Art. 5.
Ai fini delle nomine da effettuare sui posti disponibili nel territorio nazionale a decorrere dal 10 settembre 1982 ai sensi dell' articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 928 , e' costituita un'unica graduatoria di merito per i concorsi a posti di personale direttivo della scuola elementare indetti con decreti del Ministro della pubblica istruzione 21 luglio 1979 e 4 marzo 1980, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente dell'8 settembre 1979, n. 247, e del 13 agosto 1980, n. 221, sulla base del punteggio complessivo conseguito dai candidati che abbiano superato le prove concorsuali.
Ai fini delle nomine da effettuare sui posti disponibili nel territorio nazionale a decorrere dal 10 settembre 1982 ai sensi dell' articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 928 , e' costituita un'unica graduatoria di merito per i concorsi a posti di personale direttivo della scuola elementare indetti con decreti del Ministro della pubblica istruzione 21 luglio 1979 e 4 marzo 1980, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente dell'8 settembre 1979, n. 247, e del 13 agosto 1980, n. 221, sulla base del punteggio complessivo conseguito dai candidati che abbiano superato le prove concorsuali.