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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1054 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. COLOMBI ANNA
- RICORRENTE contro in qualità di titolare della ditta individuale B.FFE Vigneti di Controparte_1
EG RA
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.04.2024 ha adito l'intestato Tribunale premettendo di aver Parte_1
lavorato per - titolare della ditta individuale B.FFE Vigneti di EG Controparte_1
RA - da gennaio a novembre 2023, dapprima senza regolarizzazione contrattuale e, nel periodo 23.05/30.11, con contratto di lavoro a tempo determinato stagionale. Ha precisato di essere stata inquadrata come operaia VI livello Ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti, con retribuzione contrattuale pari a Euro 11,198 all'ora.
Ha spiegato di essersi occupata, nel corso di tutto il rapporto, di attività strettamente agricole (potatura, raccolta dell'uva, legatura delle viti, spollonatura, imbottigliamento del vino) presso la cantina “Monte Cicogna”, nonché del trasporto di altri operai e del mantenimento dei contatti con la clientela.
Ha aggiunto:
- di aver lavorato dalle 6.00 alle 18.00 con 30 minuti per la pausa pranzo, ma di essersi vista riconoscere in busta paga solo 20 ore di lavoro mensili, per un totale netto di Euro
226;
- di aver ricevuto, a gennaio 2023, Euro 350 in contanti nonché ulteriori somme di denaro
“extra busta”, mediante bonifici bancari da aprile a ottobre.
Ha sostenuto l'insufficienza di quanto percepito, considerate le ore di lavoro effettivamente prestate e dettagliate per ciascun mese, nonché il mancato pagamento della retribuzione da settembre a novembre, mensilità per le quali non aveva ricevuto neppure la relativa busta paga.
Ha lamentato altresì l'omessa corresponsione del TFR, nonché della 13esima e della
14esima mensilità.
Ha evidenziato, infine, che la mancata regolarizzazione del periodo di lavoro iniziale nonché delle effettive prestazioni rese aveva compromesso il suo diritto all'indennizzo, da CP_ parte di di 3 periodi di malattia e le aveva precluso l'accesso alla Pt_2
Ha concluso chiedendo la condanna della controparte al versamento: di Euro 2.246,10 a titolo di differenze retributive;
di Euro 539,60 a titolo di TFR;
di Euro 1.213,64 a titolo di mensilità aggiuntive;
di Euro 989,79 corrispondenti all'indennità di malattia che avrebbe percepito;
di una somma equitativamente determinata con riferimento alle mensilità da settembre a novembre;
di quanto spettante a titolo di risarcimento del danno da mancato conseguimento della Naspi. CP_ Ha chiesto altresì la condanna del convenuto al pagamento in favore di dei contributi non correttamente corrisposti all'ente previdenziale.
pur regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_1
contumace con ordinanza del 17.10.2024.
***
Come noto, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda. La violazione di tale disposizione determina la nullità del ricorso, che sussiste laddove sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto.
2 Nel caso di specie, l'analisi complessiva dell'atto introduttivo del giudizio, unitamente alla valutazione dei documenti allegati, non consente di individuare né i fatti sui quali si fondano le domande, né gli elementi di diritto a sostegno delle stesse, considerando che le allegazioni sono in parte estremamente generiche, in parte contraddittorie e in parte non in linea con il quadro normativo applicabile e la contrattazione collettiva in atti.
Invero, con riferimento alle domande relative al periodo gennaio-maggio 2023, preliminarmente si osserva che, come affermato da granitica giurisprudenza di legittimità, ogni attività umana economicamente rilevante può essere l'oggetto di un rapporto di lavoro sia autonomo che subordinato e che elementi caratterizzanti la subordinazione sono: l'assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro;
l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni. Solo nelle ipotesi in cui non risulti agevole una verifica di tipo immediato degli elementi indicati – per esempio, a causa della natura delle mansioni - possono essere utilizzati quali indici sussidiari: la continuità delle mansioni;
l'osservanza di un orario predeterminato;
il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita;
il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro (Cassazione civile, sez. lav.,
30/04/2021, n. 11424).
Nel caso di specie, parte ricorrente – che non ha neppure indicato l'esatta data di inizio del rapporto, né le circostanze nell'ambito delle quali questo sarebbe sorto – non ha allegato alcun elemento a sostegno della natura subordinata della prestazione resa. Si è limitata a rappresentare l'attività svolta (peraltro in modo molto generico con riferimento, per esempio, agli “operai” trasportati e ai “clienti” con i quali teneva i contatti) nonché
l'orario asseritamente osservato;
circostanze neutre ex se, senza specificazione, a titolo esemplificativo, di chi fosse il soggetto esercitante sulla stessa i tipici poteri gerarchici o di quali atti (ordini, direttive, sanzioni) siano stati emanati in tal senso.
A ciò si aggiunga che con riferimento all'orario “continuativo” in tesi osservato – unico indice con valore eventualmente presuntivo - vi è una evidente incongruenza tra l'allegazione di cui al punto 9, e le ore mensili indicate nel punto 14; con conseguente annullamento del suo potenziale probatorio.
In sintesi, non sono state esposte circostanze idonee a supportare la domanda.
Anche ammettendo che dell'attività vi sia stata, prima di maggio 2023, non è possibile escludere che la stessa avesse natura autonoma, né che sia stata sufficientemente retribuita
3 mediante i pagamenti ricevuti da gennaio a maggio (per un importo complessivo di Euro
2.750), in base ad un accordo raggiunto tra le parti, secondo la loro autonomia negoziale.
In ogni caso, le divergenze tra i punti 9 e 14 del ricorso in punto di orario e la genericità nella descrizione delle attività poste in essere non consentirebbero neppure di verificare la congruità delle somme ricevute rispetto alle prestazioni rese.
Le divergenze citate si riverberano anche sulla domanda relativa al mancato pagamento delle differenze retributive conseguenti al maggior orario di lavoro asseritamente osservato nel corso del rapporto contrattualizzato. Inoltre non è possibile comprendere quante ore la abbia effettivamente svolto, anche perché: da un lato, viene indicato Pt_1 un orario giornaliero generico, apparentemente valido per tutto il periodo;
dall'altro, vengono cumulativamente citate delle ore che corrisponderebbero a quelle svolte per ciascun mese, in contrasto con i rigorosi oneri di allegazione – prima ancora che di prova
– ai quali il lavoratore è sottoposto in queste ipotesi, secondo quanto affermato da costante giurisprudenza (Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150).
Nel caso di specie, peraltro, l'onere di allegazione risultava ancor più rigoroso considerando:
- che la natura del rapporto determina l'inesistenza di un orario di lavoro “programmato”, come riconosciuto anche dalla stessa ricorrente, in linea con le previsioni della contrattazione collettiva applicabile;
- che la lavoratrice ha dato atto di numerosi pagamenti “extra busta”, ulteriori rispetto agli importi indicati in busta paga.
Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, non può non evidenziarsi come al punto 10 del ricorso venga censurato il riconoscimento in busta paga di sole 20 ore mensili, corrispondenti ad Euro 226 netti, ma non vegano prodotte le buste paga di luglio e agosto (consegnate, secondo quanto evincibile a contrario dalla deduzione di cui al punto 16). Ne consegue l'assoluta impossibilità di fare una comparazione complessiva tra quanto asseritamente dovuto, quanto riconosciuto in busta paga e quanto ricevuto “extra busta” per il periodo da maggio ad agosto;
ciò senza neppure considerare che la comparazione dovrebbe avvenire per poste omogenee, previa opportuna determinazione - non avvenuta - del lordo corrispondente a quanto ricevuto.
Con riferimento ai mesi di ottobre e novembre, le lacune risultano ancora più gravi, posto che non vengono neppure citati nel “riepilogo” delle ore mensili di cui al punto 14; e la
4 domanda di versamento delle relative retribuzioni, così come con riferimento al mese di settembre, è stata proposta nelle forme della liquidazione “in via equitativa”, pur trattandosi di emolumenti all'evidenza potenzialmente calcolabili con assoluta precisione
(previa indicazione dell'attività svolta e applicazione dei parametri contrattuali).
Con riferimento alle mensilità aggiuntive e al TFR, preliminarmente si osserva come parte ricorrente non abbia esplicitato il calcolo dei relativi emolumenti.
È dirimente, in ogni caso, il fatto che per espressa previsione del CCNL e del CPL applicabili (acquisito su ordine del Tribunale), trattasi di emolumenti che vengono liquidati mediante applicazione di una maggiorazione percentuale rispetto alla retribuzione oraria ordinaria;
ma parte ricorrente non ha indicato quale sia la retribuzione ordinaria base per il periodo di riferimento, così impedendo di verificare se Euro 11,198 orari – poi innalzati a 11,240 da giugno, come si evince dalla busta paga in atti - fossero o meno sufficienti.
Con riferimento, infine, agli emolumenti corrispondenti all'indennità di malattia e alla sia sufficiente osservare: Pt_2
- che non sono stati indicati i criteri di quantificazione della somma asseritamente dovuta a titolo di indennità di malattia mentre, quanto alla non è neppure stato proposto Pt_2
un calcolo del danno;
- che non viene spiegato in modo specifico in che termini specifici la mancata regolarizzazione delle prestazioni lavorative avrebbe inciso su quelle previdenziali;
- che non è stato neppure allegato il provvedimento di reiezione dell'istanza proposta ad
CP_ quanto all'indennità di malattia, con conseguente impossibilità di verificare l'esistenza del collegamento (invocato ma non esplicitato) tra la stessa e la condotta datoriale;
- che la ricorrente glissa integralmente sulla questione relativa all'esclusione, disposta dall'art. 2 d.lgs. 22/2015, degli operai agricoli a tempo determinato dalla disciplina della
Naspi e della conseguente applicabilità di altro e diverso regime speciale;
- che, analogamente, la lavoratrice omette di prendere posizione sui requisiti imposti dall'art. 5, comma 6, d.l. 463/83 agli operai agricoli a tempo determinato, per l'accesso all'indennità di malattia.
In ragione di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato nullo.
Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese, stante la contumacia del convenuto.
5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara la nullità del ricorso.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 06/02/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. COLOMBI ANNA
- RICORRENTE contro in qualità di titolare della ditta individuale B.FFE Vigneti di Controparte_1
EG RA
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.04.2024 ha adito l'intestato Tribunale premettendo di aver Parte_1
lavorato per - titolare della ditta individuale B.FFE Vigneti di EG Controparte_1
RA - da gennaio a novembre 2023, dapprima senza regolarizzazione contrattuale e, nel periodo 23.05/30.11, con contratto di lavoro a tempo determinato stagionale. Ha precisato di essere stata inquadrata come operaia VI livello Ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti, con retribuzione contrattuale pari a Euro 11,198 all'ora.
Ha spiegato di essersi occupata, nel corso di tutto il rapporto, di attività strettamente agricole (potatura, raccolta dell'uva, legatura delle viti, spollonatura, imbottigliamento del vino) presso la cantina “Monte Cicogna”, nonché del trasporto di altri operai e del mantenimento dei contatti con la clientela.
Ha aggiunto:
- di aver lavorato dalle 6.00 alle 18.00 con 30 minuti per la pausa pranzo, ma di essersi vista riconoscere in busta paga solo 20 ore di lavoro mensili, per un totale netto di Euro
226;
- di aver ricevuto, a gennaio 2023, Euro 350 in contanti nonché ulteriori somme di denaro
“extra busta”, mediante bonifici bancari da aprile a ottobre.
Ha sostenuto l'insufficienza di quanto percepito, considerate le ore di lavoro effettivamente prestate e dettagliate per ciascun mese, nonché il mancato pagamento della retribuzione da settembre a novembre, mensilità per le quali non aveva ricevuto neppure la relativa busta paga.
Ha lamentato altresì l'omessa corresponsione del TFR, nonché della 13esima e della
14esima mensilità.
Ha evidenziato, infine, che la mancata regolarizzazione del periodo di lavoro iniziale nonché delle effettive prestazioni rese aveva compromesso il suo diritto all'indennizzo, da CP_ parte di di 3 periodi di malattia e le aveva precluso l'accesso alla Pt_2
Ha concluso chiedendo la condanna della controparte al versamento: di Euro 2.246,10 a titolo di differenze retributive;
di Euro 539,60 a titolo di TFR;
di Euro 1.213,64 a titolo di mensilità aggiuntive;
di Euro 989,79 corrispondenti all'indennità di malattia che avrebbe percepito;
di una somma equitativamente determinata con riferimento alle mensilità da settembre a novembre;
di quanto spettante a titolo di risarcimento del danno da mancato conseguimento della Naspi. CP_ Ha chiesto altresì la condanna del convenuto al pagamento in favore di dei contributi non correttamente corrisposti all'ente previdenziale.
pur regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_1
contumace con ordinanza del 17.10.2024.
***
Come noto, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda. La violazione di tale disposizione determina la nullità del ricorso, che sussiste laddove sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto.
2 Nel caso di specie, l'analisi complessiva dell'atto introduttivo del giudizio, unitamente alla valutazione dei documenti allegati, non consente di individuare né i fatti sui quali si fondano le domande, né gli elementi di diritto a sostegno delle stesse, considerando che le allegazioni sono in parte estremamente generiche, in parte contraddittorie e in parte non in linea con il quadro normativo applicabile e la contrattazione collettiva in atti.
Invero, con riferimento alle domande relative al periodo gennaio-maggio 2023, preliminarmente si osserva che, come affermato da granitica giurisprudenza di legittimità, ogni attività umana economicamente rilevante può essere l'oggetto di un rapporto di lavoro sia autonomo che subordinato e che elementi caratterizzanti la subordinazione sono: l'assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro;
l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni. Solo nelle ipotesi in cui non risulti agevole una verifica di tipo immediato degli elementi indicati – per esempio, a causa della natura delle mansioni - possono essere utilizzati quali indici sussidiari: la continuità delle mansioni;
l'osservanza di un orario predeterminato;
il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita;
il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro (Cassazione civile, sez. lav.,
30/04/2021, n. 11424).
Nel caso di specie, parte ricorrente – che non ha neppure indicato l'esatta data di inizio del rapporto, né le circostanze nell'ambito delle quali questo sarebbe sorto – non ha allegato alcun elemento a sostegno della natura subordinata della prestazione resa. Si è limitata a rappresentare l'attività svolta (peraltro in modo molto generico con riferimento, per esempio, agli “operai” trasportati e ai “clienti” con i quali teneva i contatti) nonché
l'orario asseritamente osservato;
circostanze neutre ex se, senza specificazione, a titolo esemplificativo, di chi fosse il soggetto esercitante sulla stessa i tipici poteri gerarchici o di quali atti (ordini, direttive, sanzioni) siano stati emanati in tal senso.
A ciò si aggiunga che con riferimento all'orario “continuativo” in tesi osservato – unico indice con valore eventualmente presuntivo - vi è una evidente incongruenza tra l'allegazione di cui al punto 9, e le ore mensili indicate nel punto 14; con conseguente annullamento del suo potenziale probatorio.
In sintesi, non sono state esposte circostanze idonee a supportare la domanda.
Anche ammettendo che dell'attività vi sia stata, prima di maggio 2023, non è possibile escludere che la stessa avesse natura autonoma, né che sia stata sufficientemente retribuita
3 mediante i pagamenti ricevuti da gennaio a maggio (per un importo complessivo di Euro
2.750), in base ad un accordo raggiunto tra le parti, secondo la loro autonomia negoziale.
In ogni caso, le divergenze tra i punti 9 e 14 del ricorso in punto di orario e la genericità nella descrizione delle attività poste in essere non consentirebbero neppure di verificare la congruità delle somme ricevute rispetto alle prestazioni rese.
Le divergenze citate si riverberano anche sulla domanda relativa al mancato pagamento delle differenze retributive conseguenti al maggior orario di lavoro asseritamente osservato nel corso del rapporto contrattualizzato. Inoltre non è possibile comprendere quante ore la abbia effettivamente svolto, anche perché: da un lato, viene indicato Pt_1 un orario giornaliero generico, apparentemente valido per tutto il periodo;
dall'altro, vengono cumulativamente citate delle ore che corrisponderebbero a quelle svolte per ciascun mese, in contrasto con i rigorosi oneri di allegazione – prima ancora che di prova
– ai quali il lavoratore è sottoposto in queste ipotesi, secondo quanto affermato da costante giurisprudenza (Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150).
Nel caso di specie, peraltro, l'onere di allegazione risultava ancor più rigoroso considerando:
- che la natura del rapporto determina l'inesistenza di un orario di lavoro “programmato”, come riconosciuto anche dalla stessa ricorrente, in linea con le previsioni della contrattazione collettiva applicabile;
- che la lavoratrice ha dato atto di numerosi pagamenti “extra busta”, ulteriori rispetto agli importi indicati in busta paga.
Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, non può non evidenziarsi come al punto 10 del ricorso venga censurato il riconoscimento in busta paga di sole 20 ore mensili, corrispondenti ad Euro 226 netti, ma non vegano prodotte le buste paga di luglio e agosto (consegnate, secondo quanto evincibile a contrario dalla deduzione di cui al punto 16). Ne consegue l'assoluta impossibilità di fare una comparazione complessiva tra quanto asseritamente dovuto, quanto riconosciuto in busta paga e quanto ricevuto “extra busta” per il periodo da maggio ad agosto;
ciò senza neppure considerare che la comparazione dovrebbe avvenire per poste omogenee, previa opportuna determinazione - non avvenuta - del lordo corrispondente a quanto ricevuto.
Con riferimento ai mesi di ottobre e novembre, le lacune risultano ancora più gravi, posto che non vengono neppure citati nel “riepilogo” delle ore mensili di cui al punto 14; e la
4 domanda di versamento delle relative retribuzioni, così come con riferimento al mese di settembre, è stata proposta nelle forme della liquidazione “in via equitativa”, pur trattandosi di emolumenti all'evidenza potenzialmente calcolabili con assoluta precisione
(previa indicazione dell'attività svolta e applicazione dei parametri contrattuali).
Con riferimento alle mensilità aggiuntive e al TFR, preliminarmente si osserva come parte ricorrente non abbia esplicitato il calcolo dei relativi emolumenti.
È dirimente, in ogni caso, il fatto che per espressa previsione del CCNL e del CPL applicabili (acquisito su ordine del Tribunale), trattasi di emolumenti che vengono liquidati mediante applicazione di una maggiorazione percentuale rispetto alla retribuzione oraria ordinaria;
ma parte ricorrente non ha indicato quale sia la retribuzione ordinaria base per il periodo di riferimento, così impedendo di verificare se Euro 11,198 orari – poi innalzati a 11,240 da giugno, come si evince dalla busta paga in atti - fossero o meno sufficienti.
Con riferimento, infine, agli emolumenti corrispondenti all'indennità di malattia e alla sia sufficiente osservare: Pt_2
- che non sono stati indicati i criteri di quantificazione della somma asseritamente dovuta a titolo di indennità di malattia mentre, quanto alla non è neppure stato proposto Pt_2
un calcolo del danno;
- che non viene spiegato in modo specifico in che termini specifici la mancata regolarizzazione delle prestazioni lavorative avrebbe inciso su quelle previdenziali;
- che non è stato neppure allegato il provvedimento di reiezione dell'istanza proposta ad
CP_ quanto all'indennità di malattia, con conseguente impossibilità di verificare l'esistenza del collegamento (invocato ma non esplicitato) tra la stessa e la condotta datoriale;
- che la ricorrente glissa integralmente sulla questione relativa all'esclusione, disposta dall'art. 2 d.lgs. 22/2015, degli operai agricoli a tempo determinato dalla disciplina della
Naspi e della conseguente applicabilità di altro e diverso regime speciale;
- che, analogamente, la lavoratrice omette di prendere posizione sui requisiti imposti dall'art. 5, comma 6, d.l. 463/83 agli operai agricoli a tempo determinato, per l'accesso all'indennità di malattia.
In ragione di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato nullo.
Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese, stante la contumacia del convenuto.
5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara la nullità del ricorso.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 06/02/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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