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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2 dicembre 2024 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.18389-2023, avente ad oggetto: stato di ITnza IA
TRA
, nato in [...]/RJ Parte_1
(Brasile) il 04.06.1966 e residente in [...](Brasile),
, nata in [...]/RJ Parte_2
(Brasile) il 28.02.1968 e residente in [...](Brasile),
, nato in [...]/DF Parte_3
(Brasile) il 18.07.1988 ed ivi residente a[...],
nata in [...]/DF Parte_4
(Brasile) il 17.10.2000 ed ivi residente a[...], tutti domiciliati presso lo studio in Napoli alla Via Aniello Falcone e rappresentati dall'avv. Alessandro Casella giusta procura allegata al fascicolo telematico RICORRENTI
contro
Il in persona del rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 le trettuale dello Resistente contumace
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso ex art. 281 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza come indicato in ricorso:
“…sono discendenti dell'IA , nata in [...]_1
(NA) il 28.08.1884, figlia del sig. e della sig.ra Persona_2 Per_3
, come si evince dall'albero genealogico della famiglia della sig.ra
[...] [...]
e dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita di Persona_1 Persona_1
versati in atti (cfr. doc.ti all.ti nn. 1 e 2)…IA emigrata in Brasile, in data
[...]
01.11.1901 contraeva matrimonio in - Brasile con il sig. Persona_4 [...]
e dal loro matrimonio nasceva in data 03.06.1914 la sig.ra Persona_5 [...]
”. Persona_6
Il PM ha espresso parere favorevole;
il non si è costituito in Controparte_1
giudizio e viene dichiarato contumace.
Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di ITnza IA sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e ITnza.
Nel caso di specie l'avo era di RE del Greco, da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, presso la sezione specializzata in materia di immigrazione.
In conformità ai principi di diritto sin qui enunciati, nata in [...], nel Persona_1 comune di RE , da padre e madre entrambi cittadini italiani era, ex lege, IT IA;
per l'effetto, la figlia legittima, comprovata da certificato di nascita, da padre brasiliano era anch'essa IT IA.
Gli attuali ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano per essere discendenti in linea diretta di una donna, IT IA , la quale, avendo contratto matrimonio .prima dell'1.01.1948 con un cittadino brasiliano, ha perduto la ITnza IA in conseguenza dell'automatica applicazione di norme poi dichiarate incostituzionali (così, da ultimo, si veda Trib. Roma, Sez. I, Sent.
23.07.2020 dep. 21.08.2020). ha trasmesso iure sanguinis la CP_3
ITnza IA alla figlia che l'ha trasmessa, a sua volta ai discendenti.
In punto di diritto.
Il riconoscimento della ITnza IA è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992,
e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va dunque dato atto che i ricorrenti hanno provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza.
In essi risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la ITnza IA e l'aveva trasmessa alla figlia che, a sua volta, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione, è provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della ITnza IA poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della ITnza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Si precisa ancora una volta che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, n. 1, della L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che
“sia cittadino per nascita anche il figlio di madre IT”». Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito, quindi, la possibilità di trasmissione della ITnza IA per linea materna.
In questa seconda pronuncia viene garantito e riconosciuto il diritto, anche per la donna, di trasmettere ai discendenti la propria ITnza, nel rispetto del dettato costituzionale
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_1
relativo certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Ad ogni buon conto, consistendo il riconoscimento della ITnza IA iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero nella mera ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano per nascita, lo stesso deve collocarsi, nel quadro della normativa vigente, nell'ambito della disciplina dettata per la regolamentazione della fattispecie di acquisto della ITnza per nascita (ex art. 1, co. 1, L. 91/92).
La domanda merita accoglimento ed i ricorrenti si dichiarano cittadini italiani con contestuale adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara i ricorrenti come in atti generalizzati,sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita in quanto discendenti da IT IA;
Persona_1
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della ITnza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. -Spese compensate
Così deciso in Napoli in data 28 dicembre 2024
Il GOP
Dott.ssa A. De Simone