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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/10/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1329/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1329/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDREOLI ELENA, con domicilio presso il suo studio sito in ABBIATEGRASSO, CORSO MATTEOTTI n. 41;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San EO (SS), in data
26/08/2016, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
San EO (SS) alla Parte II, Serie C, n. 27, dell'anno 2016, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) La casa rimarrà assegnata alla moglie che la abiterà in uno alla minore.
3) Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo il sig. cederà alla CP_1 sig.ra la propria quota parte dell'immobile. Il valore sarà quantificato tenuto conto Pt_1
pag. 1 di 4 del prezzo d'acquisto dedotto il residuo mutuo e le compensazioni di dare e avere tra i coniugi e le loro famiglie al momento dell'acquisto. La moglie si obbliga sin da ora ad accollarsi il mutuo fondiario acceso sull'immobile a partire dal trasferimento immobiliare di cui sopra.
4) Il marito ha già trovato un idoneo alloggio e si è già trasferito portando con sé i propri effetti personali. FIGLIA E IL SUO MANTENIMENTO
5) Nessun contributo alimentare mensile verrà riconosciuto dal padre alla madre per il sostentamento della minore. Le parti pertanto provvederanno a contribuire al 50% per Per_ tutto quanto concerne le necessità di (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vestiario, attività ludiche, esigenze compatibili con la crescita della bambina)
6) Le spese straordinarie della minore verranno suddivise al 50% tra i genitori como previsto dal Protocollo delle spese di Pavia che le parti dichiarano di conoscere.
DIRITTO DI VISITA Per_ 7) Salvo diversi e migliori accordi tra le parti, compatibilmente alle esigenze di e Per_ sempre nel suo interesse prevalente, il padre potrà vedere e tenere con sé secondo la seguente turnazione:
- il padre potrà trascorrere con la figlia weekend alterni dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso la madre. Qualora all'inizio la bambina dovesse avere difficoltà nel pernotto presso la casa paterna, i genitori concordano di ascoltare le esigenze della piccola nel proprio interesse.
- Durante la settimana il padre potrà vedere e stare con la bambina quando la madre è al lavoro. Per_
- i ponti scolastici festivi, li alternerà con i due genitori;
- per metà delle vacanze di Natale alternando con la madre il primo periodo (dal 23 dicembre alle ore 10,00 al 30 dicembre alle ore 10,00 ed il secondo periodo (dal 31 dicembre alle ore 10,00 al 6 gennaio alle ore 18,00). Il genitore a cui non compete il giorno di Natale potrà trascorrere con la bambina o la sera della Vigilia o la sera di
Natale, in accordo tra i genitori;
- Per metà delle vacanze di Pasqua alternando con la madre il primo periodo (dalle ore
10,30 del giorno di chiusura della scuola sino alle ore 18,00 del giorno di Pasqua) ed il secondo periodo (dalle ore 18,00 del giorno di Pasqua sino al primo giorno di rientro pag. 2 di 4 con accompagnamento direttamente a scuola); al genitore che non ha trascorso il Natale con la minore spetterà il primo periodo delle vacanze pasquali;
Per_
- durante le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà due settimane con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
MANTENIMENTO DEL CONIUGE E RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI STESSI
9) L'auto Fiat 550 L tg. FE962KA, in utilizzo alla sig.ra e intestata al sig. Pt_1 CP_1 verrà da quest'ultimo volturata alla moglie a titolo gratuito. L'auto Opel Crossland tg.
FL140HW, su cui è acceso un finanziamento intestato alla sig.ra rimane in utilizzo Pt_1 al sig. che si fa carico sin da ora della relativa rata mensile e si obbliga a versare CP_1 alla moglie il quantum dovuto mensilmente fino all'estinzione del finanziamento.
10) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”.
11) Ogni altra questione di ordine patrimoniale fra i ricorrenti è già stata risolta e le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) I coniugi dichiarano di non avere alcuna pendenza o contenzioso in essere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 he hanno contratto matrimonio in San EO (SS), in data 26/08/2016, il
[...] cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San EO
(SS) alla Parte II, Serie C, n. 27, dell'anno 2016;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 15.10.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1329/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1329/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDREOLI ELENA, con domicilio presso il suo studio sito in ABBIATEGRASSO, CORSO MATTEOTTI n. 41;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San EO (SS), in data
26/08/2016, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
San EO (SS) alla Parte II, Serie C, n. 27, dell'anno 2016, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) La casa rimarrà assegnata alla moglie che la abiterà in uno alla minore.
3) Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo il sig. cederà alla CP_1 sig.ra la propria quota parte dell'immobile. Il valore sarà quantificato tenuto conto Pt_1
pag. 1 di 4 del prezzo d'acquisto dedotto il residuo mutuo e le compensazioni di dare e avere tra i coniugi e le loro famiglie al momento dell'acquisto. La moglie si obbliga sin da ora ad accollarsi il mutuo fondiario acceso sull'immobile a partire dal trasferimento immobiliare di cui sopra.
4) Il marito ha già trovato un idoneo alloggio e si è già trasferito portando con sé i propri effetti personali. FIGLIA E IL SUO MANTENIMENTO
5) Nessun contributo alimentare mensile verrà riconosciuto dal padre alla madre per il sostentamento della minore. Le parti pertanto provvederanno a contribuire al 50% per Per_ tutto quanto concerne le necessità di (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vestiario, attività ludiche, esigenze compatibili con la crescita della bambina)
6) Le spese straordinarie della minore verranno suddivise al 50% tra i genitori como previsto dal Protocollo delle spese di Pavia che le parti dichiarano di conoscere.
DIRITTO DI VISITA Per_ 7) Salvo diversi e migliori accordi tra le parti, compatibilmente alle esigenze di e Per_ sempre nel suo interesse prevalente, il padre potrà vedere e tenere con sé secondo la seguente turnazione:
- il padre potrà trascorrere con la figlia weekend alterni dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso la madre. Qualora all'inizio la bambina dovesse avere difficoltà nel pernotto presso la casa paterna, i genitori concordano di ascoltare le esigenze della piccola nel proprio interesse.
- Durante la settimana il padre potrà vedere e stare con la bambina quando la madre è al lavoro. Per_
- i ponti scolastici festivi, li alternerà con i due genitori;
- per metà delle vacanze di Natale alternando con la madre il primo periodo (dal 23 dicembre alle ore 10,00 al 30 dicembre alle ore 10,00 ed il secondo periodo (dal 31 dicembre alle ore 10,00 al 6 gennaio alle ore 18,00). Il genitore a cui non compete il giorno di Natale potrà trascorrere con la bambina o la sera della Vigilia o la sera di
Natale, in accordo tra i genitori;
- Per metà delle vacanze di Pasqua alternando con la madre il primo periodo (dalle ore
10,30 del giorno di chiusura della scuola sino alle ore 18,00 del giorno di Pasqua) ed il secondo periodo (dalle ore 18,00 del giorno di Pasqua sino al primo giorno di rientro pag. 2 di 4 con accompagnamento direttamente a scuola); al genitore che non ha trascorso il Natale con la minore spetterà il primo periodo delle vacanze pasquali;
Per_
- durante le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà due settimane con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
MANTENIMENTO DEL CONIUGE E RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI STESSI
9) L'auto Fiat 550 L tg. FE962KA, in utilizzo alla sig.ra e intestata al sig. Pt_1 CP_1 verrà da quest'ultimo volturata alla moglie a titolo gratuito. L'auto Opel Crossland tg.
FL140HW, su cui è acceso un finanziamento intestato alla sig.ra rimane in utilizzo Pt_1 al sig. che si fa carico sin da ora della relativa rata mensile e si obbliga a versare CP_1 alla moglie il quantum dovuto mensilmente fino all'estinzione del finanziamento.
10) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”.
11) Ogni altra questione di ordine patrimoniale fra i ricorrenti è già stata risolta e le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) I coniugi dichiarano di non avere alcuna pendenza o contenzioso in essere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 he hanno contratto matrimonio in San EO (SS), in data 26/08/2016, il
[...] cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San EO
(SS) alla Parte II, Serie C, n. 27, dell'anno 2016;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 15.10.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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