Ordinanza collegiale 17 ottobre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00392/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Foggia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'ottemperanza
- all’ordinanza del Tribunale di Bari, sezione specializzata in immigrazione, n. cron. 4203/2025 del 9 maggio 2025 - rg. n. 1539/2025, rep. n. 2477/2025 del 9 maggio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Foggia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , 84, co. 4, 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. LO EV e uditi per le parti i difensori avv. Valentina Cerisano, su delega dell’Rocco Marino, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini, per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’imminenza della nuovamente fissata camera di consiglio, a seguito di rinvio, parte ricorrente, con apposita nota, ha dichiarato cessata la ragione del contendere, in virtù della rilasciata attestazione di formalizzazione della presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento della “protezione internazionale”.
Nel corso della precedente camera di consiglio, l’Avvocatura dello Stato aveva depositato esplicativa relazione dell’Amministrazione sulla normativa e sul procedimento da seguirsi in materia, dalla quale emerge in fatto che lo straniero ricorrente non si sia mai presentato presso il competente ufficio di Polizia, neppure dopo aver ottenuto il provvedimento giudiziale favorevole in sede civile; questa è stata la sola circostanza, che precludeva al procedimento di poter iniziare il suo iter .
A chiare lettere, l’art. 6, commi 1 e 3 -bis , d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 richiede che “ La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente ” e, inoltre, che “ Nel caso in cui lo straniero non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato ”.
Pertanto, lo straniero manifesta una prima volta in forma sintetica all'ufficio di Polizia di frontiera, all'atto dell'ingresso in Italia, la domanda di protezione internazionale e poi ha l’onere di presentarsi personalmente presso l'ufficio di Polizia territorialmente competente per la formalizzazione scritta della domanda , anche ai fini della verifica dell'identità dichiarata (cd. rilievi fotodattiloscopici); ciò peraltro in consonanza con quanto è, in via generale, previsto dall’art. 5, comma 2- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Per converso, la Sezione ha già chiarito in precedenti analoghi ( ex multis , sentenza 19 dicembre 2025, n. 1458) che, in consimili fattispecie, il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è inammissibile, riguardo ai provvedimenti del giudice ordinario, emanati con procedura d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., a mente delle disposizioni di cui all’art. 669- duodecies c.p.c.
Di conseguenza, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c) , 84, co. 4, 85, co. 9, cod. proc. amm., il ricorso si appalesa improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Le spese del giudizio possono esser vieppiù compensate tra le parti per la peculiarità delle questioni.
Per le medesime ragioni d’inammissibilità del ricorso, la domanda di gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è in nuce inammissibile per manifesta infondatezza dell’impugnativa proposta, né risultano depositati tutti i documenti utili alla verifica dei requisiti, previsti dagli artt. 76, 78, 79, 80 e 81 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione.
Spese compensate.
Decreta la definitiva inammissibilità della domanda di gratuito patrocinio, nei sensi in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN AN, Presidente
LO EV, Consigliere, Estensore
LO Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO EV | EN AN |
IL SEGRETARIO