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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/12/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3301/24 promossa da:
C.F.: in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amm.re p.t. dott. , con sede in , Viale Italia n. 68 72, Parte_2 Pt_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Lucia Pacini e dall'avv. Roberto Pacini, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Latina,
Via Mascagni n. 42, in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(C.F. ), nella qualità di socio unico Controparte_1 C.F._1
e legale rappresentante pro tempore della società , con sede in CP_2
Pontinia (LT), via Migliara 48 (C.F. / P.I. ) ed elettivamente domiciliato P.IVA_2 in Sabaudia (LT), Via Genova n.5, presso lo studio dell'Avv. Antonio Notarfonso, che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 - all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c., svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter
c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato il di Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina Pt_1
n. 667/24, con cui gli era stato ingiunto di pagare a la somma di Parte_3
€19.806,60 in ragione delle opere svolte secondo quanto concordato con contratto di appalto, degli accordi intervenuti successivamente e della dichiarazione rilasciata dal tecnico incaricato dal condominio Ing. CP_3
Con un primo motivo parte opponente deduceva l'improcedibilità dell'azione avversaria in ragione della previsione, all'art. 15 del contratto di appalto, della clausola compromissoria secondo cui “Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al servizio di mediazione della Camera di Commercio di
Latina e risolte secondo il regolamento da questa adottato…”.
Nel merito, il di lamentava la mancata Parte_1 Pt_1 esecuzione e/o l'esecuzione non a regola d'arte delle opere oggetto del decreto ingiuntivo.
Parte opponente concludeva, all'esito, come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito: -in via preliminare - accertare e dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art.15 controversie del contratto di appalto: - dichiarare la nullità e improcedibilità
e inammissibilità dell'impugnato decreto in quanto privo dei requisiti dell'afrt. 633
c.p.c.; - nel merito: accogliere la spiegata opposizione in quanto fondata su prova scritta e per l'effetto revocare l'opposto D.I. N. 667/2024 per i motivi spiegati in narrativa - in via riconvenzionale: a) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per opere edili sottoscritto in data 05/08/2018 tra il
[...] di socio unico e legale rapp.te p/t della Controparte_4 per inadempimento dell'appaltatore previo accertamento dei vizi CP_2 dell'opera, b) accertare e dichiarare l'inadempimento 1460 cc e la nullità del contratto per omesso invio del DURC c) per l'effetto condannare nq. di Controparte_1 socio unico e legale rapp.te p/t della al pagamento della penale CP_2 prevista nel contratto, d) condannare altresì nq. di socio unico Controparte_1
e legale rapp.te p/t della al risarcimento dei danni determinando CP_2 quella somma maggiore e /o minore che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e e onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati ai sensi dell'art. 93 cpc”.
pagina 2 di 5 costituitosi in giudizio, contestava integralmente la Parte_3 proposta opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “- In via preliminare disporre, ex art.648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo N. n.667/2024 (R.G.N.2262/2024), emesso dal Tribunale di
Latina, considerata l'effettiva mancata contestazione del credito vantato, e comunque la mancanza di prova scritta dell'opposizione (mancata prova del pagamento di quanto dovuto), oltre che essendo palesemente inammissibile;
- In via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo opposto e, comunque, rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto, previa integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via principale dichiarare inammissibili e comunque improponibili ed improcedibili le domande riconvenzionali proposte nell'atto di opposizione per i motivi sopra svolti;
- In via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dal sig.
nella qualità di socio unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_1 della società nei confronti del , CP_2 Parte_1 condannando il medesimo al pagamento in favore dell'opposto, della somma di euro
19.806,60 (iva compresa), oltre le spese legali liquidate nel decreto, nonché agli interessi legali e moratori, o la diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali e moratori dalla data di scadenza del pagamento fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con ordinanza del 14.07.2025 il Tribunale, ritenuto che l'eccezione sollevata da parte opponente di improcedibilità della domanda in ragione della clausola compromissoria contrattualmente prevista fosse idonea a definire il giudizio, respingeva l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta e rinviava per discussione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 18.12.2025, disponendo che la stessa si svolgesse con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
A tale ultima data il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L.
n. 117/25 – tratteneva, infine, il fascicolo in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di note di trattazione scritta.
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1
.
[...]
pagina 3 di 5 Ed invero, l'art. 15 del contratto di appalto, posto dal sig. a CP_2 fondamento della propria pretesa creditoria, contiene una clausola compromissoria, ivi essendo testualmente stabilito che “Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al servizio di mediazione della Camera di Commercio di
Latina e risolte secondo il regolamento da questa adottato…”.
Ebbene, non emergendo, nella specie, cause di esclusione della operatività della citata clausola, ritiene il Tribunale di dover applicare in via analogica i principi di diritto da ultimo confermati dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale” (v., tra le altre, Cass. civ. n. 25939 del 24/09/2021; n.
28303 del 04/11/2024);
Ne discende che, in accoglimento della proposta opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovrà essere dichiarata l'improcedibilità della domanda avanzata in sede monitoria da Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, non risultando dovuti i compensi per la fase istruttoria, non svoltasi e previa decurtazione di quelli relativi alla fase decisoria, in assenza di deposito di note conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie l'opposizione, per l'effetto revocando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 667/24 e dichiarando l'improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria da Parte_3
• condanna parte opposta a rifondere al di Parte_1 Pt_1 le spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.811,00, di cui €2.547,00 a titolo di compensi professionali ed €264,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Latina, 18.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3301/24 promossa da:
C.F.: in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amm.re p.t. dott. , con sede in , Viale Italia n. 68 72, Parte_2 Pt_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Lucia Pacini e dall'avv. Roberto Pacini, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Latina,
Via Mascagni n. 42, in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(C.F. ), nella qualità di socio unico Controparte_1 C.F._1
e legale rappresentante pro tempore della società , con sede in CP_2
Pontinia (LT), via Migliara 48 (C.F. / P.I. ) ed elettivamente domiciliato P.IVA_2 in Sabaudia (LT), Via Genova n.5, presso lo studio dell'Avv. Antonio Notarfonso, che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 - all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c., svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter
c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato il di Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina Pt_1
n. 667/24, con cui gli era stato ingiunto di pagare a la somma di Parte_3
€19.806,60 in ragione delle opere svolte secondo quanto concordato con contratto di appalto, degli accordi intervenuti successivamente e della dichiarazione rilasciata dal tecnico incaricato dal condominio Ing. CP_3
Con un primo motivo parte opponente deduceva l'improcedibilità dell'azione avversaria in ragione della previsione, all'art. 15 del contratto di appalto, della clausola compromissoria secondo cui “Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al servizio di mediazione della Camera di Commercio di
Latina e risolte secondo il regolamento da questa adottato…”.
Nel merito, il di lamentava la mancata Parte_1 Pt_1 esecuzione e/o l'esecuzione non a regola d'arte delle opere oggetto del decreto ingiuntivo.
Parte opponente concludeva, all'esito, come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito: -in via preliminare - accertare e dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art.15 controversie del contratto di appalto: - dichiarare la nullità e improcedibilità
e inammissibilità dell'impugnato decreto in quanto privo dei requisiti dell'afrt. 633
c.p.c.; - nel merito: accogliere la spiegata opposizione in quanto fondata su prova scritta e per l'effetto revocare l'opposto D.I. N. 667/2024 per i motivi spiegati in narrativa - in via riconvenzionale: a) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per opere edili sottoscritto in data 05/08/2018 tra il
[...] di socio unico e legale rapp.te p/t della Controparte_4 per inadempimento dell'appaltatore previo accertamento dei vizi CP_2 dell'opera, b) accertare e dichiarare l'inadempimento 1460 cc e la nullità del contratto per omesso invio del DURC c) per l'effetto condannare nq. di Controparte_1 socio unico e legale rapp.te p/t della al pagamento della penale CP_2 prevista nel contratto, d) condannare altresì nq. di socio unico Controparte_1
e legale rapp.te p/t della al risarcimento dei danni determinando CP_2 quella somma maggiore e /o minore che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e e onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati ai sensi dell'art. 93 cpc”.
pagina 2 di 5 costituitosi in giudizio, contestava integralmente la Parte_3 proposta opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “- In via preliminare disporre, ex art.648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo N. n.667/2024 (R.G.N.2262/2024), emesso dal Tribunale di
Latina, considerata l'effettiva mancata contestazione del credito vantato, e comunque la mancanza di prova scritta dell'opposizione (mancata prova del pagamento di quanto dovuto), oltre che essendo palesemente inammissibile;
- In via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo opposto e, comunque, rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto, previa integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via principale dichiarare inammissibili e comunque improponibili ed improcedibili le domande riconvenzionali proposte nell'atto di opposizione per i motivi sopra svolti;
- In via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dal sig.
nella qualità di socio unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_1 della società nei confronti del , CP_2 Parte_1 condannando il medesimo al pagamento in favore dell'opposto, della somma di euro
19.806,60 (iva compresa), oltre le spese legali liquidate nel decreto, nonché agli interessi legali e moratori, o la diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali e moratori dalla data di scadenza del pagamento fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con ordinanza del 14.07.2025 il Tribunale, ritenuto che l'eccezione sollevata da parte opponente di improcedibilità della domanda in ragione della clausola compromissoria contrattualmente prevista fosse idonea a definire il giudizio, respingeva l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta e rinviava per discussione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 18.12.2025, disponendo che la stessa si svolgesse con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
A tale ultima data il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L.
n. 117/25 – tratteneva, infine, il fascicolo in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di note di trattazione scritta.
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1
.
[...]
pagina 3 di 5 Ed invero, l'art. 15 del contratto di appalto, posto dal sig. a CP_2 fondamento della propria pretesa creditoria, contiene una clausola compromissoria, ivi essendo testualmente stabilito che “Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al servizio di mediazione della Camera di Commercio di
Latina e risolte secondo il regolamento da questa adottato…”.
Ebbene, non emergendo, nella specie, cause di esclusione della operatività della citata clausola, ritiene il Tribunale di dover applicare in via analogica i principi di diritto da ultimo confermati dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale” (v., tra le altre, Cass. civ. n. 25939 del 24/09/2021; n.
28303 del 04/11/2024);
Ne discende che, in accoglimento della proposta opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovrà essere dichiarata l'improcedibilità della domanda avanzata in sede monitoria da Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, non risultando dovuti i compensi per la fase istruttoria, non svoltasi e previa decurtazione di quelli relativi alla fase decisoria, in assenza di deposito di note conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie l'opposizione, per l'effetto revocando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 667/24 e dichiarando l'improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria da Parte_3
• condanna parte opposta a rifondere al di Parte_1 Pt_1 le spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.811,00, di cui €2.547,00 a titolo di compensi professionali ed €264,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Latina, 18.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 5 di 5