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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 207 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.64/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale il 15.1.2020 e pubblicata il 17.1.2020, e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MI CH presso il cui studio in Genzano di Lucania, alla Via Verdi n. 10/b, elettivamente domicilia;
APPELLANTE principale – APPELLATO incidentale
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Controparte_1 C.F._2
DO PE presso il cui studio in Potenza, alla Via Due Torri n. 33, elettivamente domicilia;
APPELLATA principale – APPELLANTE incidentale
, contumace;
APPELLATA Controparte_2
trattenuta in decisione il 15.7.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 24.6.2025 e l'11.7.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.1.1989 il sig. , premesso che in data Parte_1
8.3.1986 era deceduta la nonna, , che coniugata con Persona_1 Parte_1 aveva avuto due figli, e , quest'ultimo deceduto l'8.7.1959, Controparte_1 Persona_2
assumeva che, in qualità di figlio di , egli era succeduto per rappresentazione nei Persona_2 diritti ereditari della nonna e che quest'ultima in vita con atto dell'11.3.1982 aveva disposto dei propri beni immobiliari in favore della figlia Pertanto, l'attore, lamentando la Controparte_1
lesione della propria quota di legittima in forza di donazioni simulate, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la sig.ra affinché fosse accertata la nullità o l'inefficacia Controparte_1
degli atti dispositivi posti in essere dalla nonna e fosse eseguita la divisione giudiziale dei beni appartenuti in vita alla . Per_1 CP_2
Con comparsa depositata il 4.4.1989 si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale, in Controparte_1 via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , sorella dell'attore, e, nel merito, contestava Controparte_2
la fondatezza della domanda stessa, dichiarando in subordine di non opporsi alla riduzione degli atti di donazione ed alla successiva divisione giudiziale, ma rappresentava l'avvenuta vendita a terzi dei beni immobili oggetto di causa.
Integrato il contraddittorio, con comparsa depositata il 28.11.1989 si costituivano in giudizio i sigg.
e rispettivamente sorella e madre dell'attore, le quali Controparte_2 Controparte_3
aderivano e facevano proprie le conclusioni rassegnate dal . Parte_1
Con sentenza parziale resa in data 2.3.2004 il Tribunale di Potenza in composizione collegiale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di rigettava la domanda di Controparte_3
simulazione relativa degli atti di disposizione dei beni e disponeva, con separata ordinanza, il prosieguo del giudizio al fine di accertare la consistenza della massa ereditaria e le quote spettanti di diritto a ciascun erede, nominando all'uopo un consulente tecnico d'ufficio, nella persona del
Geom. . Persona_3
Tale sentenza veniva impugnata da . Parte_1
Il processo di primo grado veniva sospeso ai sensi dell'art. 279 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza parziale resa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale il 2.3.2004, definizione che avveniva con la pronuncia della Corte di Appello di Potenza che, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la simulazione dell'atto di compravendita dell'11.3.1982 con il quale aveva trasferito alla figlia Persona_1
la proprietà di un terreno incolto di are 29.23 sito in Genzano di Lucania, alla Controparte_1
contrada Pago, distinto in catasto al fol.47, p.lle nn.134 e 141.
Il giudizio in primo grado proseguiva per effetto di ricorso ex art.295 c.p.c. depositato da
[...]
con la successiva rituale costituzione di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
.
[...]
Nel corso del giudizio veniva disposto l'espletamento di una prima consulenza tecnica d'ufficio, che determinava dapprima in € 89.679,00 il valore complessivo del compendio ereditario da dividere e, a seguito dei rilievi mossi dalle parti, rideterminava in € 183.263,17 il valore del medesimo compendio ereditario.
pag. 2 Successivamente veniva disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio, sempre affidata al Geom. , all'esito della quale il valore dell'asse ereditario veniva Persona_3 determinato in € 66.328,77.
Con sentenza definitiva n. 64/2020, pronunciata il 15.1.2020 e pubblicata il 17.1.2020, il Tribunale di Potenza in composizione collegiale rigettava l'azione di riduzione proposta nell'interesse di e accoglieva la domanda di divisione e Parte_1 Controparte_2
dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria tra Parte_1 [...]
e , condannava al pagamento in favore di CP_2 Controparte_1 Controparte_1 [...]
e della complessiva somma di € 33.164,39, oltre interessi Parte_1 Controparte_4
compensativi decorrenti dal passaggio in giudicato della pronuncia, e compensava tra le parti le spese di lite, ponendo a carico della massa le spese occorse per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Con atto di citazione notificato il 13.4.2021 il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la suindicata sentenza assumendo l'errata determinazione del valore degli immobili donati e/o venduti e, in generale, di tutti i beni compresi nell'asse ereditario, con conseguente errata decisione assunta in ordine alla domanda di riduzione proposta, nonché lamentando il mancato riconoscimento dei frutti maturati e non goduti, degli interessi compensativi e della rivalutazione sulle somme finali calcolate, attesa la piena ed esclusiva disponibilità dei beni ereditari da parte della sig.ra sin dal momento dell'apertura della successione. Controparte_1
Su tali basi, il sig. conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza le Parte_1 sigg.re e affinché, previa rinnovazione della consulenza Controparte_1 Controparte_2 tecnica d'ufficio, in riforma della sentenza impugnata fossero rideterminate in aumento le somme dovute dalla all'appellante e sulle somme stesse fossero applicati la rivalutazione Controparte_1 monetaria e gli interessi legali dalla data di apertura della successione di;
il Persona_1 tutto con vittoria di spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 29.8.2021 si costituiva in giudizio la sig.ra la Controparte_1 quale contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno dell'appello spiegato dal
[...]
e, a sua volta, proponeva impugnazione incidentale avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Potenza assumendo che il valore dell'intera massa ereditaria, per effetto della collazione, fosse pari ad € 66.328,78 e, quindi, che la quota disponibile fosse pari a € 22.109,59 e quella di riserva a € 44.219,18, sicché il patrimonio ereditario doveva essere diviso attribuendo la quota di due terzi (ossia un terzo a titolo di legittima ed un terzo quale disponibile) alla stessa e riconoscendo al premorto germano la residua quota di un terzo (pari al Controparte_1 Per_2
50% della legittima e dunque quantificabile € 22.109,59), da devolvere in parti eguali ai due figli di pag. 3 , cioè a e Pertanto, Persona_2 Parte_1 Controparte_2 concludeva per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento di quello incidentale, con vittoria di spese di lite.
Non si costituiva in giudizio l'appellata sicchè la Corte ne dichiarava la Controparte_2
contumacia con ordinanza pronunciata il 12.10.2021.
Trattenuta in decisione la causa con provvedimento reso il 28.5.2024, in pendenza dei termini ex art.190 c.p.c. la depositava in data 21.6.2024 dichiarazione di rinuncia formale Controparte_1 all'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione depositata il 29.8.2021.
Poiché la causa era stata riservata per la decisione da collegio presieduto dal Dott. Ettore Per_4
con provvedimento presidenziale del 4.3.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo in ragione
[...]
delle gravi condizioni di salute del Presidente del collegio, impossibilitato per lungo tempo a partecipare alle camere di consiglio ed alle attività in ufficio e perciò in congedo forzato.
Fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 15.7.2025 e disposta con decreto del 24.6.2025 la trattazione della causa mediante il deposito, con modalità telematiche, di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D.Lgs. n.149/2022, le parti costituite depositavano in data 24.6.2025 e 11.7.2025 le rispettive note scritte e con provvedimento emesso il giorno 15.7.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini ex art.190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avendovi le parti costituite concordemente rinunciato.
MOTIVI della DECISIONE
In considerazione dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione incidentale come operata da con dichiarazione scritta del 21.6.2024, l'ambito dello scrutinio della Corte è Controparte_1 limitato esclusivamente all'appello principale proposto da . Parte_1
Invero, la “rinuncia all'impugnazione”, non diversamente dalla “rinuncia alla domanda o all'azione”, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato) e, quindi, può essere fatta dal difensore senza il preventivo rilascio di una procura speciale e senza la necessità di accettazione della controparte, perché produce l'effetto di per sé massimamente favorevole a quest'ultima.
***
L'appello principale proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
*
pag. 4 1.0 Con un primo motivo di impugnazione il sig. ha lamentato che il Parte_1
Tribunale di Potenza abbia fondato la propria decisione sugli esiti della consulenza tecnica d'ufficio integrativa del 5.6.2015 senza tenere conto delle valutazioni operate dall'ausiliare nella precedente consulenza del 2007 e senza pronunciarsi sugli errori commessi dall'ausiliare come contestati in primo grado dall'appellante a mezzo delle osservazioni redatte dal consulente tecnico di parte, geom. . Per_5
In particolare, il sig. ha sostenuto: Parte_1
a) che sia inspiegabile la circostanza che “l'asse ereditario sia stato valutato in tre consulenze con tre valori diversi (nella prima CTU £. 173.644.000, nella seconda € 183.263,17 e nell'ultima €
66.328,77)”;
b) che dalla lettura dei tre elaborati peritali emerga che le particelle facenti parte dell'asse ereditario siano sempre diverse in ognuna delle consulenze e che non sia chiaro se la stima dei beni operata nell'ultima consulenza tecnica debba essere aggiunta a quella effettuata nella consulenza del
12.2.2007 o debba sostituirsi a questa, giacché il C.t.u. ha scritto ogni volta che “l'integrazione è da considerarsi parte integrante delle precedenti consulenze” ma nulla ha scritto in riferimento all'ultima valutazione del compendio ereditario presa in considerazione dal primo giudice ai fini della decisione, valutazione inspiegabilmente determinata in € 66.328,77, di gran lunga inferiore a quella precedentemente effettuata, pari ad € 183.263,17;
c) che, come messo in primo grado ripetutamente in evidenza dal consulente tecnico di parte, geom.
, le operazioni peritali siano state svolte dal C.t.u. “in maniera superficiale e senza dare Per_5 il giusto peso ai beni stimati”, senza effettuare “tutti gli accertamenti utili al fine di onorare al meglio il mandato ricevuto, raccogliere tutti i dati indispensabili per dare il giusto valore al bene da stimare” e senza effettuare “valutazioni mediante paragone con il valore dei beni circostanti”, di tal che “le cifre dei suoi conteggi sono avulse dalla realtà” (v. pag.9 dell'atto di appello);
d) che il C.t.u. non abbia motivato la ritenuta impossibilità di divisione dei cespiti ereditari, aggiungendo nell'ultimo elaborato che la divisione fosse comunque impedita dal fatto che i beni fossero stati alienati a terzi, conclusione questa che, ad avviso dell'appellante, non sarebbe condivisibile “in quanto la legge prevede che ottenuta la riduzione gli atti di disponibilità vengono meno” (v. pag.9 dell'atto di appello);
e) che il C.t.u. abbia considerato, come parametro di riferimento per la stima degli immobili facenti parte dell'asse ereditario, le somme pagate dall' per le Controparte_5 espropriazioni ricadenti nel territorio dei Comuni dell'hinterland di Potenza, con ciò incorrendo in errore perchè l'espropriazione è attività posta in essere dal e non dall' ha sempre CP_6 CP_7
interessato terreni agricoli e mai suoli edificatori in proprietà privata e il valore del diritto di pag. 5 superficie era stato determinato ai sensi dell'art.51 L.n.865/71 in base ai valori agricoli medi registrati nel territorio comunale;
f) che il C.t.u. nel determinare il valore del suolo edificatorio di mq.6172 di cui alla particella n.874 non abbia tenuto conto dei fabbricati rurali ivi insistenti;
g) che il C.t.u. abbia erroneamente ritenuto che tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario della sig.ra fossero stati alienati a terzi dalla mentre, come Persona_1 Controparte_1 emergente dalla certificazione catastale rilasciata in data 15/17.6.2016 dall'Agenzia del Territorio di
Potenza, all'epoca della redazione delle consulenze tecniche la risultava ancora Controparte_1
intestataria di molti dei suddetti beni.
Attesi gli esposti rilievi critici mossi agli esiti dell'accertamento peritale, l'appellante principale ha sollecitato la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio affinchè sia accertato il valore reale dei beni costituenti la massa ereditaria (valore reale che il C.t.p. geom. subentrato al Controparte_8 geom. , aveva stimato in complessivi € 293.378,90 all'epoca dell'apertura della Per_5 successione di ) e, in riforma dell'impugnata sentenza, venga pronunciata la Persona_1
condanna di al pagamento, in favore del di una Controparte_1 Parte_1
somma di gran lunga superiore a quella liquidata nella sentenza oggetto di gravame.
1.1 Il motivo di impugnazione, come articolato, soffre di insuperabili limiti di genericità ed indeterminatezza che valgono a riconoscerne l'inammissibilità prima ancora che l'infondatezza.
1.2 Giova premettere, in punto di diritto, che nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva debba sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2007 n.9244).
Corre l'obbligo di chiarire che, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma debba essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. Ciò spiega per quale ragione, al fine del soddisfacimento del requisito previsto dall'art. 342 c.p.c., non sia ritenuto sufficiente il generico rinvio per relationem ad pag. 6 atti del processo distinti da quello introduttivo del giudizio di secondo grado poiché tale richiamo esporrebbe il giudice e le parti avverse ad un'opera di ricostruzione delle ragioni di impugnazione, viziata dall'inevitabile soggettività dei criteri interpretativi adottati.
Pertanto, l'appellante, che deduca l'erroneità della sentenza impugnata in quanto adesiva agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto di appello gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio, bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico- giuridico su cui si è fondata la decisione. Con la conseguenza che restino estranee al dibattito processuale del giudizio di appello le considerazioni critiche, pur mosse dalle parti al C.t.u. sulla base delle osservazioni del Ct.p., che non siano però trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342 c.p.c., e siano contenute in una separata relazione scritta del C.t.p. a cui nell'atto di gravame si faccia generico rinvio. In altri termini, la specificità dei motivi di appello non può essere desunta per relationem demandando al giudice del gravame un'operazione di comparazione dalla quale desumere le pertinenti censure all'elaborato peritale del consulente tecnico.
1.3 Alla luce degli illustrati principi di diritto, si palesa subito evidente l'assoluta inconsistenza della critica mossa agli esiti dell'accertamento peritale sulla base di un mero dubbio indotto dalla circostanza che “l'asse ereditario sia stato valutato in tre consulenze con tre valori diversi (nella prima CTU £. 173.644.000, nella seconda € 183.263,17 e nell'ultima € 66.328,77)”, senza che siano stati opportunamente esposti ed analiticamente individuati gli elementi oggettivi desumibili dai tre elaborati peritali e/o da altri atti processuali che autorizzino ragionevolmente ad opinare che i valori attribuiti ai beni dell'asse ereditario risultino differenti nelle tre consulenze tecniche d'ufficio non già in dipendenza di successivi più dettagliati ambiti della indagine peritale indicati dal giudice al C.t.u. in sede di conferimento dell'incarico suppletivo-integrativo dopo il deposito della prima relazione scritta di consulenza tecnica d'ufficio, ma per errori e/o incompletezze consumati dall'ausiliare nel corso delle operazioni peritali o all'atto della valutazione dei beni.
In altre parole, da parte dell'appellante principale “chiedersi” come sia possibile che “l'asse ereditario sia stato valutato in tre consulenze con tre valori diversi (nella prima CTU £.
173.644.000, nella seconda € 183.263,17 e nell'ultima € 66.328,77)” senza formulare pregnanti e specifiche argomentazioni che consentano alla Corte di apprezzare quale sia la concreta consistenza pag. 7 della doglianza si risolve in uno sterile esercizio retorico, sostanzialmente vuoto, che non obbliga il giudice dell'impugnazione ad approntare nessuna motivazione al riguardo.
Altrettanto vuota ed apodittica si palesa la censura che le operazioni peritali siano state svolte dal
C.t.u. “in maniera superficiale e senza dare il giusto peso ai beni stimati”, senza effettuare “tutti gli accertamenti utili al fine di onorare al meglio il mandato ricevuto, raccogliere tutti i dati indispensabili per dare il giusto valore al bene da stimare” e senza effettuare “valutazioni mediante paragone con il valore dei beni circostanti”, di tal che “le cifre dei suoi conteggi sono avulse dalla realtà” (v. pag.9 dell'atto di appello).
Invero, alle riportate espressioni generiche ed astratte l'appellante non ha inteso dare sostanza e contenuto, di tal che nell'atto di impugnazione sono rimasti del tutto inespressi quale fosse “il giusto peso” che il C.t.u. avrebbe dovuto dare ai beni stimati, quali “accertamenti utili” avrebbe dovuto effettuare il C.t.u. al fine di onorare al meglio il mandato ricevuto, quali “dati indispensabili” non sarebbero stati raccolti dall'ausiliare nonostante fossero funzionali a dare il giusto valore ai beni da stimare, di quali “beni circostanti” a quelli compresi nell'asse ereditario il
C.t.u. avrebbe potuto o dovuto evincere dall'incarto processuale il valore onde utilizzarlo come parametro di riferimento per la stime dei beni oggetto di causa, quali “cifre dei suoi conteggi” non sono corrispondenti a quelle reali e per quale motivo.
Sul punto in esame il motivo di gravame difetta di specificità e non è adeguato ad attaccare la ratio decidendi a base della pronuncia impugnata;
esso è integralmente inammissibile, come tale non meritevole di scrutinio.
Né può farsi carico alla Corte di effettuare una analisi comparata delle tre consulenze tecniche d'ufficio alla ricerca di eventuali e mai identificati elementi oggettivi che valgano a sorreggere il
“dubbio” manifestato dall'appellante e di dare in tal modo consistenza concreta al motivo di impugnazione come formulato. Invero, una siffatta attività da parte della Corte si tradurrebbe in una sostanziale opera di specificazione del motivo di impugnazione, sul quale lo stesso giudice è chiamato a pronunciarsi, e si obbligherebbe il giudice ad quem ad un'attività di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida, con conseguente inevitabile violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza dei motivi di appello dai quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque a posteriori - i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire.
Neppure l'appellante principale ha avuto cura di precisare – mediante l'indicazione nell'atto di impugnazione degli estremi catastali esatti e completi (partita, foglio, particella) - quali immobili pag. 8 facenti parte dell'asse ereditario siano stati identificati in modo diverso in ognuna delle consulenze.
Neppure l'appellante principale ha spiegato la ragione per cui l'inciso – di per sé neutro e per nulla significativo – utilizzato dal C.t.u. (“l'integrazione è da considerarsi parte integrante delle precedenti consulenze”) debba essere interpretato a giustificazione di una stima dei beni ereditari operata nei primi due elaborati peritali da “aggiungersi” a quella effettuata nella terza ed ultima relazione scritta di consulenza tecnica d'ufficio. Una lettura attenta e non disinvolta della relazione datata 5.6.2015 evidenzia come, a seguito di successivi livelli di approfondimento nell'indagine peritale, l'elaborato in parola contenga gli esiti definitivi dell'accertamento tecnico demandato all'ausiliare, il quale all'esordio della relazione ha utilizzato quell'inciso esclusivamente per significare che, essendosi l'attività peritale sviluppata attraverso la redazione di più elaborati tecnici, le conclusioni finali rassegnate in quell'ultima relazione implicassero il rinvio alle pregresse relazioni scritte evidentemente solo per quei profili dell'indagine (ad esempio, la descrizione completa dei beni) che non fossero stati ripetuti nell'elaborato del 5.6.2015 e che conservassero ancora valenza in riferimento alla stima del valore dei beni ereditari come operata in ultimo.
Pertanto, è del tutto plausibile che il Tribunale di Potenza, ai fini della decisione, abbia attinto elementi di valutazione soltanto dalla stima effettuata nell'elaborato del 5.6.2015 e non anche da quella operata nelle precedenti due relazioni scritte di c.t.u.
Neppure è vero che il C.t.u. nell'elaborato del 5.6.2015 abbia “inspiegabilmente” determinato in €
66.328,77 il valore complessivo dell'asse ereditario. È vero, invece, che l'ausiliare abbia reso una motivazione adeguata e sufficiente sul punto, indicando i criteri applicati per giungere alla liquidazione di quella somma finale ed illustrando i passaggi matematici che lo hanno condotto a quel risultato.
Correttamente lo stesso C.t.u. ha ritenuto impossibile procedere ad una divisione in natura dei cespiti ereditari sul rilievo che essi sono stati tutti alienati a terzi.
Del resto, il Tribunale di Potenza ha rigettato la domanda di riduzione proposta nell'interesse del e, ai fini della divisione, ha applicato la modalità operativa della Parte_1
collazione per imputazione ex art.746 c.c. anche in ragione dell'intervenuta alienazione a terzi dei diritti reali sui beni ereditari. Quindi, non ha alcun pregio lo sterile assunto che “la legge prevede che ottenuta la riduzione gli atti di disponibilità vengono meno” (v. pag.9 dell'atto di appello), giacchè nessun provvedimento di reintegrazione della quota di riserva è stato adottato e, in ogni caso, non è stata mai esercitata nel presente giudizio l'azione ex art.563 c.c. nei confronti degli aventi causa dalla donataria soggetta a riduzione.
Non risponde al vero che il C.t.u. abbia considerato, come parametro di riferimento per la stima degli immobili facenti parte dell'asse ereditario, le somme pagate dall' Controparte_5
pag. 9 Popolari di Potenza per le espropriazioni ricadenti nel territorio dei Comuni dell'hinterland di
Potenza.
Dai contenuti dell'elaborato tecnico del 5.6.2015 si evince chiaramente che il compito affidato all'ausiliare sia stato particolarmente complesso giacché la stima dell'asse ereditario è stata operata con riferimento al valore dei cespiti alla data (8.3.1986) dell'apertura della successione di e a tal fine il C.t.u. ha utilizzato, come parametri di valutazione, i valori Persona_1
attribuiti agli immobili negli atti di compravendita (ben 18) elencati alle pagg. 8, 9 e 10 della relazione scritta e tutti risalenti ad epoca precedente e spesso prossima a quella del decesso di
. Persona_1
Orbene, il nell'atto di impugnazione si è del tutto sottratto, in primo Parte_1 luogo, all'onere di indicare in dettaglio quale diverso metodo di stima e quali diverse modalità operative avrebbe dovuto adottare il C.t.u. in sede di determinazione del valore del compendio immobiliare ereditario e, in secondo luogo, all'onere di allegare e di dimostrare che l'eventuale osservanza, da parte dell'ausiliare, di un diverso metodo di stima e di diverse modalità operative avrebbe senz'altro condotto ad una valutazione del valore di mercato degli immobili alla data
(8.3.1986) dell'apertura della successione significativamente differente da quella offerta dal C.t.u. e presa dal giudice di primo grado a fondamento del progetto di divisione predisposto ed approvato in sentenza.
Con riguardo al valore del suolo edificatorio di mq.6172 di cui alla particella n.874 il C.t.u., alla pagina 10 dell'elaborato tecnico del 5.6.2015, ha precisato di avere accertato nel corso delle indagini peritali che i fabbricati sul predetto terreno fossero stati realizzati da e dal Controparte_1
di lei marito, sicché essi non sarebbero potuti essere fatti rientrare nell'asse ereditario della sig.ra
. In ogni caso, il C.t.u. ha comunque considerato il valore dei menzionati Persona_1
fabbricati ai fini della predisposizione del progetto di divisione da sottoporre al giudice.
Infine, del tutto inconsistente è l'assunto che il C.t.u. abbia erroneamente ritenuto che tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario della sig.ra fossero stati alienati a terzi Persona_1
dalla mentre, come emergente dalla certificazione catastale rilasciata in data Controparte_1
15/17.6.2016 dall'Agenzia del Territorio di Potenza, all'epoca della redazione delle consulenze tecniche la risultava ancora intestataria di molti dei suddetti beni. Controparte_1
È agevole obiettare, innanzitutto, che la certificazione catastale in parola è stata prodotta per la prima volta soltanto nel presente giudizio di impugnazione e, in secondo luogo, che le emergenze dei registri catastali non sono idonee a dimostrare la titolarità, in capo al soggetto a cui la certificazione è riferita, del diritto di proprietà sui beni immobili ivi indicati, ben potendo quei registri non essere stati aggiornati e, quindi, riprodurre una situazione non fedele alla realtà. E tanto pag. 10 senza considerare che nell'atto di impugnazione l'appellante non ha dedotto, né dimostrato quali tra i beni immobili di cui alla certificazione catastale rilasciata in data 15/17.6.2016 si identifichino con quelli pervenuti alla in forza di donazione o di atto dispositivo posto in essere dalla Controparte_1 sig.ra quando quest'ultima era ancora in vita. In difetto di articolazione in Persona_1
modo specifico e puntuale del motivo di impugnazione, non può certo la Corte approfondire i contenuti della predetta certificazione onde verificare la (solo) eventuale fondatezza della (generica ed indeterminata) difesa svolta dall'appellante.
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione il sig. ha censurato la Parte_1
decisione del Tribunale di Potenza con la quale è stato negato all'appellante il riconoscimento del diritto a percepire pro quota i frutti maturati e goduti dalla nel corso dell'arco Controparte_1 temporale esteso trentacinque anni nel quale l'appellata ha avuto la disponibilità esclusiva dei beni facenti parte dell'asse ereditario della sig.ra nonché il riconoscimento della Persona_1
rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulla somma liquidata in favore dell'appellante a titolo di conguaglio.
2.1 Il motivo di gravame non ha alcun pregio.
Con riguardo al mancato riconoscimento, in capo al del diritto a Parte_1
percepire pro quota i frutti, nella sentenza impugnata il Tribunale di Potenza ha messo in risalto che, essendosi nel caso di specie applicata la modalità operativa della collazione per imputazione ex art.746 c.c., detta modalità non annulla ex tunc la donazione, che conserva intatta la propria validità ed efficacia, con la conseguenza che il donatario (id est, ) non sia tenuto a restituire Controparte_1
quanto abbia medio termine percepito a titolo di frutti e di godimento del bene donato, ma soltanto a conferire il valore del bene medesimo alla massa, quale accertato con riferimento al tempo dell'apertura della successione.
L'appellante principale non si è confrontato con la esposta motivazione, omettendo di articolare argomentazioni a confutazione del convincimento espresso dal primo giudice.
Pertanto, sul punto il motivo di impugnazione è inammissibile perchè difetta di specificità.
Con riguardo al mancato riconoscimento, in favore del della CP_1 Parte_1
rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulla somma liquidata in a titolo di conguaglio, deve innanzitutto osservarsi che la somma posta a carico di dal Controparte_1
Tribunale di Potenza trae giustificazione dal fatto che il valore delle donazioni effettuate dalla de cuius in favore della sia risultato superiore al valore della quota ereditaria spettante Controparte_1
alla stessa donataria, con la conseguenza che la stessa fosse tenuta ad imputare alla Controparte_1
propria quota il valore della donazione ricevuta solo fino a concorrenza della quota medesima ed a pag. 11 versare alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza. Tale equivalente pecuniario, da determinarsi con riferimento al valore al tempo della apertura della successione, ha natura di debito di valuta, perciò insuscettibile di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17755 del
21/06/2023: “In tema di collazione per imputazione, l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota dell'erede donatario non è regolata dalle norme sulla divisione (in particolare sui conguagli divisionali), ma da quelle dettate espressamente per la collazione, con la conseguenza che il debito relativo all'eccedenza (da qualificarsi di valuta, in quanto avente ad oggetto originario, non i beni, ma il loro equivalente pecuniario) va determinato, ai sensi dell'art.
747 c.c., con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione, dal quale decorrono gli interessi, senza che occorra apposita domanda di parte”).
Quanto agli interessi compensativi sulla somma liquidata in favore dell'appellante a titolo di conguaglio, non risponde al vero che il Tribunale di Potenza non li abbia riconosciuti. Come ampiamente motivato nella sentenza impugnata, gli interessi compensativi sono stati attribuiti al saggio legale con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza a cui è collegata la cessazione dello stato di indivisione delle cose in comunione ereditaria (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n.20457 del 11/10/2016: “In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, gli interessi sul conguaglio dovuto agli altri comunisti, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, la cui efficacia retroattiva - anche ove si attribuisca natura dichiarativa allo stesso - è limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., ai beni assegnati in proporzione del valore delle relative quote”; nello stesso senso, v. Cass.Sez. 2, Sentenza n. 2483 del 10/02/2004; Cass.Sez. 2, Sentenza n. 6653 del 29/04/2003).
Anche sul punto l'appellante principale non si è confrontato con la esposta motivazione, omettendo di articolare argomentazioni a confutazione del convincimento espresso dal primo giudice.
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In conclusione, l'appello principale proposto da è sprovvisto di ogni Parte_1
apprezzabile e rassicurante fondamento e non merita altro destino che il rigetto integrale.
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Regolamentazione delle spese processuali.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello principale, va pronunciata la condanna del sig. Parte_1
, in quanto soccombente, al pagamento, in favore di delle spese processuali
[...] Controparte_1
nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore indeterminato;
scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00),
pag. 12 applicando i compensi nei valori medi tariffari.
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 15.7.2025.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 16.4.2021 e l'appello proposto dal sig. è stato riconosciuto infondato ed è stato Parte_1
respinto integralmente.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
pag. 13 n.228.
Ne consegue che sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza n.64/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale il 15.1.2020 e pubblicata il 17.1.2020, proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 13.4.2021 nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 nonché sull'appello incidentale proposto da con comparsa di costituzione Controparte_1
depositata il 29.8.2021, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello principale proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 13.4.2021;
- Dichiara non doversi pronunciare sull'appello incidentale proposto da Controparte_1
con comparsa di costituzione depositata il 29.8.2021 per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione;
- Conferma la sentenza n.64/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale il 15.1.2020 e pubblicata il 17.1.2020;
- Condanna al pagamento, in favore di e con Parte_1 Controparte_1
distrazione a vantaggio del difensore per dichiarazione di anticipo, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante principale, sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 9.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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