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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4983 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 18109/2024 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Tortora e Adele Sarnelli Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato dall'Avv. Roberto Maisto CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 30.07.2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso il vano esperimento in via amministrativa mediante domanda del 15.09.2022, deduceva di aver promosso giudizio per ATP, ex art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato aveva illegittimamente ritenuto insussistenti i requisiti per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Ed invero, la chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento Pt_1 del diritto al suddetto beneficio, lamentando la contraddittorietà degli esiti cui era pervenuto l'ausiliare nominato, nonché, e soprattutto, una sottovalutazione del proprio quadro clinico. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, lette e considerate le note depositate, è stata decisa. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per quanto di seguito illustrato. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. Ciò premesso, il Dott. , in sede di accertamenti peritali, ha riscontrato che la ricorrente risulta Per_1 essere affetta dalle seguenti patologie:
- Cardiopatia ischemica ipertensiva trattata con ptca e stent;
- Diabete millito ID;
- Arteriosi polidistrettuale in soggetto con di esiti pregressa frattura spalla sx e di ix costa emicostato sx;
- Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale deficit cognitivo in depressa e con incontinenza urinaria stabilizzata;
- Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Considerato complessivamente il caso in esame concludeva affermando che: “ … l'istante è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
l'istante è in grado, nei limiti della sua menomazione, di svolgere gli atti quotidiani della vita” ritenendo, in definitiva, che le patologie lamentate non determinavano un'invalidità tale da poter beneficiare della prestazione invocata. È opinione di chi scrive la piena condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuto il tecnico nominato nella pregressa fase. Ed invero, il Dott. nel corpo del proprio elaborato peritale, è stato particolarmente chiaro ed Per_1 esaustivo nel rispondere a quelli che sono stati, poi, i rilevi sollevati dalla . Pt_1
In merito alla denunciata contraddittorietà delle risultanze, questo Giudice ritiene l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale e, come tale, utilizzabile anche nella presente sede, ritenendo, quindi, la sussistenza dell'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico che, in quanto tale, giustifica, altresì, il mancato rinnovo delle operazioni peritali. Ciò premesso, infatti, quanto alle doglianze formulate dalla parte ricorrente, specialmente in merito alle condizioni neurologiche, nonché, psichiche, l'ausiliare nominato ha tenuto in debita considerazione tanto la documentazione medica versata in atti quanto le generali condizioni in cui versava la ricorrente al momento della visita effettuata. Circa la mancata somministrazione dei test dell'IADL e ADL, basta rifarsi alla valutata RM encefalo e tronco encefalico del 19.07.2022 le cui risultanze, cui si aggiunge la mancanza di deficit cognitivi di allarmante preoccupazione, ne giustificano l'assenza. Ciò posto, tuttavia, non si può non rilevare che l'ausiliare nominato ha debitamente tenuto in considerazione tanto la severa deflessione del tono dell'umore quanto il verosimile rallentamento ideo motorio della giungendo, però, alla considerazione per cui, sebbene vi sia un Pt_1 primordiale declino cognitivo, la ricorrente risulta essere ancor ben orientata nel tempo e nello spazio e, così, capace di deambulare, nonché, di compiere gli atti quotidiani della vita in autonomia.
Infine, è altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia che, tuttavia, non risulta essere né prospettato né debitamente provata nel caso di specie.
Né può qualificarsi tale quanto attestato dal certificato medico, depositato in data 27.06.2025, in cui semplicemente si attesta che il medico geriatra si è recato in visita domiciliare accertando la sussistenza delle medesime patologie il cui aggravamento non è evincibile dall'indicato atto.
Quanto alle spese nulla è dovuto ex art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Napoli, 19 giugno 2025. IL IU
Dott.M.R.Lombardi