Articolo 30 della Legge 8 aprile 1952, n. 212
Articolo 29Articolo 31
Versione
13 aprile 1952
Art. 30.
Ferma restando la disposizione del terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 , la ritenuta erariale per imposta, di ricchezza mobile sulle competenze diverse da quelle contemplate nei precedenti articoli 28 e 29, nonche' sugli assegni, diritti, compensi, indennita' e simili, anche se non facenti carico al bilancio dello Stato, percepiti dai dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni autonome dello Stato, in relazione a tale loro posizione, si applica sull'intero ammontare, con le aliquote, rispettivamente, del quattro per cento se il totale degli assegni fissi indicati nel precedente art. 28 non superi le lire 960.000 annue lorde o dell'otto per cento nel caso in cui il totale degli assegni stessi superi l'anzidetta somma. Va inoltre applicata la ritenuta per imposta, complementare nell'aliquota dell'1,50 per cento, oltre l'addizionale stabilita nell' art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 .
Su tutti i compensi, assegni ed indennita' di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato ad estranei, ferma rimanendo la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 6 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 , le ritenute per imposta di ricchezza mobile ed imposta complementare si applicano sull'intero ammontare con le aliquote, rispettivamente dell'8 per cento e dell'1,50 per cento, oltre l'addizionale stabilita nell' articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 .
Entrata in vigore il 13 aprile 1952