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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 585/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IL OR, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3238/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica Litorale Nord - 96447340587
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4671/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 01363671 64 000 CONTRIBUTO CONS 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 01363671 64 000 CONTRIBUTO CONS 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. La ha impugnato, innanzi alla CGT di Roma, la cartella di pagamento n. 09720220136367164000, notificata in data 20/09/2022, avente ad oggetto il contributo del Consorzio di BonificaLitorale Nord. per l'anno 2019 e per l'anno 2020, per l'importo di € 1.545,97, imposto in qualità di proprietaria dei seguenti immobili, siti nel Comune di Indirizzo_1Nettuno (RM), , ovvero:
- abitazione ai piani terreno, primo e secondo, censita nel catasto dei fabbricati al foglio 24, particelle graffate n. 127 sub. 509 e n. 127 sub. 510, piani T-1-2, zona censuaria unica, categoria A/4, classe 3, vani 28,5, rendita Euro 2.134,26;
- abitazione al piano terreno, censita nel catasto dei fabbricati al foglio 24, particella n. 127 sub. 512, piano T, zona censuaria unica, categoria A/4, classe 3, vani 13,5, rendita Euro 1.010,96;
- fabbricato ad uso commerciale sito al piano terreno, censito nel catasto dei fabbricati al foglio 24, particelle graffate n. 127 sub. 507 e n. 127 sub. 508, piano T, zona censuaria unica, categoria D/8, rendita Euro 18.400,00;
- corte comune, censita nel catasto dei fabbricati al foglio 24, particella n. 127 sub. 511
- bene comune non censibile;
- terreno censito nel catasto dei terreni al foglio 24, particella n. 449, are 5,64 (are cinque e centiare sessantaquattro).
2. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con sentenza n. 4671/2024 ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese per E. 1.500,00 oltre accessori ritenendolo infondato quanto alla omessa notifica dei due avvisi su cui si fondano i ruoli riportati nella cartella oggetto di ricorso, statuendo che si debba escludere l'applicazione della legge relativa ai tributi degli enti locali (n. 296 del 2006, art.1 comma 161 e ss.) che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi e che si debba concludere che la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella, avvenuta regolarmente nel caso di specie. Quanto alla illegittimità del piano di classifica statuisce che sia stato regolarmente approvato dagli enti competenti.
3. La Ricorrente_1 ha proposto appello lamentando insufficiente e\o apparente e\o contraddittoria e\o erronea e\o illogica motivazione della sentenza della Corte di giustizia di primo grado. Nello specifico ha ribadito l'illegittimità del piano di classifica, essendo il contribuente ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa;
l'insussistenza del presupposto impositivo in quanto la vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento non sarebbe stata affatto provata dal Consorzio stesso, violando le regole dell'onere della prova (art. 2697 c.c.); l'assenza dei benefici secondo la parte resistente conseguiti in quanto il vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, e non un beneficio meramente relativo al complessivo territorio e derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene. La società appellante ha anche lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. non essendosi espressa la Corte di primo grado circa la nullità della cartella per infondatezza logica dei criteri di conteggio adottati.
4. Si è costituito nel grado il Consorzio instando per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, eccependo anche il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria dovendosi adire il Giudice amministrativo laddove si intenda sindacare la legittimità di atti a carattere generale.
5. L'istanza di sospensione della sentenza di primo grado è stata respinta, con compensazione delle spese di lite.
6. L'appellante depositava ulteriori memorie difensive in data 12 gennaio 2026.
7. All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità – sollevata dal Consorzio resistente – dei motivi di appello tesi a colpire il Piano di Classifica e che sarebbero affetti da difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice amministrativo.
2. L'eccezione è fondata.
3. Il piano di classifica, quale atto presupposto, deve infatti essere impugnato davanti al giudice amministrativo qualora il contribuente intenda proporre specifiche censure di legittimità del medesimo, come avvenuto nel caso in esame là ove il contribuente ha dedotto l'illegittimità della deliberazione del Consorzio di bonifica pratica di mare del 30.09.1999 n. 42, e conseguentemente anche della delibera della Giunta Regionale Lazio del 28.06.2001 n. 908, posti alla base dei tributi pretesi per violazione del R.D. 13 febbraio 1993, n. 215, degli articoli 857 e 865 del Codice Civile (inerenti il concetto di bonifica integrale), e degli articoli 44, 23 e 119 della Costituzione Italiana, nonché del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 e il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
4. Conseguentemente, l'appello va dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudie tributario in favore del giudice amministrativo.
5. Per contro, ove il contribuente non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può comunque contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio, ma in tal caso, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Corte di Cassazione ordinanza n. 22899 depositata il 21 luglio 2022). Ciò risulta peraltro confermato dall'ordinanza più recente della Suprema Corte, n. 25818 del 22/09/2025, che statuisce che “ove non impugnato in sede amministrativa, il contribuente possa comunque contestare il piano di classifica nel giudizio tributario. Egli, infatti, è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica - l'insussistenza del beneficio fondiario;
e ciò, sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, che in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato. Con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente- spetterà al giudice tributario disapplicare, ex art. 7 D.Lgs. n. 546/92, il piano di classifica medesimo in quanto illegittimo, con la precisazione che la contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti- derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza”. (peraltro, nello stesso senso si veda Cass., Sez. T., 1° giugno 2025, n. 14755, e Cass., Sez. T., 29 aprile 2025, n. 11252).
6. Nel caso qui in esame, la Ricorrente_1 non è riuscita a vincere la presunzione del vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. Nello specifico – come dedotto dal Consorzio resistente -le zone del territorio consortile dove sono ubicati i beni immobili di proprietà dell'appellante per il Piano di classifica ai fini del riparto degli oneri consortili, ricadono nella parte di territorio consortile in contribuenza, ovvero, nella parte di territorio consortile beneficiata dall'attività di bonifica e, pertanto, gravata dal contributo di bonifica previsto dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 specificatamente all'interno del Macrobacino 2, Seconda fascia litoranea – Scoli a mare – classe di bonifica 2. Evidenti sono le ricadute sui beni di proprietà dell'appellante dell'attività svolta dal consorzio. Inidonea ad assolvere l'onere della prova contraria è anche la perizia redatta e sottoscritta da Geom. Nominativo_1, nella quale si argomenta, senza provarlo in modo puntuale e sufficiente, che
“sia del tutto evidente che i terreni di proprietà della Ricorrente_1
non usufruiscano di nessun beneficio diretto, specifico e conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè che si traduca in una miglioramento della qualità della proprietà”. Pertanto, il vantaggio per il fondo (determinante un incremento del valore patrimoniale del fondo stesso) risulta derivante dalle opere di bonifica e mantenimento delle medesime sull'intera area oggetto di attività di competenza del Consorzio, trattandosi di un vantaggio generale (riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio). Né la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio (n. 7622/2024), depositata dall'appellante con la memoria di replica, consente di ritenere fondato l'appello in quanto l'assenza di opere, canali e altre opere di bonifica presenti sui terreni di proprietà del contribuente sia su quelli Consorzio di BonificaLitorale Nord.vicini, la cui manutenzione dovrebbe essere in capo al , può di per sé escludere il beneficio generale ricadente anche sui cespiti per cui è causa che si trovano all'interno del Macrobacino 2, Seconda fascia litoranea – Scoli a mare – classe di bonifica 2. 7. Conseguentemente l'appello va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in E. 2.000,00 oltre accessori a favore del Consorzio e poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre accessori, in favore Consorzio di Bonifica Litorale Nord.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IL OR, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3238/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica Litorale Nord - 96447340587
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4671/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 01363671 64 000 CONTRIBUTO CONS 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 01363671 64 000 CONTRIBUTO CONS 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. La ha impugnato, innanzi alla CGT di Roma, la cartella di pagamento n. 09720220136367164000, notificata in data 20/09/2022, avente ad oggetto il contributo del Consorzio di BonificaLitorale Nord. per l'anno 2019 e per l'anno 2020, per l'importo di € 1.545,97, imposto in qualità di proprietaria dei seguenti immobili, siti nel Comune di Indirizzo_1Nettuno (RM), , ovvero:
- abitazione ai piani terreno, primo e secondo, censita nel catasto dei fabbricati al foglio 24, particelle graffate n. 127 sub. 509 e n. 127 sub. 510, piani T-1-2, zona censuaria unica, categoria A/4, classe 3, vani 28,5, rendita Euro 2.134,26;
- abitazione al piano terreno, censita nel catasto dei fabbricati al foglio 24, particella n. 127 sub. 512, piano T, zona censuaria unica, categoria A/4, classe 3, vani 13,5, rendita Euro 1.010,96;
- fabbricato ad uso commerciale sito al piano terreno, censito nel catasto dei fabbricati al foglio 24, particelle graffate n. 127 sub. 507 e n. 127 sub. 508, piano T, zona censuaria unica, categoria D/8, rendita Euro 18.400,00;
- corte comune, censita nel catasto dei fabbricati al foglio 24, particella n. 127 sub. 511
- bene comune non censibile;
- terreno censito nel catasto dei terreni al foglio 24, particella n. 449, are 5,64 (are cinque e centiare sessantaquattro).
2. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con sentenza n. 4671/2024 ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese per E. 1.500,00 oltre accessori ritenendolo infondato quanto alla omessa notifica dei due avvisi su cui si fondano i ruoli riportati nella cartella oggetto di ricorso, statuendo che si debba escludere l'applicazione della legge relativa ai tributi degli enti locali (n. 296 del 2006, art.1 comma 161 e ss.) che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi e che si debba concludere che la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella, avvenuta regolarmente nel caso di specie. Quanto alla illegittimità del piano di classifica statuisce che sia stato regolarmente approvato dagli enti competenti.
3. La Ricorrente_1 ha proposto appello lamentando insufficiente e\o apparente e\o contraddittoria e\o erronea e\o illogica motivazione della sentenza della Corte di giustizia di primo grado. Nello specifico ha ribadito l'illegittimità del piano di classifica, essendo il contribuente ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa;
l'insussistenza del presupposto impositivo in quanto la vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento non sarebbe stata affatto provata dal Consorzio stesso, violando le regole dell'onere della prova (art. 2697 c.c.); l'assenza dei benefici secondo la parte resistente conseguiti in quanto il vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, e non un beneficio meramente relativo al complessivo territorio e derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene. La società appellante ha anche lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. non essendosi espressa la Corte di primo grado circa la nullità della cartella per infondatezza logica dei criteri di conteggio adottati.
4. Si è costituito nel grado il Consorzio instando per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, eccependo anche il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria dovendosi adire il Giudice amministrativo laddove si intenda sindacare la legittimità di atti a carattere generale.
5. L'istanza di sospensione della sentenza di primo grado è stata respinta, con compensazione delle spese di lite.
6. L'appellante depositava ulteriori memorie difensive in data 12 gennaio 2026.
7. All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità – sollevata dal Consorzio resistente – dei motivi di appello tesi a colpire il Piano di Classifica e che sarebbero affetti da difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice amministrativo.
2. L'eccezione è fondata.
3. Il piano di classifica, quale atto presupposto, deve infatti essere impugnato davanti al giudice amministrativo qualora il contribuente intenda proporre specifiche censure di legittimità del medesimo, come avvenuto nel caso in esame là ove il contribuente ha dedotto l'illegittimità della deliberazione del Consorzio di bonifica pratica di mare del 30.09.1999 n. 42, e conseguentemente anche della delibera della Giunta Regionale Lazio del 28.06.2001 n. 908, posti alla base dei tributi pretesi per violazione del R.D. 13 febbraio 1993, n. 215, degli articoli 857 e 865 del Codice Civile (inerenti il concetto di bonifica integrale), e degli articoli 44, 23 e 119 della Costituzione Italiana, nonché del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 e il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
4. Conseguentemente, l'appello va dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudie tributario in favore del giudice amministrativo.
5. Per contro, ove il contribuente non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può comunque contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio, ma in tal caso, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Corte di Cassazione ordinanza n. 22899 depositata il 21 luglio 2022). Ciò risulta peraltro confermato dall'ordinanza più recente della Suprema Corte, n. 25818 del 22/09/2025, che statuisce che “ove non impugnato in sede amministrativa, il contribuente possa comunque contestare il piano di classifica nel giudizio tributario. Egli, infatti, è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica - l'insussistenza del beneficio fondiario;
e ciò, sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, che in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato. Con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente- spetterà al giudice tributario disapplicare, ex art. 7 D.Lgs. n. 546/92, il piano di classifica medesimo in quanto illegittimo, con la precisazione che la contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti- derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza”. (peraltro, nello stesso senso si veda Cass., Sez. T., 1° giugno 2025, n. 14755, e Cass., Sez. T., 29 aprile 2025, n. 11252).
6. Nel caso qui in esame, la Ricorrente_1 non è riuscita a vincere la presunzione del vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. Nello specifico – come dedotto dal Consorzio resistente -le zone del territorio consortile dove sono ubicati i beni immobili di proprietà dell'appellante per il Piano di classifica ai fini del riparto degli oneri consortili, ricadono nella parte di territorio consortile in contribuenza, ovvero, nella parte di territorio consortile beneficiata dall'attività di bonifica e, pertanto, gravata dal contributo di bonifica previsto dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 specificatamente all'interno del Macrobacino 2, Seconda fascia litoranea – Scoli a mare – classe di bonifica 2. Evidenti sono le ricadute sui beni di proprietà dell'appellante dell'attività svolta dal consorzio. Inidonea ad assolvere l'onere della prova contraria è anche la perizia redatta e sottoscritta da Geom. Nominativo_1, nella quale si argomenta, senza provarlo in modo puntuale e sufficiente, che
“sia del tutto evidente che i terreni di proprietà della Ricorrente_1
non usufruiscano di nessun beneficio diretto, specifico e conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè che si traduca in una miglioramento della qualità della proprietà”. Pertanto, il vantaggio per il fondo (determinante un incremento del valore patrimoniale del fondo stesso) risulta derivante dalle opere di bonifica e mantenimento delle medesime sull'intera area oggetto di attività di competenza del Consorzio, trattandosi di un vantaggio generale (riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio). Né la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio (n. 7622/2024), depositata dall'appellante con la memoria di replica, consente di ritenere fondato l'appello in quanto l'assenza di opere, canali e altre opere di bonifica presenti sui terreni di proprietà del contribuente sia su quelli Consorzio di BonificaLitorale Nord.vicini, la cui manutenzione dovrebbe essere in capo al , può di per sé escludere il beneficio generale ricadente anche sui cespiti per cui è causa che si trovano all'interno del Macrobacino 2, Seconda fascia litoranea – Scoli a mare – classe di bonifica 2. 7. Conseguentemente l'appello va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in E. 2.000,00 oltre accessori a favore del Consorzio e poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre accessori, in favore Consorzio di Bonifica Litorale Nord.