Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00076/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2025, proposto da
IC NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. IC;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 578/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 1969/2022 del Tribunale di Teramo Sezione Lavoro, pubblicata in data 22/11/2023, notificata il 27/11/2023 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito del Compenso Individuale Accessorio di euro 1.141,76 maggiorato di interessi legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RI RI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con atto depositato in giudizio l’Amministrazione intimata ha dimostrato di aver annullato in autotutela il provvedimento impugnato.
Ritenuto che, sulla base di ciò, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ritenuto di liquidare le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
RI RI IN, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RI IN | AN PA |
IL SEGRETARIO