 (peraltro allegate al sollecito); 4) l'avvertimento che, in difetto di pagamento entro il termine di 60 giorni, si sarebbe dato corso alla procedura di recupero coattivo, con la maggiorazione del
30%. La definizione degli importi dovuti riguarda gli stabilimenti del Appellante registrati presso l'Resistente
2 ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 852/2004 e risultanti attivi con attività prevalente all'ingrosso ricadente nell'elenco di cui all'allegato A, Sezione 6 del D.Lgs. 194/2008. Gli importi, i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la richiesta sono sempre stati noti al Appellante che, per gli anni precedenti a quello per cui è causa, ha presentato autocertificazioni e ha effettuato i pagamenti nei termini: in seguito alla ricezione dei vari solleciti da parte dell'Resistente 2 il Appellante è stato posto nelle condizioni di comprendere l'entità e causale della richiesta. Il Appellante avrebbe quindi dovuto formulare le proprie eccezioni di merito attraverso l'autonoma impugnazione dell'atto dell'Resistente 2 senza lasciar decorrere il termine di legge. Il Appellante non ha promosso alcun ricorso né ha provveduto al pagamento. L'omessa impugnazione dei solleciti di pagamento nel termine di sessanta giorni dalla ricezione preclude qualsiasi opposizione sul merito della pretesa, che è ormai consolidata. Decorso il termine di Legge previsto per presentare ricorso o per il pagamento, l'Resistente 2, in ottemperanza all'art. 10 del D.Lgs. n. 194/2008, ha inevitabilmente provveduto a formare la lista di carico al fine di iniziare la riscossione coattiva tramite il proprio concessionario. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo con la sentenza impugnata ha quindi correttamente sancito che “Consegue il consolidamento della pretesa tributaria, in virtù del disposto di cui all' art. 21 del d.lgs. n.
546/92.”.
Il rigetto del primo motivo di appello è preclusivo dell'esame nel merito della pretesa tributaria dedotto con il secondo motivo anche se la sentenza di primo grado si è comunque pronunciata sul punto in senso favorevole all'Resistente 2.
Con riguardo alla eccezione di parte appellata che in tutti i precedenti giudizi era stato chiamato in causa anche il Concessionario della riscossione, è da ritenere la non necessità della integrazione del contraddittorio, tenuto conto che l'impugnazione ha ad oggetto solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria, (cfr. Cass. n.
8329/2020). Nella specie, i motivi di appello riguardano il merito dell'obbligazione tributaria e la natura del sollecito di pagamento come atto facoltativamente impugnabile. Nessuna censura è stata posta sulla legittimità della ingiunzione di pagamento di competenza del Concessionario.
La soccombenza comporta condanna alle spese liquidate in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna il Appellante al pagamento delle di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre agli accessori di legge.