Articolo 2 della Legge 18 febbraio 1963, n. 86
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 marzo 1963
Art. 2.
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali dei Corpo della guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonche' alla gestione a amministrativa dei reparti: concorrono altresi' all'istruzione professionale del Corpo".
Entrata in vigore il 12 marzo 1963