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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 28/01/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente e Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
MERRA VITO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3703/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Comune di Milano - Piazza Della Scala 2 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1660/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
15 e pubblicata il 18/04/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZ. PAGAM. n. 30430585152497164686 IMU
- INGIUNZ. PAGAM. n. 30430585152497164686 IMU 2015
- INGIUNZ. PAGAM. n. 30430585152497164686 IMU 2016
- INGIUNZ. PAGAM. n. 30430585152497164686 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Secondo il Comune di Milano, come sostenuto in prime cure, le Cartelle di Pagamento in frontespizio sono state precedute dalla regolare notifica dei tre avvisi di accertamento emessi a carico di Nominativo_1 : avviso n. 2015/7816 notificato per compiuta giacenza in data 05/08/2019 (doc.3 del fascicolo dell'ufficio di primo grado); avviso n 2016/6199 notificato per compiuta giacenza in data 02/08/2019; avviso n 2017/4483 notificato per compiuta giacenza in data 27/12/2019.
Resistente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1, già proprietaria -nelle annualità accertate- degli immobili identificati nel prospetto allegato agli avvisi di accertamento notificati, ha impugnato l'oggetto di questo giudizio deducendo che:
1. In data 21 giugno 2023 la ricorrente, unica erede legittima della sig.ra Nominativo_1, riceveva notifica a mezzo posta dell'ingiunzione di pagamento che qui si impugna, per il complessivo importo di
€ 15.337,72 per I.M.U. dei seguenti anni. Codice tributo - Anno – Importo:
· 2R60 – 2015 - € 5.030,00
· 2R61 - 2015 - € 198,40
· 2R60 - 2016 - € 5.136,00
· 2R61 – 2016 - € 162,06
· 2R60 - 2017 - € 4.183,72
· 2R61 - 2017 - € 113,58
2. Per quanto consta alla ricorrente trattasi del primo avviso ricevuto.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Anche per l'anno di imposta
2017, tenuto anche conto della proroga di giorni 85 per l'emergenza Covid, tale termine era spirato, in quanto la notifica sarebbe stata valida entro il 26.3.2023, cosa che non era avvenuta e senza che fossero sopravvenuti atti interruttivi intermedi” … ”Ne consegue che gli importi richiesti per gli anni 2015 – 2017 devono ritenersi prescritti, rendendo invalida la pretesa”.
Conclude chiedendo di “Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento
20230430585152497164686 per tutti i motivi esposti in ricorso e per intervenuta decadenza e prescrizione. Per l'effetto annullare e/o revocare la predetta ingiunzione di pagamento. Con vittoria di spese.
Il primo giudice “considera che per gli anni di imposta per i quali si agisce, in assenza di atti interruttivi, la pretesa tributaria è prescritta. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e, stante la soccombenza, la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo”.
Comune di Milano appella, sostenendo l'applicabilità della sospensione dei termini ex D.L. 18/2020 e chiedendo la riforma della sentenza di prime cure con conferma degli atti oggetto di questo giudizio. Resistente_1 controdeduce evidenziando che l'invocata sospensione si applica esclusivamente ai termini pendenti l'8 marzo 2020; peraltro, il Comune di Milano non ha fornito adeguata prova dell'effettiva consegna degli avvisi e della regolarità degli atti interruttivi eventualmente notificati.
Comunque, anche applicando la sospensione Covid-19, il Comune di Milano non ha dimostrato l'effettiva consegna di tali avvisi e la regolarità dei correlati atti interruttivi eventualmente notificati;
infatti, le notifiche per compiuta giacenza sono prive delle garanzie minime atte ad assicurare la conoscenza effettiva degli atti da parte del contribuente e presentano gravi irregolarità formali e sostanziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza di prime cure va confermata, atteso che resiste a tutti i motivi d'impugnazione come illustrati in narrativa. Preliminarmente, la Corte rileva che -giusta l'art. 53, c.1, d.lgs.
546/1992- l'atto di appello deve recare l'indicazione specifica dei motivi di gravame, che -secondo dottrina- tali sono «quando alle argomentazioni svolte nella sentenza vengono contrapposte argomentazioni dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime». Nonostante parte della giurisprudenza dubita sull'ammissibilità dell'appello che riproponga i medesimi argomenti, anche di difesa del provvedimento contestato, come già contrapposti in primo grado al ricorso, questa
Corte intende aderire all'orientamento di legittimità secondo il quale, mutatis mutandis, "nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado -in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere- assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza" (Cass. ord. 14908/2014; Vds. anche Cass. ord. nn. 21438/2017, 125/2017, 16163/2016,
1200/2016, 227/2016; 8185/2015; 14908/2014; 3064/2012). Tuttavia, non può revocarsi in dubbio che la mera riproposizione in appello delle medesime argomentazioni spese -nel giudizio di prime cure- sull'atto oggetto del processo, non assistite -in sede di revisio prioris istantiae- da argomentazioni volte ad incrinarne le avverse rationes decidendi, come ritenute e considerate dal primo giudice, consente al giudice del gravame di far propria, semplicemente per relationem, la motivazione adottata dal primo giudice, atteso che mancano argomenti inediti a cui reagire.
La notifica per “compiuta giacenza” degli avvisi di accertamento postula la prova -che il Comune non ha fornito- del corretto rilascio dell'avviso di giacenza presso la residenza del destinatario. Nei casi di irreperibilità relativa del destinatario ex art. 140 c.p.c. è obbligatorio inviare una raccomandata informativa al destinatario per avvisarlo della giacenza dell'atto in notifica presso l'ufficio postale. Con ordinanza n.
4049/2018 la Corte di Cassazione ha precisato che in caso di spedizione a mezzo posta, la notifica si considera eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza. L'omissione di tali adempimenti determina l'inesistenza della notifica. Cass. n. 13625/2021 ha, altresì, precisato che l'omesso invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa integra un vizio insanabile della notifica, che non può essere sanato nemmeno dalla successiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sezione 21^ in composizione collegiale, respinge l'appello del Comune di Milano, conferma la sentenza n° 1660/15/2024 della C.G.T.1° di Milano, depositata il 18/4/2024. Condanna altresì, Comune di Milano, appellante soccombente, al pagamento a Resistente_1 delle spese di lite così liquidate: Spese del grado
€ 1.982/00 (per: esborsi sostenuti, diritti, onorari), oltre al 15% di spese generali, I.V.A. come per legge e
4% c.p.. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente e Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
MERRA VITO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3703/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Comune di Milano - Piazza Della Scala 2 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1660/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
15 e pubblicata il 18/04/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZ. PAGAM. n. 30430585152497164686 IMU
- INGIUNZ. PAGAM. n. 30430585152497164686 IMU 2015
- INGIUNZ. PAGAM. n. 30430585152497164686 IMU 2016
- INGIUNZ. PAGAM. n. 30430585152497164686 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Secondo il Comune di Milano, come sostenuto in prime cure, le Cartelle di Pagamento in frontespizio sono state precedute dalla regolare notifica dei tre avvisi di accertamento emessi a carico di Nominativo_1 : avviso n. 2015/7816 notificato per compiuta giacenza in data 05/08/2019 (doc.3 del fascicolo dell'ufficio di primo grado); avviso n 2016/6199 notificato per compiuta giacenza in data 02/08/2019; avviso n 2017/4483 notificato per compiuta giacenza in data 27/12/2019.
Resistente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1, già proprietaria -nelle annualità accertate- degli immobili identificati nel prospetto allegato agli avvisi di accertamento notificati, ha impugnato l'oggetto di questo giudizio deducendo che:
1. In data 21 giugno 2023 la ricorrente, unica erede legittima della sig.ra Nominativo_1, riceveva notifica a mezzo posta dell'ingiunzione di pagamento che qui si impugna, per il complessivo importo di
€ 15.337,72 per I.M.U. dei seguenti anni. Codice tributo - Anno – Importo:
· 2R60 – 2015 - € 5.030,00
· 2R61 - 2015 - € 198,40
· 2R60 - 2016 - € 5.136,00
· 2R61 – 2016 - € 162,06
· 2R60 - 2017 - € 4.183,72
· 2R61 - 2017 - € 113,58
2. Per quanto consta alla ricorrente trattasi del primo avviso ricevuto.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Anche per l'anno di imposta
2017, tenuto anche conto della proroga di giorni 85 per l'emergenza Covid, tale termine era spirato, in quanto la notifica sarebbe stata valida entro il 26.3.2023, cosa che non era avvenuta e senza che fossero sopravvenuti atti interruttivi intermedi” … ”Ne consegue che gli importi richiesti per gli anni 2015 – 2017 devono ritenersi prescritti, rendendo invalida la pretesa”.
Conclude chiedendo di “Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento
20230430585152497164686 per tutti i motivi esposti in ricorso e per intervenuta decadenza e prescrizione. Per l'effetto annullare e/o revocare la predetta ingiunzione di pagamento. Con vittoria di spese.
Il primo giudice “considera che per gli anni di imposta per i quali si agisce, in assenza di atti interruttivi, la pretesa tributaria è prescritta. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e, stante la soccombenza, la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo”.
Comune di Milano appella, sostenendo l'applicabilità della sospensione dei termini ex D.L. 18/2020 e chiedendo la riforma della sentenza di prime cure con conferma degli atti oggetto di questo giudizio. Resistente_1 controdeduce evidenziando che l'invocata sospensione si applica esclusivamente ai termini pendenti l'8 marzo 2020; peraltro, il Comune di Milano non ha fornito adeguata prova dell'effettiva consegna degli avvisi e della regolarità degli atti interruttivi eventualmente notificati.
Comunque, anche applicando la sospensione Covid-19, il Comune di Milano non ha dimostrato l'effettiva consegna di tali avvisi e la regolarità dei correlati atti interruttivi eventualmente notificati;
infatti, le notifiche per compiuta giacenza sono prive delle garanzie minime atte ad assicurare la conoscenza effettiva degli atti da parte del contribuente e presentano gravi irregolarità formali e sostanziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza di prime cure va confermata, atteso che resiste a tutti i motivi d'impugnazione come illustrati in narrativa. Preliminarmente, la Corte rileva che -giusta l'art. 53, c.1, d.lgs.
546/1992- l'atto di appello deve recare l'indicazione specifica dei motivi di gravame, che -secondo dottrina- tali sono «quando alle argomentazioni svolte nella sentenza vengono contrapposte argomentazioni dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime». Nonostante parte della giurisprudenza dubita sull'ammissibilità dell'appello che riproponga i medesimi argomenti, anche di difesa del provvedimento contestato, come già contrapposti in primo grado al ricorso, questa
Corte intende aderire all'orientamento di legittimità secondo il quale, mutatis mutandis, "nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado -in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere- assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza" (Cass. ord. 14908/2014; Vds. anche Cass. ord. nn. 21438/2017, 125/2017, 16163/2016,
1200/2016, 227/2016; 8185/2015; 14908/2014; 3064/2012). Tuttavia, non può revocarsi in dubbio che la mera riproposizione in appello delle medesime argomentazioni spese -nel giudizio di prime cure- sull'atto oggetto del processo, non assistite -in sede di revisio prioris istantiae- da argomentazioni volte ad incrinarne le avverse rationes decidendi, come ritenute e considerate dal primo giudice, consente al giudice del gravame di far propria, semplicemente per relationem, la motivazione adottata dal primo giudice, atteso che mancano argomenti inediti a cui reagire.
La notifica per “compiuta giacenza” degli avvisi di accertamento postula la prova -che il Comune non ha fornito- del corretto rilascio dell'avviso di giacenza presso la residenza del destinatario. Nei casi di irreperibilità relativa del destinatario ex art. 140 c.p.c. è obbligatorio inviare una raccomandata informativa al destinatario per avvisarlo della giacenza dell'atto in notifica presso l'ufficio postale. Con ordinanza n.
4049/2018 la Corte di Cassazione ha precisato che in caso di spedizione a mezzo posta, la notifica si considera eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza. L'omissione di tali adempimenti determina l'inesistenza della notifica. Cass. n. 13625/2021 ha, altresì, precisato che l'omesso invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa integra un vizio insanabile della notifica, che non può essere sanato nemmeno dalla successiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sezione 21^ in composizione collegiale, respinge l'appello del Comune di Milano, conferma la sentenza n° 1660/15/2024 della C.G.T.1° di Milano, depositata il 18/4/2024. Condanna altresì, Comune di Milano, appellante soccombente, al pagamento a Resistente_1 delle spese di lite così liquidate: Spese del grado
€ 1.982/00 (per: esborsi sostenuti, diritti, onorari), oltre al 15% di spese generali, I.V.A. come per legge e
4% c.p.. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.